Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le   seguenti
definizioni: 
    a)  «biomassa  e  biogas  derivanti  da  prodotti  agricoli,   di
allevamento e  forestali»:  la  parte  biodegradabile  dei  prodotti,
rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze
vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse; 
    b) «biomassa da intese di filiera»: la biomassa e  il  biogas  di
cui alla lettera a), prodotti nell'ambito  di  intese  di  filiera  o
contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto  legislativo
n. 102 del 2005; 
    c) «biomassa da filiera corta»: la biomassa e il biogas di cui al
punto  a)  prodotti  entro  il  raggio  di  70  km  dall'impianto  di
produzione dell'energia elettrica. La lunghezza del  predetto  raggio
e' misurata come la distanza  in  linea  d'aria  che  intercorre  tra
l'impianto  di  produzione  dell'energia  elettrica   e   i   confini
amministrativi del comune in cui ricade il luogo di produzione  della
biomassa, individuato sulla base della tabella B allegata al presente
decreto.