Art. 2 Attivita' di verifica annuale sui requisiti minimi operativi 1. L'attivita' di verifica dei requisiti minimi operativi dei consorzi di tutela e' esercitata dal Ministero con cadenza annuale. 2. I consorzi di tutela trasmettono al Ministero, entro il 30 settembre di ogni anno, i documenti e le informazioni di cui all'allegato al presente decreto. 3. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG sono inoltre tenuti a trasmettere al Ministero, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto copia del decreto di nomina rilasciato agli agenti vigilatori del consorzio dall'Ufficio territoriale del governo competente per territorio. 4. Nelle ipotesi in cui, alla data di pubblicazione del presente decreto, i consorzi abbiano ancora in corso le pratiche per ottenere il riconoscimento degli agenti vigilatori e non abbiano quindi la possibilita' di adempiere alle prescrizioni di cui al precedente comma relative alla trasmissione del decreto di nomina degli agenti vigilatori, gli stessi sono tenuti a trasmettere, sempre nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione contenente gli estremi anagrafici dei soggetti per i quali e' stata avanzata la richiesta di riconoscimento della qualifica di agente vigilatore, nonche' la data nella quale e' stata avanzata tale richiesta, con l'impegno a trasmettere al Ministero copia del decreto di nomina entro trenta giorni dal rilascio. 5. In caso di accertata mancanza dei requisiti minimi operativi di cui all'allegato al presente decreto, ovvero di mancata trasmissione da parte dei consorzi dell'organigramma, della pianta organica o della copia del decreto di nomina rilasciato agli agenti vigilatori di cui al comma precedente, il Ministero provvede a porre in essere nei confronti del consorzio inadempiente una o piu' misure di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, nei modi e nelle forme ivi previste.