Art. 2 
 
  1.  La  adozione  del  registro  informatico  delle  sostanze,  dei
medicinali e delle  composizioni  di  cui  all'art.  1,  comporta  le
seguenti misure di sicurezza: 
    a) e' responsabile della tenuta del registro  previsto  dall'art.
60, comma 1 del Testo unico, il legale rappresentante, in solido  con
la persona qualificata o la persona responsabile, dell'ente o impresa
autorizzata ai sensi dell'art. 17 del Testo unico o il titolare della
farmacia;  e'  responsabile  della  tenuta  del   registro   previsto
dall'art. 60, comma 3 del Testo unico, il dirigente  medico  preposto
all'unita' operativa delle strutture sanitarie pubbliche e private; 
    b)  l'adozione  del  registro  informatico   e'   preventivamente
comunicata a mezzo raccomandata postale in carta semplice all'Azienda
sanitaria locale competente per territorio; 
    c) il responsabile del registro puo' delegare l'accesso ad  altra
figura aziendale con documento redatto nei modi di legge, da allegare
alle procedure interne. Le modalita' di accesso rispettano le  misure
minime di sicurezza di cui all'allegato B del decreto legislativo  n.
196/2003; 
    d)  in  caso  di  registrazione  di   movimenti   formalmente   o
sostanzialmente errati, si procede a  sanare  la  situazione  con  la
registrazione su altro rigo degli specifici e puntuali  movimenti  di
rettifica, mantenendo a futura memoria la registrazione dei movimenti
precedenti  e  annotando  l'errore  con  riferimento   al   rigo   di
correzione; 
    e) in  caso  di  malfunzionamento  del  sistema  informatico,  le
movimentazioni devono essere registrate temporaneamente su un  modulo
cartaceo  conforme   all'allegato   1,   seguendo   una   numerazione
provvisoria;  al  ripristino  del  sistema  informatico  i  movimenti
dovranno essere tempestivamente registrati a sistema in  prosecuzione
con le numerazioni gestite prima dell'interruzione del  servizio.  Ad
avvenuta registrazione sul  registro  informatico,  la  registrazione
temporanea su modulo cartaceo puo' essere eliminata.