Art. 2 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) 1. I soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera a), che intendono partecipare, per l'anno finanziario 2010, al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua soltanto in via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/ 2. Il modulo della domanda e' conforme al fac-simile Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, e prevede una autodichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 1. 3. Per l'iscrizione nell'elenco le domande devono essere trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il 7 maggio 2010, a pena di decadenza, dai soggetti interessati, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge. 4. I soggetti indicati nel comma 1 che hanno prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione, vengono inseriti in un unico elenco curato dall'Agenzia delle entrate. 5. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, della tipologia di appartenenza, del codice fiscale di ciascun nominativo, e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 14 maggio 2010 sul sito di cui al comma 1. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, entro il 20 maggio 2010, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione, sul sito di cui al comma 1, entro il 25 maggio 2010, di una versione aggiornata dell'elenco. 6. Entro il 30 giugno 2010, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 5 sottoscrivono e spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2. 7. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva e' conforme al facsimile Allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva e' condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1. 8. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 3, hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 9. L'Agenzia delle entrate procede entro il 31 dicembre 2010 ai controlli, anche a campione, circa la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 6, ai sensi degli articoli 43 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla norma ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto delle somme del cinque per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale della competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. 10. Entro il 31 marzo 2011 l'Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio del cinque per mille, nonche' quello dei soggetti esclusi dal riparto sia per le cause di decadenza previste nei commi 6 e 7, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma.