Art. 2 
 
 
 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) 
 
  1. I soggetti  indicati  all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),  che
intendono partecipare, per l'anno finanziario 2010, al riparto  della
quota del cinque per mille dell'imposta  sui  redditi  delle  persone
fisiche, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle
entrate.  L'iscrizione  si  effettua  soltanto  in  via   telematica,
utilizzando esclusivamente il prodotto informatico  reso  disponibile
nel    sito    web    della    predetta     Agenzia     all'indirizzo
http://www.agenziaentrate.gov.it/ 
  2. Il modulo della domanda e' conforme al  fac-simile  Allegato  1,
che forma parte integrante e  sostanziale  del  presente  decreto,  e
prevede una autodichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente  richiedente,  relativa  al  possesso  dei  requisiti   che
qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni  di
cui al comma 1. 
  3. Per l'iscrizione nell'elenco le domande devono essere  trasmesse
all'Agenzia  delle  entrate  entro  il  7  maggio  2010,  a  pena  di
decadenza, dai soggetti  interessati,  anche  per  il  tramite  degli
intermediari  abilitati  alla  trasmissione  telematica  secondo   le
vigenti disposizioni di legge. 
  4.  I  soggetti  indicati  nel   comma   1   che   hanno   prodotto
tempestivamente la domanda di  iscrizione,  vengono  inseriti  in  un
unico elenco curato dall'Agenzia delle entrate. 
  5. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente  l'indicazione  della
denominazione, della  sede,  della  tipologia  di  appartenenza,  del
codice fiscale di  ciascun  nominativo,  e'  pubblicato  dall'Agenzia
delle entrate entro il 14 maggio 2010 sul sito di  cui  al  comma  1.
Eventuali errori  di  iscrizione  nell'elenco  possono  essere  fatti
valere, entro il 20 maggio 2010, dal legale rappresentante  dell'ente
richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale
dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale  si  trova  la
sede legale del medesimo ente.  Dopo  aver  proceduto  alla  verifica
degli eventuali  errori  di  iscrizione  segnalati,  l'Agenzia  delle
entrate provvede alla pubblicazione, sul sito  di  cui  al  comma  1,
entro il 25 maggio 2010, di una versione aggiornata dell'elenco. 
  6. Entro  il  30  giugno  2010,  a  pena  di  decadenza,  i  legali
rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al
comma 5 sottoscrivono  e  spediscono,  con  raccomandata  a.r.,  alla
Direzione  regionale  dell'Agenzia  delle  entrate  nel  cui   ambito
territoriale si trova la  sede  legale  dei  medesimi  soggetti,  una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art.
47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.
445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2. 
  7. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a  pena  di
decadenza dal beneficio, copia  fotostatica  non  autenticata  di  un
documento  di  identita'  del   sottoscrittore.   Il   modulo   della
dichiarazione sostitutiva e' conforme al facsimile  Allegato  2,  che
forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  decreto.  La
presentazione   della   dichiarazione   sostitutiva   e'   condizione
necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1. 
  8. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 3, hanno l'obbligo
di conservazione di cui all'art. 3,  comma  9-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
  9. L'Agenzia delle entrate procede entro il  31  dicembre  2010  ai
controlli, anche a campione, circa la veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive di cui al precedente comma 6, ai sensi degli articoli  43
e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445. I soggetti  che  non  risultano  in  possesso  dei  requisiti
previsti dalla norma  ai  fini  dell'iscrizione  negli  elenchi  sono
esclusi dal riparto delle somme del  cinque  per  mille  e  depennati
dall'elenco con  provvedimento  formale  della  competente  Direzione
regionale dell'Agenzia delle entrate. 
  10. Entro il 31 marzo 2011 l'Agenzia  delle  entrate  pubblica  sul
proprio sito l'elenco dei soggetti ammessi al  beneficio  del  cinque
per mille, nonche' quello dei soggetti esclusi dal riparto sia per le
cause di decadenza previste nei commi 6  e  7,  sia  per  il  mancato
possesso dei requisiti previsti dalla norma.