Art. 2 
 
 
                      Caratterizzazione di base 
 
  1. Al fine di determinare l'ammissibilita' dei rifiuti in  ciascuna
categoria di discarica, cosi' come definite dall'art. 4  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,  il  produttore  dei  rifiuti  e'
tenuto  ad  effettuare  la  caratterizzazione  di  base  di  ciascuna
tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta  caratterizzazione
deve essere effettuata prima del  conferimento  in  discarica  ovvero
dopo l'ultimo trattamento effettuato. 
  2. La caratterizzazione di base determina  le  caratteristiche  dei
rifiuti attraverso la raccolta di tutte  le  informazioni  necessarie
per  lo  smaltimento  finale   in   condizioni   di   sicurezza.   La
caratterizzazione di base  e'  obbligatoria  per  qualsiasi  tipo  di
rifiuto ed e' effettuata nel rispetto  delle  prescrizioni  stabilite
nell'allegato 1 al presente decreto. 
  3. La caratterizzazione di base e' effettuata in corrispondenza del
primo conferimento e ripetuta ad ogni  variazione  significativa  del
processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno. 
  4. Se le caratteristiche  di  base  di  una  tipologia  di  rifiuti
dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilita'  per
una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili
nella corrispondente categoria. La  mancata  conformita'  ai  criteri
comporta l'inammissibilita' dei rifiuti a tale categoria. 
  5. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilita' del
produttore, al gestore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o)  del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, spetta la responsabilita'
di garantire che le informazioni  fornite  per  la  caratterizzazione
siano corrette. 
  6. Il gestore e' tenuto  a  conservare  i  dati  richiesti  per  un
periodo di cinque anni.