Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il confezionamento, dei vini a D.O.C.G. destinati all'immissione al consumo comporta l'obbligo dell'uso della «fascetta», avente le caratteristiche indicate all'articolo 3. 2. La fascetta di cui al comma 1 e' utilizzata anche per il confezionamento dei vini D.O.C.. Per tali vini, in alternativa, e' consentito l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura autorizzata al controllo, secondo le modalita' e le tempistiche previste nel piano di controllo approvato. 3. Limitatamente ai casi di confezionamento di vini a D.O.C. in contenitori alternativi al vetro, previsti dal decreto ministeriale 8 agosto 2008, nonche' dai singoli disciplinari di produzione, l'ICQRF consente, su proposta del Consorzio di tutela riconosciuto o, in sua assenza, della filiera vitivinicola rappresentativa, sentita la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente, l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, attribuito alla singola partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura di controllo autorizzata, secondo le modalita' e le tempistiche previste nel piano di controllo approvato. 4. Per il confezionamento di vini a D.O.C.G. e a D.O.C. nelle tipologie liquorosi e/o aromatizzati con l'apposizione del contrassegno fiscale di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 322, si ritengono assolti gli obblighi relativi al presente decreto. 5. Su proposta del Consorzio di tutela incaricato ai sensi dell'art. 17, comma 4, o in sua assenza dalle Regioni o Province autonome competenti per il territorio di produzione delle singole D.O.C., potra' essere stabilita l'obbligatorieta' dell'uso della fascetta anche per il confezionamento dei prodotti in contenitori alternativi al vetro. 6. Nei casi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, il riferimento del lotto attribuito alla partita certificata costituisce l'elemento atto a garantire la tracciabilita' delle partite di vini a D.O.C. confezionate e, pertanto, il nesso con il relativo certificato d'idoneita'.