Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il confezionamento, dei vini a D.O.C.G. destinati all'immissione
al consumo comporta l'obbligo dell'uso della  «fascetta»,  avente  le
caratteristiche indicate all'articolo 3. 
  2. La fascetta di  cui  al  comma  1 e'  utilizzata  anche  per  il
confezionamento dei vini D.O.C.. Per tali vini,  in  alternativa,  e'
consentito l'utilizzo  del  lotto,  ai  sensi  dell'articolo  13  del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla  partita
certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla  medesima
ditta alla struttura autorizzata al controllo, secondo le modalita' e
le tempistiche previste nel piano di controllo approvato. 
  3. Limitatamente ai casi di confezionamento di  vini  a  D.O.C.  in
contenitori alternativi al vetro, previsti dal decreto ministeriale 8
agosto 2008, nonche' dai singoli disciplinari di produzione,  l'ICQRF
consente, su proposta del Consorzio di tutela riconosciuto o, in  sua
assenza,  della  filiera  vitivinicola  rappresentativa,  sentita  la
Regione  o  la  Provincia   autonoma   territorialmente   competente,
l'utilizzo  del  lotto,  ai  sensi  dell'articolo  13   del   decreto
legislativo 27  gennaio  1992,  n.  109  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, attribuito alla singola partita certificata dalla ditta
imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura  di
controllo autorizzata, secondo le modalita' e le tempistiche previste
nel piano di controllo approvato. 
  4. Per il confezionamento di vini  a  D.O.C.G.  e  a  D.O.C.  nelle
tipologie  liquorosi   e/o   aromatizzati   con   l'apposizione   del
contrassegno fiscale di cui al decreto ministeriale 10 ottobre  2003,
n. 322, si  ritengono  assolti  gli  obblighi  relativi  al  presente
decreto. 
  5.  Su  proposta  del  Consorzio  di  tutela  incaricato  ai  sensi
dell'art. 17, comma 4, o in sua  assenza  dalle  Regioni  o  Province
autonome competenti per il territorio  di  produzione  delle  singole
D.O.C., potra'  essere  stabilita  l'obbligatorieta'  dell'uso  della
fascetta anche per il confezionamento  dei  prodotti  in  contenitori
alternativi al vetro. 
  6. Nei casi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, il riferimento del
lotto attribuito alla partita certificata costituisce l'elemento atto
a  garantire  la  tracciabilita'  delle  partite  di  vini  a  D.O.C.
confezionate e,  pertanto,  il  nesso  con  il  relativo  certificato
d'idoneita'.