Art. 2 1. La denominazione di origine controllata dei vini «Aglianico del Taburno» e «Taburno», di cui al disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 e successive modifiche, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.