Art. 2 
 
  1. La denominazione di origine controllata dei vini «Aglianico  del
Taburno» e «Taburno», di cui al disciplinare  approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  ottobre  1986  e   successive
modifiche, deve intendersi revocata  a  decorrere  dalla  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  fatti  salvi   tutti   gli   effetti
determinatisi.