Art. 2 Operazioni di gestione della liquidita' 1. Il Conto e' movimentato con operazioni di raccolta o impiego sul mercato monetario nonche' attraverso il ricorso ad altre operazioni in uso nei mercati finanziari. 2. Il Ministero ha altresi' facolta' di impiegare presso la Banca la liquidita' giacente sul Conto, in depositi vincolati a scadenza predeterminata, secondo le modalita' disciplinate dall'articolo 6 della Convenzione. 3. Con le operazioni di cui ai precedenti commi, il Ministero persegue l'obiettivo di mantenere il saldo giornaliero del Conto ad un valore prossimo a quello indicato all'articolo 2, comma 2 della Convenzione. Resta ferma comunque la facolta' del Ministero di sospendere l'operativita', ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. 4. I dettagli tecnici relativi alle operazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono definiti nell'apposito protocollo tra Banca e Ministero, di cui all'articolo 5, comma 5 della Convenzione e nei provvedimenti attuativi di cui al successivo articolo 6, comma 2.