Art. 2 
 
               Operazioni di gestione della liquidita' 
 
  1. Il Conto e' movimentato con operazioni di raccolta o impiego sul
mercato monetario nonche' attraverso il ricorso ad  altre  operazioni
in uso nei mercati finanziari. 
  2. Il Ministero ha altresi' facolta' di impiegare presso  la  Banca
la liquidita' giacente sul Conto, in depositi  vincolati  a  scadenza
predeterminata, secondo le  modalita'  disciplinate  dall'articolo  6
della Convenzione. 
  3. Con le operazioni di  cui  ai  precedenti  commi,  il  Ministero
persegue l'obiettivo di mantenere il saldo giornaliero del  Conto  ad
un valore prossimo a quello indicato all'articolo 2,  comma  2  della
Convenzione. Resta  ferma  comunque  la  facolta'  del  Ministero  di
sospendere   l'operativita',   ai   sensi   dell'articolo   8   della
Convenzione. 
  4. I dettagli tecnici relativi alle operazioni di cui ai precedenti
commi 1 e 2  sono  definiti  nell'apposito  protocollo  tra  Banca  e
Ministero, di cui all'articolo 5, comma 5  della  Convenzione  e  nei
provvedimenti attuativi di cui al successivo articolo 6, comma 2.