Art. 2 
 
  1.   Le   amministrazioni   centrali   provvedono   alla   completa
informatizzazione delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1,
entro il 30 giugno 2013. 
  2. Ferme restando le procedure informatizzate gia' attive alla data
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana del presente decreto, fino alla data di cui al comma  1,  le
comunicazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate tramite
la posta elettronica certificata di cui  all'articolo  65,  comma  1,
lettera c-bis)  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e
successive  modificazioni,  di  seguito  Codice  dell'amministrazione
digitale. 
  3.  Al  fine  di  quanto  previsto  dal  comma  1,   le   pubbliche
amministrazioni    centrali    definiscono    un     programma     di
informatizzazione  delle  comunicazioni  con  le   imprese   fissando
obiettivi  intermedi  quantitativamente  omogenei  a  cadenza  almeno
semestrale. 
  4. A ogni scadenza di cui  al  comma  3,  e'  pubblicato  sui  siti
istituzionali di ciascuna amministrazione l'elenco  dei  procedimenti
amministrativi  relativamente  ai  quali  le  comunicazioni  di   cui
all'articolo  1,  comma  1,  sono  svolte   esclusivamente   in   via
telematica, con l'indicazione della data di decorrenza, comunque  non
superiore a sessanta giorni. 
  5. I programmi di cui al comma 3 e gli elenchi di cui al comma 4  e
quelli delle procedure gia' informatizzate alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto sono comunicati a DigitPA per la verifica
dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 3,  del
Codice dell'amministrazione digitale e dal presente decreto.  DigitPa
puo' in ogni  caso  richiedere  ulteriori  informazioni  e  gli  atti
necessari alle verifiche di cui al presente comma.