Art. 2 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 31  dicembre  2011,  fatta  eccezione  per  le  disposizioni  del
paragrafo 3 dell'allegato II, che si applicano dal 31 dicembre 2013. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 ottobre 2011 
 
                                                Il Ministro: Matteoli