Art. 2 Procedimento accertativo 1. L'istruttoria delle domande trasmesse ai sensi dell'art. 1 del presente decreto e' svolta dalla sede territorialmente competente dell'ente previdenziale presso il quale il lavoratore e' iscritto. Per la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio ed in relazione alle singole istanze, detto ente puo' avvalersi di rappresentanti di altri enti previdenziali e assicurativi e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' della collaborazione, sulla base di specifiche intese, di rappresentanti delle aziende sanitarie locali o di altri enti pubblici. 2. Con conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' fornita agli enti previdenziali interessati, ove necessario, ogni indicazione per la specificazione dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento accertativo, con particolare riferimento all'accertamento delle attivita' di cui all'art. 1, comma l, lettera c), del decreto legislativo e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro indicati all'art. l, commi 1, lettera b), 2 e 6 del medesimo decreto legislativo.