Art. 2 
 
 
                         Formazione dei dati 
 
  1. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente  decreto,  le  amministrazioni
producono, acquisiscono  o  validano  ortofoto  digitali  alla  scala
nominale 1:10000 e prodotti intermedi, secondo le specifiche tecniche
approvate dal  Comitato  e  riportate  negli  allegati  1  e  2,  che
costituiscono parte integrante del presente decreto.