Art. 2 Formazione dei dati 1. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, le amministrazioni producono, acquisiscono o validano ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000 e prodotti intermedi, secondo le specifiche tecniche approvate dal Comitato e riportate negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.