Art. 2 1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne da' immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. 2. Il medico veterinario invia all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio eventuali campioni e in caso di decesso dell'animale anche la carcassa, al fine dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, accompagnati da referto anamnestico utile ad indirizzare la ricerca analitica. L'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonche' di esche o bocconi sospetti di avvelenamento avviene per il tramite delle Aziende unita' sanitarie locali competenti per territorio o delle imprese convenzionate.