Art. 2 
 
                       Tribunale delle imprese 
 
  (( 1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
  1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Istituzione  delle
sezioni specializzate in materia di impresa»; 
  2) al comma 1, le parole: «proprieta' industriale ed intellettuale»
sono sostituite dalla seguente: «impresa»; 
  3) e' aggiunto il seguente comma: 
    «1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in  materia
di impresa presso i tribunali e le corti d'appello  aventi  sede  nel
capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle citta' di  cui  al
comma  1.  Per   il   territorio   compreso   nella   regione   Valle
d'Aosta/Valle'  d'Aoste  sono  competenti  le  sezioni  specializzate
presso il tribunale e la  corte  d'appello  di  Torino.  E'  altresi'
istituita la sezione specializzata in materia di  impresa  presso  il
tribunale e  la  corte  d'appello  di  Brescia.  L'istituzione  delle
sezioni  specializzate   non   comporta   incrementi   di   dotazioni
organiche»; 
    b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I giudici che compongono le sezioni specializzate  sono  scelti
tra i magistrati dotati di specifiche competenze»; 
    c) all'articolo 2, comma 2, le parole: «proprieta' industriale ed
intellettuale» sono sostituite dalla seguente: «impresa»; 
    d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 3. - (Competenza per materia delle sezioni specializzate) -
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: 
      a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo
10 febbraio2005, n. 30, e successive modificazioni; 
      b) controversie in materia di diritto d'autore; 
      c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10
ottobre 1990, n. 287; 
      d)  controversie  relative  alla  violazione  della   normativa
antitrust dell'Unione europea. 
  2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente
alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo
VI, del codice civile, alle societa' di cui al  regolamento  (CE)  n.
2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22  luglio  2003,  nonche'  alle
stabili organizzazioni nel  territorio  dello  Stato  delle  societa'
costituite all'estero, ovvero alle societa' che rispetto alle  stesse
esercitano o sono sottoposte a  direzione  e  coordinamento,  per  le
cause e i procedimenti: 
    a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli  concernenti
l'accertamento, la costituzione, la modificazione o  l'estinzione  di
un rapporto societario, le  azioni  di  responsabilita'  da  chiunque
promosse  contro  i  componenti  degli  organi  amministrativi  o  di
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il  dirigente
preposto alla redazione dei documenti  contabili  societari,  nonche'
contro il soggetto incaricato della revisione contabile per  i  danni
derivanti da propri inadempimenti o da fatti  illeciti  commessi  nei
confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei  confronti
dei terzi danneggiati, le opposizioni  di  cui  agli  articoli  2445,
terzo  comma,  2482,  secondo  comma,  2447-quater,  secondo   comma,
2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo  comma,
e 2506-ter del codice civile; 
    b) relativi al trasferimento delle partecipazioni  sociali  o  ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni  sociali  o  i
diritti inerenti; 
    c) in materia di  patti  parasociali,  anche  diversi  da  quelli
regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile; 
    d) aventi ad  oggetto  azioni  di  responsabilita'  promosse  dai
creditori delle  societa'  controllate  contro  le  societa'  che  le
controllano; 
    e) relativi a rapporti di cui  all'articolo  2359,  primo  comma,
numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies  del
codice civile; 
    f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi  o
forniture di rilevanza comunitaria dei  quali  sia  parte  una  delle
societa' di cui al presente comma, ovvero  quando  una  delle  stesse
partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti
siano stati affidati, ove  comunque  sussista  la  giurisdizione  del
giudice ordinario. 
  3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e
i procedimenti che presentano ragioni di connessione  con  quelli  di
cui ai commi 1 e 2»; 
    e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4.  -  (Competenza  territoriale  delle  sezioni).  -  1.  Le
controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari  criteri
di ripartizione della competenza territoriale e  nel  rispetto  delle
normative speciali che le disciplinano,  dovrebbero  essere  trattate
dagli uffici giudiziari compresi nel territorio  della  regione  sono
assegnate alla sezione specializzata avente  sede  nel  capoluogo  di
regione  individuato  ai  sensi   dell'articolo   1.   Alle   sezioni
specializzate istituite presso i tribunali e le corti  d'appello  non
aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le  controversie
che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari  compresi  nei
rispettivi distretti di corte d'appello». 
  2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,
le parole: «alla corte  d'appello  competente  per  territorio»  sono
sostituite dalle seguenti: «al tribunale  competente  per  territorio
presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui  all'articolo
1 del decreto legislativo  26  giugno  2003,  n.  168,  e  successive
modificazioni». 
  3. Dopo il comma 1-bis  dell'articolo  13  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di
cui al decreto legislativo 27  giugno  2003,  n.  168,  e  successive
modificazioni,  il  contributo  unificato  di  cui  al  comma  1   e'
raddoppiato. Si applica il comma 1-bis». 
  4.   Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   della
disposizione di cui al comma 3 e' versato  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per  essere  riassegnato,  quanto  ad  euro  600.000  per
ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti
dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia  di  impresa
presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto
dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,  sono
state istituite le sezioni specializzate  in  materia  di  proprieta'
industriale ed intellettuale e,  per  la  restante  parte,  al  fondo
istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno  2014  l'intero  ammontare
del maggior gettito viene riassegnato al predetto fondo. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle
nuove assunzioni di personale di magistratura nonche' di  avvocati  e
procuratori dello Stato, la  riassegnazione  delle  entrate  prevista
dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e' effettuata al netto della quota  di  risorse  destinate  alle
predette assunzioni; la predetta  quota  e'  stabilita  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con  i
Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Le  risorse
da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota  sono
iscritte nello stato di  previsione  dell'entrata  e  in  quello  dei
Ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  6. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
giudizi instaurati dopo  il  centottantesimo  giorno  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))