Art. 2 
 
             Ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate 
                   mette a disposizione dei comuni 
 
  1. L'Agenzia delle entrate  mette  a  disposizione,  attraverso  il
portale PUNTO FISCO e nel rispetto delle previsioni delle convenzioni
di cooperazione informatica gia' attive con i comuni, le informazioni
riguardanti  gli  esiti  delle  segnalazioni  qualificate   trasmesse
telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi  dell'art.  1  del
decreto - legge 30 settembre 2005, n. 203 e dell'art. 44 del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, nonche'  le
ulteriori informazioni che verranno determinate, di concerto  con  l'
Associazione Nazionale dei Comuni  Italiani  (ANCI),  con  successivo
provvedimento  del  Direttore  dell'agenzia  delle  entrate  di   cui
all'art. 2, comma 10, lettera c) del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 luglio 2012 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                            e Ministro dell'economia  
                                                e delle finanze       
                                                     Monti