Art. 2 
 
 
             Comunicazione della cessione di fabbricati 
 
  1. La registrazione dei contratti di locazione e dei  contratti  di
comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di
registrazione in termine  fisso,  ai  sensi  del  Testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo
di comunicazione di cui all'articolo 12 del  decreto-legge  21  marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  maggio
1978, n. 191. 
  2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite  intese  con  il
Ministero dell'interno,  individua,  nel  quadro  delle  informazioni
acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei  contratti
di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento  aventi  ad
oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di  cui  all'articolo
5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge  n.
59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  191  del
1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno. 
  3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o  di
porzione di esso sulla base  di  un  contratto,  anche  verbale,  non
soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione
all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12
del  decreto-legge  21   marzo   1978,   n.   59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  18  maggio  1978,  n.  191,  puo'  essere
assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico  approvato
con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni
dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  che  ne
stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per
la  comunicazione  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,   di   cui
all'articolo 7 del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  per  la  quale
resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di  cui  al  comma  3
sono  definite  le   modalita'   di   trasmissione   della   predetta
comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un  modello  informatico
approvato con il medesimo decreto. 
  5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo  articolo  3,  comma  6,
primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5». 
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
          1986,  n.  131  (Approvazione   del   Testo   unico   delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta   di   registro),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n.  99,
          S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 12 del  decreto-legge
          21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 18 maggio 1978, n. 191 (Norme  penali  e  processuali
          per la prevenzione e la repressione di gravi reati): 
              «Art. 12. Chiunque cede la proprieta' o il godimento  o
          a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a
          un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato  o  di  parte  di
          esso ha l'obbligo di  comunicare  all'autorita'  locale  di
          pubblica sicurezza, entro quarantotto  ore  dalla  consegna
          dell'immobile,  la  sua  esatta  ubicazione,   nonche'   le
          generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona
          che assume la disponibilita' del bene  e  gli  estremi  del
          documento di identita' o di riconoscimento, che deve essere
          richiesto all'interessato. 
              Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   del
          presente decreto, i soggetti di cui al  primo  comma  hanno
          l'obbligo di provvedere alla  comunicazione,  all'autorita'
          di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali,
          stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in
          corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. 
              La comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere
          effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso
          di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la
          data della ricevuta postale. 
              Nel caso di violazione delle disposizioni indicate  nei
          commi precedenti si applica la sanzione amministrativa  del
          pagamento di una  somma  da  euro  103  a  euro  1.549.  La
          violazione   e'   accertata   dagli   organi   di   polizia
          giudiziaria, nonche' dai vigili urbani del  comune  ove  si
          trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal sindaco ed i
          proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per  quanto
          non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre  1975,
          n. 706.». 
              Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'articolo 5 del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre
          Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia): 
              «1.  Per  liberalizzare  le  costruzioni  private  sono
          apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini
          che seguono: 
                a)  introduzione  del  "silenzio  assenso"   per   il
          rilascio del permesso di costruire, ad eccezione  dei  casi
          in  cui  sussistano  vincoli  ambientali,  paesaggistici  e
          culturali; 
                b)  estensione  della  segnalazione  certificata   di
          inizio   attivita'   (SCIA)   agli    interventi    edilizi
          precedentemente compiuti con denuncia di  inizio  attivita'
          (DIA); 
                c)  tipizzazione  di  un  nuovo  schema  contrattuale
          diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura"; 
                d) la registrazione dei  contratti  di  trasferimento
          immobiliare    assorbe    l'obbligo    di     comunicazione
          all'autorita' locale di  pubblica  sicurezza;  e)  per  gli
          edifici adibiti a civile abitazione  l'«autocertificazione»
          asseverata  da  un   tecnico   abilitato   sostituisce   la
          cosiddetta relazione "acustica"; 
                f) obbligo per i Comuni  di  pubblicare  sul  proprio
          sito istituzionale  gli  allegati  tecnici  agli  strumenti
          urbanistici; 
                g)  esclusione   della   procedura   di   valutazione
          ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi  di
          piani urbanistici gia' sottoposti a valutazione  ambientale
          strategica; 
                h) legge nazionale  quadro  per  la  riqualificazione
          incentivata delle aree urbane. Termine fisso per  eventuali
          normative regionali; 
                h-bis) modalita' di intervento in presenza  di  piani
          attuativi seppur decaduti.» 
              «4. Per semplificare le procedure di trasferimento  dei
          beni  immobili,   la   registrazione   dei   contratti   di
          trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti
          immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del
          decreto-legge  21  marzo  1978,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.». 
              Il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1998, n. 191, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
          di federalismo Fiscale Municipale), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 3. - 1. In alternativa  facoltativa  rispetto  al
          regime ordinario vigente  per  la  tassazione  del  reddito
          fondiario ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone
          fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale  di
          godimento di unita' immobiliari  abitative  locate  ad  uso
          abitativo puo' optare per il seguente regime. 
              2. A decorrere dall'anno 2011, il canone  di  locazione
          relativo ai contratti aventi ad  oggetto  immobili  ad  uso
          abitativo e le relative  pertinenze  locate  congiuntamente
          all'abitazione, puo'  essere  assoggettato,  in  base  alla
          decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella  forma
          della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul  reddito
          delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche'
          delle imposte di registro  e  di  bollo  sul  contratto  di
          locazione; la cedolare secca sostituisce anche  le  imposte
          di registro e di bollo sulla risoluzione e  sulle  proroghe
          del contratto di locazione. Sul canone di  locazione  annuo
          stabilito dalle parti  la  cedolare  secca  si  applica  in
          ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare  secca
          puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
          quali  non  sussiste  l'obbligo  di  registrazione.  Per  i
          contratti stipulati secondo le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9  dicembre  1998,  n.
          431, relativi ad  abitazioni  ubicate  nei  comuni  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
          30 dicembre 1988, n. 551,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli  altri  comuni
          ad  alta  tensione  abitativa  individuati   dal   Comitato
          interministeriale   per   la   programmazione    economica,
          l'aliquota  della  cedolare  secca  calcolata  sul   canone
          pattuito dalle parti  e'  ridotta  al  19  per  cento.  Sui
          contratti di locazione aventi a  oggetto  immobili  ad  uso
          abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di  cui
          al  presente  comma,  alla  fideiussione  prestata  per  il
          conduttore non si applicano le imposte  di  registro  e  di
          bollo. 
              3. Nei casi di omessa richiesta  di  registrazione  del
          contratto di locazione si applica l'articolo 69 del  citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 131 del 1986. 
              4. La  cedolare  secca  e'  versata  entro  il  termine
          stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle  imposte
          di bollo e di registro eventualmente gia'  pagate.  Per  la
          liquidazione, l'accertamento, la riscossione,  i  rimborsi,
          le sanzioni,  gli  interessi  ed  il  contenzioso  ad  essa
          relativi si  applicano  le  disposizioni  previste  per  le
          imposte  sui  redditi.  Con  provvedimento  del   Direttore
          dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
          sono stabilite le modalita' di  esercizio  dell'opzione  di
          cui al comma 1, nonche'  di  versamento  in  acconto  della
          cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per  cento  per
          l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a
          saldo  della  medesima   cedolare,   nonche'   ogni   altra
          disposizione   utile,   anche   dichiarativa,    ai    fini
          dell'attuazione del presente articolo. 
              5.  Se  nella  dichiarazione  dei  redditi  il   canone
          derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo  non
          e' indicato o e' indicato  in  misura  inferiore  a  quella
          effettiva,   si   applicano    in    misura    raddoppiata,
          rispettivamente,  le   sanzioni   amministrative   previste
          dall'articolo 1, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471. In  deroga  a  quanto  previsto  dal
          decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per  i  redditi
          derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel
          caso di  definizione  dell'accertamento  con  adesione  del
          contribuente   ovvero   di   rinuncia   del    contribuente
          all'impugnazione  dell'accertamento,  si  applicano,  senza
          riduzione,    le    sanzioni    amministrative     previste
          dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma  1,
          del citato decreto legislativo n. 471 del 1997. 
              6. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2,  4  e  5  del
          presente articolo non si applicano alle locazioni di unita'
          immobiliari ad uso abitativo effettuate  nell'esercizio  di
          una attivita'  d'impresa,  o  di  arti  e  professioni.  Il
          reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo
          non puo' essere, comunque, inferiore al reddito determinato
          ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo  unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              7. Quando le vigenti  disposizioni  fanno  riferimento,
          per  il   riconoscimento   della   spettanza   o   per   la
          determinazione  di  deduzioni,  detrazioni  o  benefici  di
          qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non  tributaria,  al
          possesso di requisiti reddituali, si tiene  comunque  conto
          anche del reddito  assoggettato  alla  cedolare  secca.  Il
          predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della
          situazione  economica  equivalente  (I.S.E.E.)  di  cui  al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. 
              8. Ai contratti di  locazione  degli  immobili  ad  uso
          abitativo,  comunque   stipulati,   che,   ricorrendone   i
          presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito
          dalla legge, si applica la seguente disciplina: 
                a) la durata della locazione e' stabilita in  quattro
          anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria
          o d'ufficio; 
                b)  al  rinnovo  si  applica  la  disciplina  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, della  citata  legge  n.  431  del
          1998; 
                c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di
          locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita
          catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno,  in  base
          al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei  prezzi
          al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il
          contratto prevede un canone inferiore, si applica  comunque
          il canone stabilito dalle parti. 
              9. Le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  346,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed  al  comma  8  del
          presente articolo si applicano anche ai casi in cui: 
                a) nel contratto di locazione  registrato  sia  stato
          indicato un importo inferiore a quello effettivo; 
                b) sia stato  registrato  un  contratto  di  comodato
          fittizio. 
              10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si  applica
          ove la registrazione sia effettuata entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione
          della  cedolare  secca   e'   sospesa,   per   un   periodo
          corrispondente alla durata  dell'opzione,  la  facolta'  di
          chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista  nel
          contratto  a  qualsiasi  titolo,  inclusa   la   variazione
          accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati  verificatasi
          nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se  di  essa
          il  locatore  non  ha  dato  preventiva  comunicazione   al
          conduttore con lettera raccomandata, con la quale  rinuncia
          ad esercitare la facolta' di chiedere  l'aggiornamento  del
          canone a  qualsiasi  titolo.  Le  disposizioni  di  cui  al
          presente comma sono inderogabili.».