Art. 2
Comunicazione della cessione di fabbricati
1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di
comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di
registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo
di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio
1978, n. 191.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il
Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni
acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti
di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento aventi ad
oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo
5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n.
59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del
1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di
porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non
soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione
all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12
del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo' essere
assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato
con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne
stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per
la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, di cui
all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale
resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3
sono definite le modalita' di trasmissione della predetta
comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico
approvato con il medesimo decreto.
5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6,
primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99,
S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge
21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 maggio 1978, n. 191 (Norme penali e processuali
per la prevenzione e la repressione di gravi reati):
«Art. 12. Chiunque cede la proprieta' o il godimento o
a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a
un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di
esso ha l'obbligo di comunicare all'autorita' locale di
pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna
dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonche' le
generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona
che assume la disponibilita' del bene e gli estremi del
documento di identita' o di riconoscimento, che deve essere
richiesto all'interessato.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno
l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorita'
di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali,
stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in
corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere
effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la
data della ricevuta postale.
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei
commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 1.549. La
violazione e' accertata dagli organi di polizia
giudiziaria, nonche' dai vigili urbani del comune ove si
trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal sindaco ed i
proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto
non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975,
n. 706.».
Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'articolo 5 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia):
«1. Per liberalizzare le costruzioni private sono
apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini
che seguono:
a) introduzione del "silenzio assenso" per il
rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi
in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e
culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di
inizio attivita' (SCIA) agli interventi edilizi
precedentemente compiuti con denuncia di inizio attivita'
(DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale
diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";
d) la registrazione dei contratti di trasferimento
immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione
all'autorita' locale di pubblica sicurezza; e) per gli
edifici adibiti a civile abitazione l'«autocertificazione»
asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la
cosiddetta relazione "acustica";
f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio
sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti
urbanistici;
g) esclusione della procedura di valutazione
ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di
piani urbanistici gia' sottoposti a valutazione ambientale
strategica;
h) legge nazionale quadro per la riqualificazione
incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali
normative regionali;
h-bis) modalita' di intervento in presenza di piani
attuativi seppur decaduti.»
«4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei
beni immobili, la registrazione dei contratti di
trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti
immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.».
Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1998, n. 191, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3. - 1. In alternativa facoltativa rispetto al
regime ordinario vigente per la tassazione del reddito
fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di
godimento di unita' immobiliari abitative locate ad uso
abitativo puo' optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione
relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente
all'abitazione, puo' essere assoggettato, in base alla
decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma
della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche'
delle imposte di registro e di bollo sul contratto di
locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte
di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe
del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo
stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in
ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca
puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i
contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni
ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica,
l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone
pattuito dalle parti e' ridotta al 19 per cento. Sui
contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso
abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui
al presente comma, alla fideiussione prestata per il
conduttore non si applicano le imposte di registro e di
bollo.
3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del
contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986.
4. La cedolare secca e' versata entro il termine
stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte
di bollo e di registro eventualmente gia' pagate. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa
relativi si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
sono stabilite le modalita' di esercizio dell'opzione di
cui al comma 1, nonche' di versamento in acconto della
cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per
l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a
saldo della medesima cedolare, nonche' ogni altra
disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini
dell'attuazione del presente articolo.
5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone
derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non
e' indicato o e' indicato in misura inferiore a quella
effettiva, si applicano in misura raddoppiata,
rispettivamente, le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi
derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel
caso di definizione dell'accertamento con adesione del
contribuente ovvero di rinuncia del contribuente
all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza
riduzione, le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del
presente articolo non si applicano alle locazioni di unita'
immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di
una attivita' d'impresa, o di arti e professioni. Il
reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo
non puo' essere, comunque, inferiore al reddito determinato
ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento,
per il riconoscimento della spettanza o per la
determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al
possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto
anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il
predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso
abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i
presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito
dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione e' stabilita in quattro
anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria
o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui
all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del
1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di
locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita
catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base
al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il
contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque
il canone stabilito dalle parti.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del
presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato
indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato
fittizio.
10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica
ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione
della cedolare secca e' sospesa, per un periodo
corrispondente alla durata dell'opzione, la facolta' di
chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel
contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione
accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa
il locatore non ha dato preventiva comunicazione al
conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia
ad esercitare la facolta' di chiedere l'aggiornamento del
canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al
presente comma sono inderogabili.».