Art. 2 
 
 
          Riduzione dei costi della politica nelle regioni 
 
  (( 1. Ai fini del coordinamento della finanza  pubblica  e  per  il
contenimento della spesa pubblica, a decorrere  dal  2013  una  quota
pari all'80 per cento  dei  trasferimenti  erariali  a  favore  delle
regioni, diversi da quelli destinati al  finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale e al trasporto  pubblico  locale,  e'  erogata  a
condizione che la regione, con  le  modalita'  previste  dal  proprio
ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie: 
    a) abbia dato applicazione a quanto  previsto  dall'articolo  14,
comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148; 
    b)  abbia  definito  l'importo  dell'indennita'  di  funzione   e
dell'indennita' di carica,  nonche'  delle  spese  di  esercizio  del
mandato, dei consiglieri e degli assessori  regionali,  spettanti  in
virtu' del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente
l'importo riconosciuto dalla regione piu' virtuosa. La  regione  piu'
virtuosa e' individuata dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale  termine,
la regione piu' virtuosa e' individuata con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri o, su sua delega,  del  Ministro  per  gli
affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con  i  Ministri
dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e
dell'economia e  delle  finanze,  adottato  nei  successivi  quindici
giorni; 
    c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato  dei  consiglieri
regionali in modo tale che non ecceda  l'importo  riconosciuto  dalla
regione piu' virtuosa. La regione piu' virtuosa e' individuata  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni,  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano entro il  10  dicembre  2012
secondo le modalita' di cui alla lettera b). Le disposizioni  di  cui
alla presente lettera non  si  applicano  alle  regioni  che  abbiano
abolito gli assegni di fine mandato; 
    d)  abbia  introdotto  il  divieto  di  cumulo  di  indennita'  o
emolumenti, ivi comprese le indennita' di funzione o di  presenza  in
commissioni  o  organi  collegiali,  derivanti   dalle   cariche   di
presidente della regione, di presidente del consiglio  regionale,  di
assessore o di  consigliere  regionale,  prevedendo  inoltre  che  il
titolare di piu' cariche sia  tenuto  ad  optare,  fin  che  dura  la
situazione di cumulo potenziale, per  uno  solo  degli  emolumenti  o
indennita'; 
    e)  abbia  previsto,  per  i  consiglieri,  la  gratuita'   della
partecipazione  alle   commissioni   permanenti   e   speciali,   con
l'esclusione anche di diarie, indennita' di presenza  e  rimborsi  di
spese comunque denominati; 
    f) abbia disciplinato le modalita' di pubblicita'  e  trasparenza
dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e
di  governo  di  competenza,  prevedendo  che  la  dichiarazione,  da
pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel  sito
istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio,
con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni
immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in societa'
quotate e non quotate; la consistenza degli  investimenti  in  titoli
obbligazionari, titoli di  Stato  o  in  altre  utilita'  finanziarie
detenute anche tramite fondi di investimento,  SICAV  o  intestazioni
fiduciarie,  stabilendo  altresi'  sanzioni  amministrative  per   la
mancata o parziale ottemperanza; 
    g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali  previsti  dalla
normativa nazionale,  abbia  definito  l'importo  dei  contributi  in
favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il  personale,
da  destinare  esclusivamente  agli  scopi   istituzionali   riferiti
all'attivita' del consiglio regionale  e  alle  funzioni  di  studio,
editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la  contribuzione  per
partiti o movimenti politici, nonche' per gruppi composti da un  solo
consigliere, salvo quelli che risultino cosi' composti gia' all'esito
delle elezioni,  in  modo  tale  che  non  eccedano  complessivamente
l'importo riconosciuto dalla regione piu' virtuosa,  secondo  criteri
omogenei,  ridotto  della  meta'.  La  regione   piu'   virtuosa   e'
individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il  10
dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e  della
popolazione residente in ciascuna regione, secondo  le  modalita'  di
cui alla lettera b); 
    h) abbia definito, per le  legislature  successive  a  quella  in
corso e salvaguardando per le legislature  correnti  i  contratti  in
essere,  l'ammontare  delle  spese  per  il  personale   dei   gruppi
consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto  del  numero
dei consiglieri,  delle  dimensioni  del  territorio  e  dei  modelli
organizzativi di ciascuna regione; 
    i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive  modificazioni,  dall'articolo  22,  commi  da  2   a   4,
dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 3, commi 4, 5,  6
e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6,  e  dall'articolo  9,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    l) abbia istituito, altresi', un  sistema  informativo  al  quale
affluiscono i  dati  relativi  al  finanziamento  dell'attivita'  dei
gruppi politici, curandone, altresi', la pubblicita' nel proprio sito
istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via  telematica,  al
sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
nonche' alla Commissione  per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei
rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9
della legge 6 luglio 2012, n. 96; 
    m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto  disposto
dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fatti salvi i  relativi  trattamenti  gia'  in
erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al
primo   periodo,   puo'   prevedere   o   corrispondere   trattamenti
pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la
carica di presidente della regione, di  consigliere  regionale  o  di
assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari: 
      1) hanno compiuto sessantasei anni di eta'; 
      2) hanno ricoperto tali cariche, anche  non  continuativamente,
per un periodo non inferiore a  dieci  anni.  Fino  all'adozione  dei
provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei  requisiti
di cui ai numeri 1) e 2), la regione non  corrisponde  i  trattamenti
maturati dopo la data di entrata in vigore del presente  decreto.  Le
disposizioni di cui alla  presente  lettera  non  si  applicano  alle
regioni che abbiano abolito i vitalizi; 
    n) abbia escluso, ai sensi degli articoli  28  e  29  del  codice
penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in
via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione. 
  2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea,  in  caso
di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma  1  entro  i
termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti
erariali a favore della regione  inadempiente  sono  ridotti  per  un
importo corrispondente alla meta' delle somme da essa  destinate  per
l'esercizio 2013 al trattamento economico  complessivo  spettante  ai
membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale. 
  3. Gli enti interessati comunicano il  documentato  rispetto  delle
condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da  inviare  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia  e
delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo  alla  scadenza
dei termini di cui al  comma  1.  Le  disposizioni  del  comma  1  si
applicano anche alle regioni nelle quali, alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente
della regione  abbia  presentato  le  dimissioni  ovvero  si  debbano
svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto.  Le  regioni  di  cui  al  precedente  periodo  adottano  le
disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della  prima
riunione  del  nuovo  consiglio  regionale  ovvero,  qualora  occorra
procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.
Ai fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica,  se,  all'atto
dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale,
la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario  nei  termini
di cui all'articolo 14, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148,  le  elezioni  sono  indette  per  il  numero
massimo  dei  consiglieri  regionali  previsto,  in   rapporto   alla
popolazione, dal medesimo articolo  14,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 138 del 2011. 
  4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad  adeguare  i  propri  ordinamenti  a  quanto
previsto  dal  comma  1  compatibilmente  con  i  propri  statuti  di
autonomia e con le relative norme di attuazione. 
  5. Qualora le regioni non  adeguino  i  loro  ordinamenti  entro  i
termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla
regione inadempiente e' assegnato, ai  sensi  dell'articolo  8  della
legge 5 giugno 2003,  n.  131,  il  termine  di  novanta  giorni  per
provvedervi.  Il  mancato  rispetto  di  tale  ulteriore  termine  e'
considerato grave violazione di legge  ai  sensi  dell'articolo  126,
primo comma, della Costituzione. 
  6. All'articolo 2 della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 83, secondo periodo, le parole: "il presidente  della
regione commissario ad acta"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il
presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta"; 
    b) dopo il comma 84 e' inserito il seguente: 
    "84-bis. In caso di dimissioni o di  impedimento  del  presidente
della regione il Consiglio dei  ministri  nomina  un  commissario  ad
acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto  periodo
del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione
o alla cessazione della causa di impedimento. Il  presente  comma  si
applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo  4,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.  222,  e  successive
modificazioni". 
  7. Al terzo periodo del comma  6  dell'articolo  1  della  legge  3
giugno 1999, n. 157, e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:
"Camera dei deputati" sono inserite le seguenti: "o di  un  Consiglio
regionale". )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 14,  comma  1,  lettere
          a), b), d), e) ed f), del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
          138,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   14
          settembre 2011, n. 148 (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo): 
 
                                   "Art. 14 
 
 
          (Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali
                    e relative indennita'. Misure premiali) 
 
              1.  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti
          nell'ambito del coordinamento della  finanza  pubblica,  le
          Regioni  adeguano,  nell'ambito  della  propria   autonomia
          statutaria  e  legislativa,  i  rispettivi  ordinamenti  ai
          seguenti ulteriori parametri: 
              a) previsione che il  numero  massimo  dei  consiglieri
          regionali,  ad  esclusione  del  Presidente  della   Giunta
          regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le  Regioni  con
          popolazione fino ad un milione di abitanti;  a  30  per  le
          Regioni con popolazione fino a due milioni di  abitanti;  a
          40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di
          abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione  fino  a  sei
          milioni di abitanti; a 70 per le  Regioni  con  popolazione
          fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le  Regioni  con
          popolazione superiore  ad  otto  milioni  di  abitanti.  La
          riduzione del numero dei consiglieri regionali  rispetto  a
          quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna Regione
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto e deve  essere  efficace  dalla  prima  legislatura
          regionale successiva a quella  della  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, abbiano  un  numero
          di consiglieri regionali inferiore a quello previsto  nella
          presente lettera, non possono aumentarne il numero; 
              b) previsione che il  numero  massimo  degli  assessori
          regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero  dei
          componenti  del  Consiglio  regionale,  con  arrotondamento
          all'unita' superiore.  La  riduzione  deve  essere  operata
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione,  dalla
          prima legislatura regionale successiva a  quella  in  corso
          alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
              c) (Omissis). 
              d)  previsione  che  il   trattamento   economico   dei
          consiglieri   regionali   sia   commisurato   all'effettiva
          partecipazione ai lavori del Consiglio regionale; 
              e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di  un
          Collegio dei revisori dei conti, quale organo di  vigilanza
          sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della
          gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del  coordinamento
          della finanza pubblica, opera in raccordo  con  le  sezioni
          regionali di controllo della Corte dei conti; i  componenti
          di tale Collegio sono  scelti  mediante  estrazione  da  un
          elenco,  i  cui  iscritti  devono  possedere  i   requisiti
          previsti dai principi contabili  internazionali,  avere  la
          qualifica di revisori legali di cui  aldecreto  legislativo
          27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di  specifica
          qualificazione professionale  in  materia  di  contabilita'
          pubblica e gestione economica  e  finanziaria  anche  degli
          enti territoriali,  secondo  i  criteri  individuati  dalla
          Corte dei conti; 
              f) passaggio, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto e  con  efficacia  a  decorrere
          dalla prima legislatura regionale successiva  a  quella  in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          al sistema previdenziale  contributivo  per  i  consiglieri
          regionali. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo degli articoli 6 e 9,  comma  28,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122  (per
          l'argomento v. nelle note all'art. 1): 
 
                                    "Art. 6 
 
 
               Riduzione dei costi degli apparati amministrativi 
 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, la partecipazione agli organi  collegiali
          di cui all'art. 68, comma  1,  deldecreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito  con  modificazioni  dallalegge  6
          agosto 2008, n. 133, e'  onorifica;  essa  puo'  dar  luogo
          esclusivamente  al  rimborso  delle  spese  sostenute   ove
          previsto dalla  normativa  vigente;  eventuali  gettoni  di
          presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
          giornaliera. La disposizione di cui al presente  comma  non
          si  applica  alle   commissioni   che   svolgono   funzioni
          giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
          presso il  Ministero  per  l'ambiente,  alla  struttura  di
          missione  di  cui  all'art.  163,  comma  3,  lettera   a),
          deldecreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  ed  al
          consiglio tecnico-scientifico di cui  all'art.  7deldecreto
          del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,  n.  43,
          alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi  e
          contributi  relative  alle  perdite  subite  dai  cittadini
          italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
          dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex  Colonie  ed
          in altri Paesi, istituita dall'art. 2  del  regolamento  di
          cui aldecreto del Presidente  della  Repubblica  14  maggio
          2007, n. 114,  al  Comitato  di  consulenza  globale  e  di
          garanzia per le  privatizzazioni  di  cui  ai  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno  1993  e  4
          maggio 2007 nonche' alla Commissione  di  cui  all'art.  1,
          comma 1, deldecreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
          maggio 2007, n. 114. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto la partecipazione agli organi  collegiali,
          anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
          contributi a carico delle  finanze  pubbliche,  nonche'  la
          titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica;  essa
          puo' dar  luogo  esclusivamente  al  rimborso  delle  spese
          sostenute ove previsto  dalla  normativa  vigente;  qualora
          siano gia' previsti  i  gettoni  di  presenza  non  possono
          superare l'importo di 30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
          violazione di quanto previsto dal presente comma  determina
          responsabilita' erariale e gli atti adottati  dagli  organi
          degli enti e  degli  organismi  pubblici  interessati  sono
          nulli. Gli enti  privati  che  non  si  adeguano  a  quanto
          disposto dal presente comma non possono  ricevere,  neanche
          indirettamente,  contributi  o  utilita'  a  carico   delle
          pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione,  in  base
          alla  vigente  normativa,  del  5  per  mille  del  gettito
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche.   La
          disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti
          previsti nominativamente daldecreto legislativo n. 300  del
          1999e daldecreto legislativo n. 165 del  2001,  e  comunque
          alle universita', enti e fondazioni di ricerca e  organismi
          equiparati,  alle  camere  di  commercio,  agli  enti   del
          Servizio sanitario  nazionale,  agli  enti  indicati  nella
          tabella  C   della   legge   finanziaria   ed   agli   enti
          previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS,  alle
          associazioni di  promozione  sociale,  agli  enti  pubblici
          economici   individuati   con   decreto    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministero
          vigilante, nonche' alle societa'. 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
          le autorita'  indipendenti,  ai  componenti  di  organi  di
          indirizzo,   direzione    e    controllo,    consigli    di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge  23
          agosto  1988,   n.   400nonche'   agli   altri   commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio. 
              4.  All'art.  62,  deldecreto  del   Presidente   della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
          del Consiglio dei  Ministri  prevista  dal  presente  comma
          l'incarico     si     intende     svolto     nell'interesse
          dell'amministrazione di appartenenza del  dipendente  ed  i
          compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
          direttamente alla predetta  amministrazione  per  confluire
          nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
          della dirigenza o  del  personale  non  dirigenziale.».  La
          disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
          incarichi in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente provvedimento. 
              5. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  7,  tutti
          gli  enti  pubblici,  anche  economici,  e  gli   organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'art.  2,
          comma 634, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6. 
              6.  Nelle  societa'  inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art.  1della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute direttamente
          o  indirettamente  in  misura  totalitaria,  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del   presente   provvedimento   dalle
          amministrazioni pubbliche,  il  compenso  di  cui  all'art.
          2389, primo comma, del codice civile, dei componenti  degli
          organi di amministrazione  e  di  quelli  di  controllo  e'
          ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui  al  primo
          periodo si applica a decorrere  dalla  prima  scadenza  del
          consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
          vigore del presente provvedimento. La disposizione  di  cui
          al presente comma non si applica alle  societa'  quotate  e
          alle loro controllate. 
              7. Al fine di valorizzare le  professionalita'  interne
          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa
          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1  della  legge
          31  dicembre   2009,   n.   196,   incluse   le   autorita'
          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              8.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  incluse
          le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
          relazioni pubbliche, convegni,  mostre,  pubblicita'  e  di
          rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per  cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009  per  le  medesime
          finalita'. Al fine  di  ottimizzare  la  produttivita'  del
          lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche
          Amministrazioni,   a   decorrere   dal   1°   luglio   2010
          l'organizzazione  di  convegni,   di   giornate   e   feste
          celebrative, nonche' di cerimonie  di  inaugurazione  e  di
          altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
          Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e  delle
          strutture da esse vigilati e' subordinata  alla  preventiva
          autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
          rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
          alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
          messaggi e discorsi ovvero non  sia  possibile  l'utilizzo,
          per le medesime finalita',  di  video/audio  conferenze  da
          remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
          ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
          aumento delle spese destinate  in  bilancio  alle  predette
          finalita', si devono svolgere al di  fuori  dall'orario  di
          ufficio. Il personale che vi partecipa  non  ha  diritto  a
          percepire  compensi   per   lavoro   straordinario   ovvero
          indennita' a qualsiasi titolo. Per  le  magistrature  e  le
          autorita'  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei   limiti
          anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per   le
          magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno  e,  per
          le  autorita'  indipendenti,  dall'organo  di  vertice.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          convegni organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca   ed   agli   incontri    istituzionali    connessi
          all'attivita' di  organismi  internazionali  o  comunitari,
          alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e  a
          quelle istituzionali delle Forze armate e  delle  Forze  di
          polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
          limite  di  spesa  complessivo  di  euro  40  milioni,  nel
          rispetto dei limiti derivanti  dalla  legislazione  vigente
          nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero  per
          i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli  fini
          finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              9.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  incluse
          le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
          sponsorizzazioni. 
              10.  Resta  ferma   la   possibilita'   di   effettuare
          variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e  8
          con le modalita' previste  dall'art.  14deldecreto-legge  2
          luglio 2007, n. 81convertito, con modificazioni, dallalegge
          3 agosto 2007, n. 127. 
              11.  Le  societa',   inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, si conformano al principio  di  riduzione  di
          spesa per studi  e  consulenze,  per  relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
          In sede di rinnovo dei contratti di  servizio,  i  relativi
          corrispettivi   sono   ridotti   in   applicazione    della
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I
          soggetti   che   esercitano   i    poteri    dell'azionista
          garantiscono che, all'atto dell'approvazione del  bilancio,
          sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
          corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
          l'inerenza della spesa effettuata per relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni,  e'  attestata  con  apposita   relazione
          sottoposta al controllo del collegio sindacale. 
              12.  A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  incluse
          le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
          missioni, anche all'estero, con esclusione  delle  missioni
          internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni
          delle  forze  di  polizia  e  dei  vigili  del  fuoco,  del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi  e
          a quella effettuata  dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca con risorse derivanti da finanziamenti  dell'Unione
          europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto le diarie per  le
          missioni all'estero di cui  all'art.  28deldecreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito conlegge 4 agosto 2006,  n.
          248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non  si
          applica alle missioni internazionali di  pace  e  a  quelle
          comunque effettuate dalle Forze  di  polizia,  dalle  Forze
          armate e dal Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Con
          decreto del Ministero degli affari esteri di  concerto  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
          le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
          vitto e alloggio per il  personale  inviato  all'estero.  A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto gliarticoli15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836e
          8 della legge 26 luglio 1978, n. 417e relative disposizioni
          di   attuazione,   non   si    applicano    al    personale
          contrattualizzato di cui ald.lgs. n. 165 del 2001e  cessano
          di avere effetto eventuali analoghe disposizioni  contenute
          nei contratti collettivi. 
              13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
          dalle  amministrazioni   pubbliche   inserite   nel   conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  incluse  le  autorita'  indipendenti,  per
          attivita' esclusivamente  di  formazione  deve  essere  non
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
          l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
          pubblica amministrazione ovvero tramite i propri  organismi
          di formazione. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in
          violazione della disposizione contenuta nel  primo  periodo
          del presente comma costituiscono  illecito  disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale.  La  disposizione  di
          cui al presente  comma  non  si  applica  all'attivita'  di
          formazione  effettuata  dalle  Forze  armate,   dal   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e  dalle  Forze  di  Polizia
          tramite i propri organismi di formazione. 
              14. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
          3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              15. All'art. 41, comma  16-quinquies,  deldecreto-legge
          30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,  con  modificazioni,
          dallalegge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono  aggiunti
          i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
          comma e' versato entro il 31 ottobre 2010  all'entrata  del
          bilancio dello Stato.». 
              16. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge il Comitato per  l'intervento  nella
          Sir  e   in   settori   ad   alta   tecnologia,   istituito
          condecreto-legge  9  luglio  1980,  n.  301,   D.P.C.M.   5
          settembre 1980 elegge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso
          e cessa ogni sua funzione, fatto salvo  l'assolvimento  dei
          compiti di seguito indicati. A valere sulle  disponibilita'
          del soppresso Comitato per  l'intervento  nella  Sir  e  in
          settori ad alta tecnologia, la  societa'  trasferitaria  di
          seguito  indicata  versa,  entro  il  15   dicembre   2010,
          all'entrata del bilancio  dello  Stato  la  somma  di  euro
          200.000.000.  Il  residuo  patrimonio  del   Comitato   per
          l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con
          ogni sua attivita', passivita' e rapporto, ivi  incluse  le
          partecipazioni  nella  Ristrutturazione   Elettronica   REL
          S.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir  S.p.a.
          in  liquidazione,  e'  trasferito  alla  Societa'  Fintecna
          S.p.a. o a Societa' da essa interamente controllata,  sulla
          base  del  rendiconto  finale  delle  attivita'   e   della
          situazione economico-patrimoniale aggiornata alla  medesima
          data, da redigere da parte del  Comitato  entro  60  giorni
          dall'entrata in vigore del  presente  decreto-legge.  Detto
          patrimonio costituisce un patrimonio separato  dal  residuo
          patrimonio della societa' trasferitaria, la quale  pertanto
          non risponde con il proprio patrimonio dei debiti  e  degli
          oneri del patrimonio del Comitato  per  l'intervento  nella
          Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
          societa'  trasferitaria  subentra  nei  processi  attivi  e
          passivi nei quali e' parte  il  Comitato  per  l'intervento
          nella Sir e in settori ad alta  tecnologia,  senza  che  si
          faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio  di
          tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
          della  predetta  situazione  economico-patrimoniale,   tale
          situazione e  predispone,  sulla  base  della  stessa,  una
          valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
          del patrimonio trasferito. I componenti  del  collegio  dei
          periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
          dal Ministero dell'economia e delle finanze  ed  il  terzo,
          con  funzioni  di  presidente,  d'intesa   dalla   societa'
          trasferitaria ed  il  predetto  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. La valutazione  deve,  fra  l'altro,  tenere
          conto di tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per  la
          liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
          di funzionamento, nonche' dell'ammontare del  compenso  dei
          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento del patrimonio,  che  e'
          corrisposto  dalla  societa'  trasferitaria  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
          collegio di periti e' determinato con decreto dal  Ministro
          dell'Economia   e   delle   Finanze.   Al   termine   della
          liquidazione del patrimonio  trasferito,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
          70%  e'  attribuito  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli  di
          Stato e la residua quota del 30%  e'  di  competenza  della
          societa' trasferitaria in ragione  del  migliore  risultato
          conseguito nella liquidazione. 
              17.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  i  liquidatori  delle  societa'  Ristrutturazione
          Elettronica  REL  S.p.a.  in  liquidazione,  del  Consorzio
          Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione  e  della  Societa'
          Iniziative e  Sviluppo  di  Attivita'  Industriali  -  Isai
          S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni  e  la
          funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta  dalla
          societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati  i
          commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge  17  maggio  1999,  n.
          144. 
              18. Tutte le  operazioni  compiute  in  attuazione  dei
          commi 16 e 17 sono esenti da qualunque  imposta  diretta  o
          indiretta,  tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque
          inteso o denominato. Si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni di  cui  ai  commi  da  488  a  495  e  497
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              19.  Al  fine  del  perseguimento   di   una   maggiore
          efficienza  delle  societa'  pubbliche,  tenuto  conto  dei
          principi nazionali e comunitari in termini di  economicita'
          e di concorrenza, le amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
          salvo  quanto  previsto  dall'art.  2447   codice   civile,
          effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
          aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
          societa' partecipate non quotate  che  abbiano  registrato,
          per tre esercizi consecutivi, perdite di  esercizio  ovvero
          che  abbiano  utilizzato   riserve   disponibili   per   il
          ripianamento di perdite anche  infrannuali.  Sono  in  ogni
          caso consentiti i trasferimenti alle  societa'  di  cui  al
          primo  periodo  a  fronte  di  convenzioni,  contratti   di
          servizio  o  di  programma  relativi  allo  svolgimento  di
          servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione  di
          investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
          prestazione di servizi di pubblico interesse, a  fronte  di
          gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
          e  la   sanita',   su   richiesta   della   amministrazione
          interessata, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  di  concerto  con   gli   altri   Ministri
          competenti e  soggetto  a  registrazione  della  Corte  dei
          Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui  al
          primo periodo del presente comma. 
              20.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  in  via  diretta  alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,  per
          i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
          coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
          una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti  erariali
          di cui all'art. 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  a
          favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
          essere successivamente svincolata e destinata alle  regioni
          a statuto ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito
          dall'art.  3deldecreto-legge  25  gennaio   2010,   n.   2,
          convertito conlegge 26 marzo 2010, n.  42e  che  aderiscono
          volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
          Ai fini ed agli effetti di cui al  periodo  precedente,  si
          considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario  che
          hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla  media
          nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al  netto
          delle spese per i ripiani  dei  disavanzi  sanitari  e  del
          surplus di spesa rispetto agli  obiettivi  programmati  dal
          patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
          di  stabilita'  interno.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          sentita  la  Conferenza   Stato-Regioni,   sono   stabiliti
          modalita', tempi e criteri per  l'attuazione  del  presente
          comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
          due rappresentanti delle  Assemblee  legislative  regionali
          designati d'intesa tra loro  nell'ambito  della  Conferenza
          dei Presidenti dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e
          delle province autonome  di  cui  agliarticoli5,8e15  della
          legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
              21. Le somme provenienti dalle riduzioni  di  spesa  di
          cui al presente articolo, con esclusione di quelle  di  cui
          al primo periodo del  comma  6,  sono  versate  annualmente
          dagli enti e  dalle  amministrazioni  dotati  di  autonomia
          finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
          applica agli enti territoriali e agli enti,  di  competenza
          regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
          di cui all'art.  270  del  testo  unico  di  cui  aldecreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
          si applicano agli enti  di  cui  aldecreto  legislativo  30
          giugno 1994, n. 509, e aldecreto  legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103. 
              21-ter. 
              21-quater. 
              21-quinquies. Con decreto di natura  non  regolamentare
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri della giustizia e dell'interno, da  emanare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di  conversione  del   presente   decreto,   sono   dettate
          specifiche  disposizioni   per   disciplinare   termini   e
          modalita' per la vendita  dei  titoli  sequestrati  di  cui
          all'art.  2deldecreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 13 novembre 2008,
          n. 181, in modo tale da garantire la massima celerita'  del
          versamento del ricavato  dell'alienazione  al  Fondo  unico
          giustizia, che deve avvenire comunque  entro  dieci  giorni
          dalla notifica del provvedimento di sequestro,  nonche'  la
          restituzione all'avente diritto, in caso  di  dissequestro,
          esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni  caso
          fermi   restando   i   limiti   di   cui   al    citatoart.
          2deldecreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito,
          con modificazioni, dallalegge 13  novembre  2008,  n.  181,
          entro i quali e' possibile  l'utilizzo  di  beni  e  valori
          sequestrati. 
              21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le
          dotazioni previste dallalegge 23 dicembre 2009, n. 192,  le
          Agenzie fiscali di  cui  aldecreto  legislativo  30  luglio
          1999, n.  300,  possono  assolvere  alle  disposizioni  del
          presente articolo, del successivo art. 8,  comma  1,  primo
          periodo, nonche' alle disposizioni vigenti  in  materia  di
          contenimento  della  spesa   dell'apparato   amministrativo
          effettuando  un  riversamento  a  favore  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato pari all'1 per cento  delle  dotazioni
          previste sui capitoli relativi ai  costi  di  funzionamento
          stabilite con la citata legge. Si applicano  in  ogni  caso
          alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3  del
          presente articolo, nonche' le disposizioni di cui  all'art.
          1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art.
          2, comma 589, e all'art. 3, commi 18, 54 e 59, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 27, comma 2, e  all'art.
          48, comma 1,  deldecreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n.
          133.  Le  predette  Agenzie  possono  conferire   incarichi
          dirigenziali ai sensi dell'art.  19,  comma  6,  deldecreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  tenendo  conto  delle
          proprie peculiarita' e della necessita'  di  garantire  gli
          obiettivi  di  gettito  fissati  annualmente.  Le  medesime
          Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali  ai  sensi
          dell'art. 19, comma 5-bis, del citatodecreto legislativo n.
          165 del 2001anche a soggetti appartenenti alle magistrature
          e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato  previo
          collocamento fuori ruolo, comando o  analogo  provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  Il  conferimento   di
          incarichi eventualmente  eccedenti  le  misure  percentuali
          previste dal predetto art. 19, comma  6,  e'  disposto  nei
          limiti delle facolta' assunzionali  a  tempo  indeterminato
          delle singole Agenzie 
              21-septies.   All'art.   17,   comma   3,    deldecreto
          legislativo  31  dicembre  1992,   n.   545,   la   parola:
          «immediatamente» e' soppressa." 
 
                                    "Art. 9 
 
 
           (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) 
 
              (Omissis). 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse      le      Agenzie      fiscali      di       cui
          agliarticoli62,63e64deldecreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 300, e successive modificazioni, gli enti  pubblici  non
          economici, le  universita'  e  gli  enti  pubblici  di  cui
          all'art. 70, comma 4, deldecreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165e successive modificazioni e integrazioni, le  camere
          di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36  deldecreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'art. 70, comma 1, lettera d)deldecreto  legislativo
          10 settembre 2003, n. 276, e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento  di
          quella sostenuta  per  le  rispettive  finalita'  nell'anno
          2009.  Le   disposizioni   di   cui   al   presente   comma
          costituiscono principi generali ai fini  del  coordinamento
          della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni,  le
          province autonome, gli enti locali e gli enti del  Servizio
          sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli  enti  locali
          possono superare  il  predetto  limite  per  le  assunzioni
          strettamente  necessarie  a  garantire  l'esercizio   delle
          funzioni di polizia locale, di istruzione  pubblica  e  del
          settore  sociale;  resta  fermo  che  comunque   la   spesa
          complessiva non puo' essere superiore alla spesa  sostenuta
          per le stesse finalita' nell'anno  2009.  Per  il  comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 188, della  legge  23  dicembre
          2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di  ricerca  resta  fermo,
          altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art.  1  della
          medesimalegge n. 266 del 2005, e successive  modificazioni.
          Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli  enti  di
          ricerca dall'applicazione delle disposizioni  del  presente
          comma, si provvede mediante utilizzo di quota  parte  delle
          maggiori entrate derivanti dall'art.  38,  commi  13-bis  e
          seguenti. Il presente comma non si applica  alla  struttura
          di missione di cui  all'art.  163,  comma  3,  lettera  a),
          deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  Il  mancato
          rispetto dei limiti di cui al  presente  comma  costituisce
          illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
          Per  le  amministrazioni  che  nell'anno  2009  non   hanno
          sostenuto spese per le  finalita'  previste  ai  sensi  del
          presente comma, il  limite  di  cui  al  primo  periodo  e'
          computato con  riferimento  alla  media  sostenuta  per  le
          stesse finalita' nel triennio 2007-2009.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 22, commi 2,  3  e
          4, 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e 23-ter, del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni  urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici): 
 
                                   "Art. 22 
 
 
          (Altre  disposizioni  in  materia  di  enti   e   organismi
                                   pubblici) 
 
              (Omissis). 
              2. Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della
          spesa  di  funzionamento  delle  Agenzie,  incluse   quelle
          fiscali di cui all'art. 10deldecreto legislativo 30  luglio
          1999, n. 300, e degli enti e degli  organismi  strumentali,
          comunque denominati, con uno o piu' regolamenti, da emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del  presente
          decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del  Ministro
          per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono  riordinati,  tenuto  conto  della  specificita'   dei
          rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo,
          amministrazione,  vigilanza  e  controllo  delle   Agenzie,
          incluse quelle  fiscali  di  cui  all'art.  10,  deldecreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli  enti  e  degli
          organismi strumentali, comunque denominati, assicurando  la
          riduzione  del  numero  complessivo  dei   componenti   dei
          medesimi organi. 
              3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano
          e gli Enti locali, negli ambiti di  rispettiva  competenza,
          adeguano i propri ordinamenti a quanto  previsto  dall'art.
          6, comma 5,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 30  luglio  2010,
          n. 122, con riferimento alle  Agenzie,  agli  enti  e  agli
          organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla
          loro vigilanza entro un anno  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              4. La  riduzione  di  cui  al  comma  2  si  applica  a
          decorrere dal primo rinnovo dei componenti degli organi  di
          indirizzo,   amministrazione,   vigilanza    e    controllo
          successivo alla data di entrata in vigore  dei  regolamenti
          ivi previsti. 
              (Omissis)." 
 
                                 "Art. 23-bis 
 
 
          (Compensi per gli amministratori e per i  dipendenti  delle
             societa' controllate dalle pubbliche amministrazioni) 
 
              (Omissis). 
              5-bis. Il compenso stabilito ai sensi  dell'art.  2389,
          terzo  comma,  del   codice   civile,   dai   consigli   di
          amministrazione delle societa' non quotate, direttamente  o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'art. 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165,  non  puo'  comunque  essere  superiore  al
          trattamento economico del primo presidente della  Corte  di
          cassazione. Sono in ogni caso fatte salve  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  che  prevedono   limiti   ai
          compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 
              5-ter. Il trattamento economico  annuo  onnicomprensivo
          dei dipendenti delle societa' non quotate di cui  al  comma
          5-bis non puo' comunque  essere  superiore  al  trattamento
          economico del primo presidente della Corte  di  cassazione.
          Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quello previsto al periodo precedente." 
 
                                 "Art. 23-ter 
 
 
              (Disposizioni in materia di trattamenti economici) 
 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  previo  parere  delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'art. 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo  2001,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi   incluso   il
          personale in regime di diritto pubblico di cui  all'art.  3
          del   medesimo   decreto    legislativo,    e    successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
              3. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
              4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
          di cui al presente articolo  sono  annualmente  versate  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, commi 4, 5, 6 e
          9, 4, 5, comma 6, e 9,comma 1, del decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario): 
 
                                    "Art. 3 
 
 
          (Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione  dei
                         costi per locazioni passive) 
 
              (Omissis). 
              4. Ai fini del contenimento della spesa  pubblica,  con
          riferimento ai contratti di  locazione  passiva  aventi  ad
          oggetto  immobili  a  uso  istituzionale  stipulati   dalle
          Amministrazioni centrali,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  nonche'  dalle
          Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale
          per le societa' e la borsa (Consob) i canoni  di  locazione
          sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2015  della  misura
          del 15 per  cento  di  quanto  attualmente  corrisposto.  A
          decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente decreto la  riduzione  di  cui  al
          periodo precedente si  applica  comunque  ai  contratti  di
          locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La  riduzione
          del canone di locazione si  inserisce  automaticamente  nei
          contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c.,  anche  in
          deroga  alle  eventuali  clausole  difformi  apposte  dalle
          parti, salvo il diritto di recesso  del  locatore.  Analoga
          riduzione si applica  anche  agli  utilizzi  in  essere  in
          assenza di titolo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Il rinnovo del rapporto di  locazione  e'
          consentito solo in presenza e  coesistenza  delle  seguenti
          condizioni: 
              a) disponibilita' delle risorse finanziarie  necessarie
          per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso,
          per il periodo di durata del contratto di locazione; 
              b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato  delle
          esigenze allocative in  relazione  ai  fabbisogni  espressi
          agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui  dell'art.
          2, comma 222, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  ove
          gia' definiti, nonche' di  quelli  di  riorganizzazione  ed
          accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti. 
              5. In mancanza delle condizioni  di  cui  al  comma  4,
          lett. a) e b),  i  relativi  contratti  di  locazione  sono
          risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni  nei
          tempi  e  nei  modi  ivi   pattuiti;   le   Amministrazioni
          individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative
          economicamente piu' vantaggiose per l'Erario e nel rispetto
          delle predette condizioni. Pur in  presenza  delle  risorse
          finanziarie necessarie per il pagamento dei  canoni,  degli
          oneri  e  dei   costi   d'uso,   l'eventuale   prosecuzione
          nell'utilizzo   dopo   la   scadenza   da    parte    delle
          Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui  al
          primo periodo del comma 4 e degli  enti  pubblici  vigilati
          dai Ministeri degli immobili gia'  condotti  in  locazione,
          per i quali la  proprieta'  ha  esercitato  il  diritto  di
          recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del
          presente comma, deve essere  autorizzata  con  decreto  del
          Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'economia
          e delle finanze, sentita  l'Agenzia  del  Demanio.  Per  le
          altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al  primo
          periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall'organo  di
          vertice   dell'Amministrazione   e   l'autorizzazione    e'
          trasmessa all'Agenzia del Demanio  per  la  verifica  della
          convenienza tecnica ed economica.  Ove  la  verifica  abbia
          esito negativo, l'autorizzazione e gli atti  relativi  sono
          trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei
          conti. 
              6. Per i contratti  di  locazione  passiva,  aventi  ad
          oggetto immobili ad  uso  istituzionale  di  proprieta'  di
          terzi, di nuova stipulazione a cura  delle  Amministrazioni
          di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento
          sul  canone  congruito  dall'Agenzia  del  Demanio,   ferma
          restando la permanenza dei  fabbisogni  espressi  ai  sensi
          dell'art. 2, comma 222, della legge 23  dicembre  2009,  n.
          191, nell'ambito dei piani di  razionalizzazione  ove  gia'
          definiti,  nonche'  in  quelli   di   riorganizzazione   ed
          accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti. 
 
                                  (Omissis). 
 
              9. All'art. 2 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,
          dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti commi: 
              «222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad  uso  ufficio
          e' perseguita dalle Amministrazioni di  cui  al  precedente
          comma 222 rapportando gli stessi  alle  effettive  esigenze
          funzionali degli uffici  e  alle  risorse  umane  impiegate
          avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso  tra
          20 e 25 metri  quadrati  per  addetto.  Le  Amministrazioni
          interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
          pubblicazione  della   presente   disposizione   piani   di
          razionalizzazione degli spazi nel  rispetto  dei  parametri
          sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica.  Detti  piani  devono  essere  comunicati
          all'Agenzia  del  Demanio.  Le   medesime   Amministrazioni
          comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale  dello
          Stato, il rapporto  mq/addetto  scaturente  dagli  indicati
          piani di razionalizzazione  dalle  stesse  predisposti.  In
          caso di nuova costruzione o di ristrutturazione  integrale,
          il rapporto  mq/addetto  e'  determinato  dall'Agenzia  del
          Demanio entro il 31 dicembre 2012. Una quota parte pari  al
          15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole
          Amministrazioni  ad  esito  della  razionalizzazione  degli
          spazi   e'   dalle   stesse   utilizzata,   in   sede    di
          predisposizione  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno
          successivo a quello in cui e' stata verificata e  accertata
          con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  la
          sussistenza dei risparmi di spesa  conseguiti,  per  essere
          destinata alla realizzazione di progetti  di  miglioramento
          della qualita' dell'ambiente di lavoro e  di  miglioramento
          del benessere organizzativo  purche'  inseriti  nell'ambito
          dei piani di razionalizzazione. Nella  predisposizione  dei
          piani di ottimizzazione  e  razionalizzazione  degli  spazi
          dovranno in ogni caso essere tenute  in  considerazione  le
          vigenti  disposizioni   sulla   riduzione   degli   assetti
          organizzativi, ivi  comprese  quelle  recate  dal  presente
          decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a
          cui  le  Regioni  e  gli  Enti  locali,  negli  ambiti   di
          rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti. 
              222-ter. Al fine  del  completamento  del  processo  di
          razionalizzazione   e   ottimizzazione   dell'utilizzo,   a
          qualunque titolo, degli spazi  destinati  all'archiviazione
          della documentazione cartacea, le  Amministrazioni  statali
          procedono entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  con  le
          modalita' di cui aldecreto del Presidente della  Repubblica
          8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di  archivio.
          In assenza di tale attivita' di cui al  presente  comma  le
          Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota
          parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo  del
          precedente  comma  222-bis.  Le  predette   Amministrazioni
          devono comunicare annualmente all'Agenzia del  Demanio  gli
          spazi  ad  uso  archivio  resisi  liberi  all'esito   della
          procedura di cui sopra,  per  consentire  di  avviare,  ove
          possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici
          allo scopo  destinati,  degli  archivi  di  deposito  delle
          Amministrazioni.». 
 
                                  (Omissis)." 
 
 
                                    "Art. 4 
 
 
          (Riduzione   di   spese,   messa    in    liquidazione    e
                    privatizzazione di societa' pubbliche) 
 
              1.   Nei   confronti   delle    societa'    controllate
          direttamente    o    indirettamente     dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  deldecreto
          legislativo  n.  165  del  2001,  che  abbiano   conseguito
          nell'anno 2011 un fatturato da  prestazione  di  servizi  a
          favore di pubbliche amministrazioni  superiore  al  90  per
          cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente: 
              a)  allo  scioglimento  della  societa'  entro  il   31
          dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere  in
          favore delle pubbliche amministrazioni di cui  al  presente
          comma in seguito  allo  scioglimento  della  societa'  sono
          esenti da imposizione fiscale, fatta  salva  l'applicazione
          dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in  misura
          fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali; 
              b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica,
          delle partecipazioni  detenute  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla
          contestuale assegnazione del servizio per cinque anni,  non
          rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il  bando  di
          gara considera, tra gli elementi rilevanti  di  valutazione
          dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli
          di  occupazione.  L'alienazione  deve  riguardare  l'intera
          partecipazione della pubblica amministrazione controllante. 
              2. Ove l'amministrazione  non  proceda  secondo  quanto
          stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1°  gennaio
          2014 le predette societa'  non  possono  comunque  ricevere
          affidamenti diretti di  servizi,  ne'  possono  fruire  del
          rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi gia'
          prestati  dalle  societa',   ove   non   vengano   prodotti
          nell'ambito dell'amministrazione, devono  essere  acquisiti
          nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. 
              3. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo  non  si  applicano  alle  societa'  che  svolgono
          servizi  di  interesse  generale,  anche  aventi  rilevanza
          economica,  alle  societa'  che  svolgono   prevalentemente
          compiti di  centrali  di  committenza  ai  sensi  dell'art.
          33deldecreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  nonche'
          alle societa' di cui all'art. 23-quinquies, commi  7  e  8,
          del  presente  decreto,   e   alle   societa'   finanziarie
          partecipate dalle regioni, ovvero a quelle  che  gestiscono
          banche dati strategiche per il conseguimento  di  obiettivi
          economico-finanziari,  individuate,   in   relazione   alle
          esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei
          dati, nonche' all'esigenza di  assicurare  l'efficacia  dei
          controlli  sulla  erogazione  degli  aiuti  comunitari  del
          settore agricolo, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, da adottare su proposta del  Ministro  o  dei
          Ministri  aventi  poteri  di  indirizzo  e  vigilanza,   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri.   Le
          medesime disposizioni non  si  applicano  qualora,  per  le
          peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
          geomorfologiche  del  contesto,  anche   territoriale,   di
          riferimento  non  sia   possibile   per   l'amministrazione
          pubblica  controllante  un  efficace  e  utile  ricorso  al
          mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per
          rispettare  i  termini  di  cui  al  comma  1,   predispone
          un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente
          gli esiti della  predetta  verifica  all'Autorita'  garante
          della concorrenza e  del  mercato  per  l'acquisizione  del
          parere vincolante, da rendere entro sessanta  giorni  dalla
          ricezione della  relazione.  Il  parere  dell'Autorita'  e'
          comunicato alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri.  Le
          disposizioni  del  presente  articolo  non   si   applicano
          altresi'   alle   societa'   costituite   al   fine   della
          realizzazione dell'evento di cui aldecreto  del  Presidente
          del Consiglio  dei  Ministri  30  agosto  2007,  richiamato
          dall'art. 3,  comma  1,  lettera  a),  deldecreto-legge  15
          maggio  2012,  n.  59,   convertito,   con   modificazioni,
          dallalegge 12 luglio 2012, n. 100. 
              3-bis. Le attivita' informatiche riservate  allo  Stato
          ai sensi deldecreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e
          successivi  provvedimenti   di   attuazione,   nonche'   le
          attivita' di sviluppo e gestione  dei  sistemi  informatici
          delle amministrazioni pubbliche, svolte  attualmente  dalla
          Consip  S.p.A.  ai  sensi  di  legge  e  di  statuto,  sono
          trasferite, mediante operazione di  scissione,  alla  Sogei
          S.p.A.,  che  svolgera'  tali  attivita'   attraverso   una
          specifica divisione interna garantendo per due esercizi  la
          prosecuzione delle attivita' secondo il precedente  modello
          di relazione con il Ministero. All'acquisto  dell'efficacia
          della suddetta operazione  di  scissione,  le  disposizioni
          normative che affidano a Consip S.p.A. le attivita' oggetto
          di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A. 
              3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
          S.p.A. delle attivita' ad essa affidate  con  provvedimenti
          normativi, le attivita' di realizzazione del  Programma  di
          razionalizzazione   degli   acquisti,   di   centrale    di
          committenza e di e-procurement continuano ad essere  svolte
          dalla Consip S.p.A. La medesima societa'  svolge,  inoltre,
          le   attivita'   ad   essa   affidate   con   provvedimenti
          amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze.
          Sogei  S.p.A.,   sulla   base   di   apposita   convenzione
          disciplinante i relativi rapporti  nonche'  i  tempi  e  le
          modalita' di realizzazione delle attivita',  si  avvale  di
          Consip  S.p.A,  nella   sua   qualita'   di   centrale   di
          committenza, per le acquisizioni di beni e servizi. 
              3-quater.  Per  la  realizzazione  di  quanto  previsto
          dall'art. 20deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  Consip
          S.p.A.  svolge  altresi'  le  attivita'  di   centrale   di
          committenza relative alle Reti telematiche delle  pubbliche
          amministrazioni, al Sistema pubblico  di  connettivita'  ai
          sensi dell'art. 83deldecreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82,   e   alla   Rete   internazionale   delle    pubbliche
          amministrazioni ai sensi all'art. 86 del  decreto  medesimo
          nonche' ai contratti-quadro ai  sensi  dell'art.  1,  comma
          192, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311.  A  tal  fine
          Consip S.p.A. applica il contributo  di  cui  all'art.  18,
          comma 3, deldecreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177. 
              3-quinquies.    Consip    S.p.A.    svolge,    inoltre,
          l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruita'
          tecnico-economica  da  parte  dell'Agenzia   per   l'Italia
          Digitale  che  a  tal  fine  stipula  con  Consip  apposita
          convenzione per la disciplina dei relativi rapporti. 
              3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto  le
          pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma  1   possono
          predisporre   appositi   piani   di   ristrutturazione    e
          razionalizzazione delle societa' controllate.  Detti  piani
          sono approvati previo  parere  favorevole  del  Commissario
          straordinario per  la  razionalizzazione  della  spesa  per
          acquisto   di   beni   e   servizi    di    cui    all'art.
          2deldecreto-legge 7 maggio 2012,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 6 luglio 2012, n. 94, e prevedono
          l'individuazione delle  attivita'  connesse  esclusivamente
          all'esercizio di funzioni amministrative  di  cui  all'art.
          118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate  e
          accorpate attraverso societa' che rispondono  ai  requisiti
          della legislazione  comunitaria  in  materia  di  in  house
          providing. I termini di cui al comma 1 sono  prorogati  per
          il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano
          di ristrutturazione e  razionalizzazione  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   adottato   su
          proposta   del    Commissario    straordinario    per    la
          razionalizzazione  della  spesa  per  acquisto  di  beni  e
          servizi. 
              4. I consigli di amministrazione delle societa' di  cui
          al comma 1 devono  essere  composti  da  non  piu'  di  tre
          membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare
          della partecipazione o di poteri di indirizzo e  vigilanza,
          scelti d'intesa tra le  amministrazioni  medesime,  per  le
          societa' a partecipazione diretta, ovvero  due  scelti  tra
          dipendenti     dell'amministrazione     titolare      della
          partecipazione della societa' controllante o di  poteri  di
          indirizzo   e   vigilanza,   scelti   d'intesa    tra    le
          amministrazioni  medesime,  e   dipendenti   della   stessa
          societa' controllante  per  le  societa'  a  partecipazione
          indiretta.  Il  terzo  membro   svolge   le   funzioni   di
          amministratore delegato. I dipendenti  dell'amministrazione
          titolare della partecipazione o di poteri  di  indirizzo  e
          vigilanza, ferme le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
          onnicomprensivita'  del  trattamento  economico,  ovvero  i
          dipendenti della societa'  controllante  hanno  obbligo  di
          riversare     i     relativi      compensi      assembleari
          all'amministrazione,  ove  riassegnabili,  in   base   alle
          vigenti disposizioni, al fondo  per  il  finanziamento  del
          trattamento  economico  accessorio,  e  alla  societa'   di
          appartenenza.  E'  comunque  consentita  la  nomina  di  un
          amministratore unico. La disposizione del presente comma si
          applica con decorrenza dal primo rinnovo  dei  consigli  di
          amministrazione successivo alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              5.  Fermo  restando  quanto  diversamente  previsto  da
          specifiche   disposizioni   di   legge,   i   consigli   di
          amministrazione   delle    altre    societa'    a    totale
          partecipazione  pubblica,  diretta  ed  indiretta,   devono
          essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della
          rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte.  Nel
          caso di consigli di amministrazione composti da tre membri,
          la composizione e' determinata sulla base dei  criteri  del
          precedente comma. Nel caso di consigli  di  amministrazione
          composti  da  cinque   membri,   la   composizione   dovra'
          assicurare   la   presenza   di   almeno   tre   dipendenti
          dell'amministrazione titolare  della  partecipazione  o  di
          poteri di indirizzo e vigilanza,  scelti  d'intesa  tra  le
          amministrazioni medesime, per le societa' a  partecipazione
          diretta, ovvero almeno tre  membri  scelti  tra  dipendenti
          dell'amministrazione titolare  della  partecipazione  della
          societa' controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza,
          scelti  d'intesa  tra  le   amministrazioni   medesime,   e
          dipendenti  della  stessa  societa'  controllante  per   le
          societa' a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le
          cariche di Presidente e  di  Amministratore  delegato  sono
          disgiunte e al  Presidente  potranno  essere  affidate  dal
          Consiglio di amministrazione deleghe  esclusivamente  nelle
          aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle
          attivita' di controllo interno. Resta  fermo  l'obbligo  di
          riversamento dei  compensi  assembleari  di  cui  al  comma
          precedente. La disposizione del presente comma  si  applica
          con  decorrenza  dal  primo   rinnovo   dei   consigli   di
          amministrazione successivo alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              6.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  le  pubbliche
          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  deldecreto
          legislativo n.  165  del  2001possono  acquisire  a  titolo
          oneroso  servizi  di  qualsiasi  tipo,  anche  in  base   a
          convenzioni,  da  enti  di  diritto  privato  di  cui  agli
          articoli da 13 a 42 del  codice  civile  esclusivamente  in
          base a procedure  previste  dalla  normativa  nazionale  in
          conformita' con la  disciplina  comunitaria.  Gli  enti  di
          diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del  codice
          civile,     che     forniscono     servizi     a     favore
          dell'amministrazione stessa, anche a titolo  gratuito,  non
          possono  ricevere  contributi  a   carico   delle   finanze
          pubbliche. Sono escluse  le  fondazioni  istituite  con  lo
          scopo  di  promuovere  lo  sviluppo  tecnologico  e  l'alta
          formazione  tecnologica  e  gli  enti  e  le   associazioni
          operanti nel campo dei servizi  socio-assistenziali  e  dei
          beni  ed  attivita'  culturali,  dell'istruzione  e   della
          formazione, le associazioni di promozione  sociale  di  cui
          allalegge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato
          di cui allalegge 11 agosto 1991, n. 266, le  organizzazioni
          non governative di cui allalegge 26 febbraio 1987,  n.  49,
          le cooperative sociali di cui allalegge 8 novembre 1991, n.
          381,  le  associazioni  sportive  dilettantistiche  di  cui
          all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  nonche'
          le associazioni  rappresentative,  di  coordinamento  o  di
          supporto degli enti territoriali e locali. 
              6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si
          applicano all'associazione di cui aldecreto legislativo  25
          gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          relativo consiglio di amministrazione  e'  composto,  oltre
          che  dal  Presidente,  dal  Capo  del  dipartimento   della
          funzione pubblica, da tre membri di cui uno  designato  dal
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e due designati dall'assemblea tra  esperti
          di   qualificata   professionalita'   nel   settore   della
          formazione   e    dell'organizzazione    delle    pubbliche
          amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione
          non spetta alcun compenso quali  componenti  del  consiglio
          stesso, fatto salvo il rimborso  delle  spese  documentate.
          L'associazione di cui al presente comma non  puo'  detenere
          il controllo in societa' o  in  altri  enti  privati  e  le
          partecipazioni possedute alla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto sono cedute
          entro il 31 dicembre 2012. 
              7. Al fine di evitare distorsioni della  concorrenza  e
          del mercato e di assicurare la parita' degli operatori  nel
          territorio nazionale, a decorrere dal 1°  gennaio  2014  le
          pubbliche amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
          deldecreto  legislativo  n.  165  del  2001,  le   stazioni
          appaltanti,   gli   enti   aggiudicatori   e   i   soggetti
          aggiudicatori di cui aldecreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, nel  rispetto  dell'art.  2,  comma  1  del  citato
          decreto  acquisiscono  sul  mercato  i   beni   e   servizi
          strumentali alla propria attivita'  mediante  le  procedure
          concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.  E'
          ammessa l'acquisizione in via diretta  di  beni  e  servizi
          tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'art. 30  della
          legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'art. 7 della  legge  11
          agosto 1991, n. 266, dell'art. 90 della legge  27  dicembre
          2002, n. 289, e dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n.
          381. Sono altresi' ammesse le convenzioni  siglate  con  le
          organizzazioni non governative per le acquisizioni di  beni
          e servizi realizzate negli  ambiti  di  attivita'  previsti
          dallalegge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi  regolamenti
          di attuazione. 
              8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014  l'affidamento
          diretto puo' avvenire solo a favore di societa' a  capitale
          interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti  richiesti
          dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria  per  la
          gestione in house e a condizione che  il  valore  economico
          del  servizio  o  dei  beni  oggetto  dell'affidamento  sia
          complessivamente pari o inferiore  a  200.000  euro  annui.
          Sono fatti  salvi  gli  affidamenti  in  essere  fino  alla
          scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono
          altresi' fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni
          e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore  a
          200.000 euro in favore  delle  associazioni  di  promozione
          sociale di cui allalegge 7 dicembre  2000,  n.  383,  degli
          enti di volontariato di cui allalegge 11  agosto  1991,  n.
          266, delle associazioni sportive  dilettantistiche  di  cui
          all'art. 90 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  delle
          organizzazioni non governative di cui allalegge 26 febbraio
          1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui allalegge 8
          novembre 1991, n. 381. 
              8-bis. I commi 7 e 8 non si  applicano  alle  procedure
          previste dall'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
              9. A decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle societa' di cui al
          comma 1  si  applicano  le  disposizioni  limitative  delle
          assunzioni  previste  per  l'amministrazione  controllante.
          Resta fermo, sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, quanto previsto dall'art.  9,  comma  29,
          deldecreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 30 luglio  2010,  n.  122.  Salva
          comunque l'applicazione della disposizione piu' restrittiva
          prevista dal primo periodo del presente comma, continua  ad
          applicarsi l'art. 18, comma 2, deldecreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dallalegge  6
          agosto 2008, n. 133. 
              10. A decorrere dall'anno 2013 le societa'  di  cui  al
          comma 1 possono avvalersi di personale a tempo  determinato
          ovvero  con  contratti  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa nel  limite  del  50  per  cento  della  spesa
          sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. 
              11. A decorrere dal  1°  gennaio  2013  e  fino  al  31
          dicembre 2014  il  trattamento  economico  complessivo  dei
          singoli dipendenti delle societa' di cui al  comma  1,  ivi
          compreso  quello  accessorio,  non  puo'  superare   quello
          ordinariamente spettante per l'anno 2011. 
              12.  Le  amministrazioni   vigilanti   verificano   sul
          rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di
          violazione  dei   suddetti   vincoli   gli   amministratori
          esecutivi  e  i  dirigenti  responsabili   della   societa'
          rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni
          ed i compensi erogati in virtu' dei contratti stipulati. 
              13.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano alle societa' quotate ed alle  loro  controllate.
          Le medesime disposizioni non si applicano alle societa' per
          azioni  a  totale  partecipazione  pubblica  autorizzate  a
          prestare il servizio di gestione collettiva del  risparmio.
          L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad
          avvalersi       degli        organismi        di        cui
          agliarticoli1,2e3deldecreto del Presidente della Repubblica
          14 maggio  2007,  n.  114.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo  e  le  altre  disposizioni,  anche  di  carattere
          speciale, in  materia  di  societa'  a  totale  o  parziale
          partecipazione pubblica si interpretano nel senso che,  per
          quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse,
          si applica comunque la  disciplina  del  codice  civile  in
          materia di societa' di capitali. 
              14. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e' fatto divieto, a pena di nullita',  di  inserire
          clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti  di
          servizio ovvero di atti convenzionali comunque  denominati,
          intercorrenti  tra   societa'   a   totale   partecipazione
          pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali  e
          regionali; dalla predetta data perdono comunque  efficacia,
          salvo che non si siano gia' costituiti i  relativi  collegi
          arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti  e
          negli atti anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti  tra
          le medesime parti." 
 
                                    "Art. 5 
 
 
             (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni) 
 
 
                                  (Omissis). 
 
              6. Le disposizioni del presente articolo  costituiscono
          principi  fondamentali  di  coordinamento   della   finanza
          pubblica  ai  sensi  dell'art.  117,  terzo  comma,   della
          Costituzione. 
 
                                  (Omissis)." 
 
 
                                    "Art. 9 
 
 
          (Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e
                  soppressione di enti, agenzie e organismi) 
 
              1.  Al  fine  di  assicurare  il  coordinamento  e   il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  il
          contenimento della spesa e il  migliore  svolgimento  delle
          funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni
          sopprimono o accorpano  o,  in  ogni  caso,  assicurano  la
          riduzione dei  relativi  oneri  finanziari  in  misura  non
          inferiore al  20  per  cento,  enti,  agenzie  e  organismi
          comunque denominati e di qualsiasi  natura  giuridica  che,
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali
          di cui all'art.  117,  comma  secondo,  lettera  p),  della
          Costituzione o funzioni amministrative spettanti a  comuni,
          province, e citta' metropolitane ai  sensi  dell'art.  118,
          della Costituzione. 
 
                                 (Omissis).". 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 6  luglio
          2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione  dei  contributi
          pubblici in favore dei partiti e  dei  movimenti  politici,
          nonche' misure per garantire la trasparenza e  i  controlli
          dei  rendiconti  dei  medesimi.  Delega  al   Governo   per
          l'adozione di un testo unico  delle  leggi  concernenti  il
          finanziamento dei partiti e dei movimenti  politici  e  per
          l'armonizzazione  del  regime  relativo   alle   detrazioni
          fiscali): 
 
                                    "Art. 9 
 
 
          (Misure per garantire la  trasparenza  e  i  controlli  dei
               rendiconti dei partiti e dei movimenti politici) 
 
              1.  Allo  scopo  di  garantire  la  trasparenza  e   la
          correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria,
          i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le  liste  di
          candidati che non siano diretta espressione  degli  stessi,
          che abbiano conseguito almeno  il  2  per  cento  dei  voti
          validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della  Camera
          dei deputati ovvero che abbiano  almeno  un  rappresentante
          eletto alla Camera medesima, al Senato della  Repubblica  o
          al Parlamento europeo o in un  consiglio  regionale  o  nei
          consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si
          avvalgono di una societa' di revisione  iscritta  nell'albo
          speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa ai sensi dell'art. 161  del  testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui aldecreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive  modificazioni,  o,  successivamente  alla   sua
          istituzione,  nel  registro  di  cui  all'art.  2deldecreto
          legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39.  Il  controllo  della
          gestione contabile e finanziaria puo' essere affidato  alla
          medesima societa' di revisione con un incarico  relativo  a
          tre esercizi consecutivi, rinnovabile  per  un  massimo  di
          ulteriori  tre  esercizi  consecutivi.   La   societa'   di
          revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio  sul
          rendiconto  di  esercizio  dei  partiti  e  dei   movimenti
          politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
          materia. A tale fine verifica nel corso  dell'esercizio  la
          regolare  tenuta   della   contabilita'   e   la   corretta
          rilevazione  dei  fatti   di   gestione   nelle   scritture
          contabili.  Controlla  altresi'  che   il   rendiconto   di
          esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione
          contabili, alle risultanze degli  accertamenti  eseguiti  e
          alle norme che lo disciplinano. 
              2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad  una
          competizione elettorale mediante la  presentazione  di  una
          lista comune di  candidati,  ciascun  partito  e  movimento
          politico   che   abbia   depositato    congiuntamente    il
          contrassegno di lista e' soggetto all'obbligo di  avvalersi
          della societa' di revisione di cui al comma 1. 
              3. E' istituita la Commissione per la trasparenza e  il
          controllo  dei  rendiconti  dei  partiti  e  dei  movimenti
          politici,   di   seguito   denominata   «Commissione».   La
          Commissione ha sede presso  la  Camera  dei  deputati,  che
          provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad
          assicurarne   l'operativita'   attraverso   le   necessarie
          dotazioni di personale di  segreteria.  La  Commissione  e'
          composta da cinque componenti, di  cui  uno  designato  dal
          Primo presidente della Corte di cassazione,  uno  designato
          dal Presidente del Consiglio di Stato e tre  designati  dal
          Presidente della Corte dei conti. Tutti i  componenti  sono
          scelti   fra   i   magistrati   dei    rispettivi    ordini
          giurisdizionali con qualifica non  inferiore  a  quella  di
          consigliere di cassazione o equiparata. La  Commissione  e'
          nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi
          del presente comma, con atto congiunto dei  Presidenti  del
          Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il  medesimo  atto
          e'  individuato  tra  i  componenti  il  Presidente   della
          Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti  della
          Commissione non e' corrisposto alcun compenso o  indennita'
          per l'attivita' prestata ai sensi della presente legge. Per
          la durata dell'incarico i componenti della Commissione  non
          possono  assumere  ovvero  svolgere   altri   incarichi   o
          funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione e' di
          quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. 
              4. La Commissione effettua il controllo di  regolarita'
          e di conformita' alla legge del rendiconto di cui  all'art.
          8 della  legge  2  gennaio  1997,  n.  2,  come  da  ultimo
          modificato dal presente articolo, e dei relativi  allegati,
          nonche' di  ottemperanza  alle  disposizioni  di  cui  alla
          presente legge. A tal fine, entro  il  15  giugno  di  ogni
          anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei  partiti  e
          dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il  2
          per cento dei voti validi espressi nelle  elezioni  per  il
          rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno
          un rappresentante eletto alla Camera medesima o  al  Senato
          della Repubblica o al Parlamento europeo o in un  consiglio
          regionale o nei consigli delle province autonome di  Trento
          e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il
          rendiconto e i relativi allegati previsti dall'art. 8 della
          legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo  modificato  dal
          presente articolo, concernenti ciascun esercizio  compreso,
          in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi.
          Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente
          comma,  sono  trasmessi  alla  Commissione   la   relazione
          contenente  il  giudizio  espresso  sul  rendiconto   dalla
          societa' di revisione  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto
          medesimo da parte  del  competente  organo  del  partito  o
          movimento politico. In  caso  di  partecipazione  in  forma
          aggregata  ad  una  competizione  elettorale  mediante   la
          presentazione di una lista  comune  di  candidati,  ciascun
          partito  e  movimento   politico   che   abbia   depositato
          congiuntamente il contrassegno di lista  e'  soggetto  agli
          obblighi di cui al presente comma. 
              5.  Nello  svolgimento  della  propria  attivita',   la
          Commissione effettua  il  controllo  anche  verificando  la
          conformita' delle spese effettivamente  sostenute  e  delle
          entrate percepite  alla  documentazione  prodotta  a  prova
          delle stesse. A tal fine, entro il  15  febbraio  dell'anno
          successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita
          i partiti e i  movimenti  politici  interessati  a  sanare,
          entro  e  non  oltre  il  31  marzo   seguente,   eventuali
          irregolarita' contabili da essa riscontrate.  Entro  e  non
          oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva
          una relazione in cui esprime il giudizio di  regolarita'  e
          di conformita' alla legge, di  cui  al  primo  periodo  del
          comma 4. La relazione e' trasmessa ai Presidenti del Senato
          della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano
          la  pubblicazione  nei  siti  internet   delle   rispettive
          Assemblee. 
              6. Entro e non oltre il 15  luglio  di  ogni  anno,  la
          Commissione  trasmette  ai  Presidenti  del  Senato   della
          Repubblica e della Camera  dei  deputati  gli  elenchi  dei
          partiti    e    movimenti    politici    che     risultino,
          rispettivamente,   ottemperanti   e   inottemperanti   agli
          obblighi di cui al comma 4, con  riferimento  all'esercizio
          dell'anno precedente. 
              7. I casi di inottemperanza di cui al comma 6,  nonche'
          l'inottemperanza  all'obbligo  di  pubblicazione  nei  siti
          internet del rendiconto e dei relativi  allegati,  previsto
          dal comma 20, sono contestati dalla Commissione ai  partiti
          e movimenti politici interessati  nel  termine  di  cui  al
          comma 6. 
              8. Il Presidente  del  Senato  della  Repubblica  e  il
          Presidente della Camera  dei  deputati  sospendono,  per  i
          fondi di rispettiva competenza, l'erogazione dei rimborsi e
          dei contributi spettanti ai partiti e ai movimenti politici
          che risultino inottemperanti sulla base della comunicazione
          di cui al  comma  6.  Qualora  l'inottemperanza  non  venga
          sanata entro  il  successivo  31  ottobre,  la  Commissione
          applica al partito o  al  movimento  politico  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9. 
              9. Ai partiti e ai  movimenti  politici  inottemperanti
          all'obbligo  di  presentare  il  rendiconto  e  i  relativi
          allegati o la relazione della societa' di  revisione  o  il
          verbale  di  approvazione  del  rendiconto  da  parte   del
          competente  organo  interno,  la  Commissione  applica   la
          sanzione  amministrativa   pecuniaria   consistente   nella
          decurtazione dell'intero importo  ad  essi  attribuito  per
          l'anno  in  corso  a  titolo  di  rimborso  per  le   spese
          elettorali e di contributo per il  cofinanziamento  di  cui
          all'art. 2. 
              10. Ai partiti e ai movimenti politici che non  abbiano
          rispettato gli obblighi di cui all'art. 8,  commi  da  5  a
          10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2,  come  da  ultimo
          modificato dal  presente  articolo,  o  abbiano  omesso  la
          pubblicazione nel proprio sito internet  dei  documenti  di
          cui al comma 20 del presente articolo nel termine  indicato
          nel medesimo comma 20 ovvero, nei casi previsti  dal  comma
          8, entro il 31 ottobre, la Commissione applica la  sanzione
          amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di
          un terzo dell'importo ad essi  complessivamente  attribuito
          per l'anno in corso a  titolo  di  rimborso  per  le  spese
          elettorali e di contributo per il  cofinanziamento  di  cui
          all'art. 2 della presente legge. 
              11.  Ai  partiti  e  ai  movimenti  politici  che   nel
          rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero  abbiano
          dichiarato dati  difformi  rispetto  alle  scritture  e  ai
          documenti contabili, la  Commissione  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o
          difforme   dal   vero,   consistente   nella   decurtazione
          dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno
          in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e  di
          contributo per il cofinanziamento di cui  all'art.  2,  nel
          limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove  una  o  piu'
          voci del rendiconto non siano rappresentate in  conformita'
          al modello di cui all'allegato A allalegge 2 gennaio  1997,
          n. 2, come modificato dall'art. 11 della presente legge, la
          Commissione applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino   a   un   ventesimo   dell'importo   complessivamente
          attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per  le
          spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento  di
          cui all'art. 2. 
              12. Ai  partiti  e  ai  movimenti  politici  che  nella
          relazione sulla gestione e nella nota  integrativa  abbiano
          omesso di indicare, in tutto o in  parte,  le  informazioni
          previste dagliallegati B e C allalegge 2 gennaio  1997,  n.
          2, o non le  abbiano  rappresentate  in  forma  corretta  o
          veritiera, la Commissione applica,  per  ogni  informazione
          omessa, non correttamente rappresentata o  riportante  dati
          non corrispondenti  al  vero,  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  fino  a  un  ventesimo  dell'importo  ad   essi
          complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di
          rimborso per le spese elettorali e  di  contributo  per  il
          cofinanziamento di cui all'art. 2, nel limite di  un  terzo
          dell'importo medesimo. 
              13. Ai partiti e ai movimenti politici che non  abbiano
          destinato una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi
          elettorali ricevuti ad iniziative volte  ad  accrescere  la
          partecipazione attiva delle donne alla politica,  ai  sensi
          dell'art. 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' applicata
          la sanzione amministrativa pecuniaria pari a  un  ventesimo
          dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno
          in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e  di
          contributo per il cofinanziamento di cui all'art. 2. 
              14.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  9,  le
          sanzioni applicate non possono superare nel loro  complesso
          i due terzi dell'importo  complessivamente  attribuito  per
          l'anno  in  corso  a  titolo  di  rimborso  per  le   spese
          elettorali e di contributo per il  cofinanziamento  di  cui
          all'art. 2. 
              15. Nell'applicazione delle  sanzioni,  la  Commissione
          tiene conto della gravita' delle irregolarita'  commesse  e
          ne indica i motivi. 
              16. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui
          ai commi da 9 a  13  siano  state  commesse  da  partiti  e
          movimenti  politici  che  abbiano  partecipato   in   forma
          aggregata  ad  una  competizione  elettorale  mediante   la
          presentazione di una lista comune di candidati, le sanzioni
          sono applicate esclusivamente nei riguardi  del  partito  o
          del movimento politico inottemperante o irregolare. 
              17.  Le  sanzioni  sono  notificate  al  partito  o  al
          movimento  politico  interessato  e  sono   comunicate   ai
          Presidenti del Senato della Repubblica e della  Camera  dei
          deputati  che,  per  i  fondi  di  rispettiva   competenza,
          riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le  rate
          dei rimborsi per le spese elettorali e del  contributo  per
          il cofinanziamento, di cui all'art. 2, spettanti per l'anno
          in corso ai partiti  o  movimenti  politici  sanzionati  ai
          sensi del presente articolo. 
              18. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui
          ai commi da 9  a  13  del  presente  articolo  siano  state
          commesse  da  partiti  o  movimenti  politici  che  abbiano
          percepito tutti i rimborsi per  le  spese  elettorali  e  i
          contributi per il cofinanziamento di cui  all'art.  2  loro
          spettanti e che  non  ne  abbiano  maturato  di  nuovi,  la
          Commissione applica  le  relative  sanzioni  amministrative
          pecuniarie  in  via  diretta  al  partito  o  al  movimento
          politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad  esso
          complessivamente attribuito nell'ultimo anno. 
              19.   Ai   fini   dell'applicazione   delle    sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dal  presente  articolo,
          nonche' ai fini della tutela giurisdizionale, si  applicano
          le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del
          capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e  successive
          modificazioni,  salvo  quanto  diversamente  disposto   nel
          presente articolo. Non si applicano gli articoli  16  e  26
          della  medesimalegge  n.  689  del   1981,   e   successive
          modificazioni. 
              20. Nei siti  internet  dei  partiti  e  dei  movimenti
          politici, entro il 10  luglio  di  ogni  anno,  nonche'  in
          un'apposita sezione del  sito  internet  della  Camera  dei
          deputati,  dopo  la  verifica  di  cui  al  comma  5,  sono
          pubblicati, anche in formato open data,  il  rendiconto  di
          esercizio e i relativi allegati, nonche' la relazione della
          societa' di revisione e  il  verbale  di  approvazione  del
          rendiconto di esercizio. 
              21.  I  partiti  e  i  movimenti  politici  che   hanno
          partecipato alla ripartizione dei  rimborsi  per  le  spese
          elettorali sono soggetti, fino al proprio  scioglimento  e,
          comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a  quello
          di percezione dell'ultima  rata  dei  rimborsi  elettorali,
          all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto  e
          i relativi allegati di cui all'art. 8 della legge 2 gennaio
          1997,  n.  2,  come  da  ultimo  modificato  dal   presente
          articolo. 
              22. E' fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici
          di cui al  comma  1  di  investire  la  propria  liquidita'
          derivante dalla  disponibilita'  di  risorse  pubbliche  in
          strumenti finanziari diversi dai  titoli  emessi  da  Stati
          membri dell'Unione europea. 
              23. All'art. 8 della legge 2  gennaio  1997,  n.  2,  e
          successive  modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) i commi 1 e 14 sono abrogati; 
              b) al comma 2, dopo le  parole:  «il  rendiconto»  sono
          inserite le seguenti: «di  esercizio,  redatto  secondo  il
          modello di cui all'allegato A,»; 
              c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
              «10-bis. Per  le  donazioni  di  qualsiasi  importo  e'
          annotata l'identita' dell'erogante». 
              24. Il comma 2 dell'art. 6-bis  della  legge  3  giugno
          1999, n. 157, e' abrogato. Le risorse del fondo di garanzia
          previsto dal predetto articolo, nell'importo disponibile in
          esito al completamento delle procedure gia'  esperite  alla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
              25. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  1  a  21  si
          applicano  ai  rendiconti  dei  partiti  e  dei   movimenti
          politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In  via
          transitoria, il giudizio di regolarita' e conformita'  alla
          legge dei rendiconti dei partiti e dei  movimenti  politici
          relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 e' effettuato
          dalla Commissione  ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  2
          gennaio 1997, n. 2, nel testo vigente il giorno antecedente
          alla data di entrata in vigore della presente legge. A  tal
          fine, la Commissione invita  direttamente  i  partiti  e  i
          movimenti politici a  sanare  eventuali  inottemperanze  ad
          obblighi di legge o irregolarita' contabili. 
              26. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi
          ai  rendiconti  di  esercizio  anteriori   al   2011   sono
          elaborati, fino  al  31  ottobre  2012,  dal  Collegio  dei
          revisori dei rendiconti dei partiti e  movimenti  politici,
          di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n.
          2. 
              27. L'art. 1, comma 8, della legge 3  giugno  1999,  n.
          157, nonche' l'art. 8, commi 11, 12 e  13,  della  legge  2
          gennaio  1997,  n.  2,  si  applicano  esclusivamente   con
          riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi  anteriori
          al 2013. 
              28. All'art. 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974,
          n. 195, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
          divieto di cui al precedente periodo si applica anche  alle
          societa' con partecipazione di  capitale  pubblico  pari  o
          inferiore  al  20  per   cento,   nonche'   alle   societa'
          controllate  da  queste  ultime,  ove  tale  partecipazione
          assicuri comunque al soggetto pubblico il  controllo  della
          societa'». 
              29. I rimborsi e i  contributi  di  cui  alla  presente
          legge sono strettamente finalizzati all'attivita' politica,
          elettorale  e  ordinaria,  dei  partiti  e  dei   movimenti
          politici. E'  fatto  divieto  ai  partiti  e  ai  movimenti
          politici di prendere in locazione o  acquistare,  a  titolo
          oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette
          nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli  regionali
          nei medesimi partiti  o  movimenti  politici.  Il  medesimo
          divieto si intende anche riferito agli  immobili  posseduti
          da societa' possedute o partecipate dagli  stessi  soggetti
          di cui al periodo precedente.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 28 e 29 del Codice
          Penale: 
 
                                   "Art. 28 
 
 
                      (Interdizione dai pubblici uffici) 
 
              L'interdizione  dai  pubblici   ufficie'   perpetua   o
          temporanea. 
              L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo  che
          dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: 
              1. del diritto di  elettorato  o  di  eleggibilita'  in
          qualsiasi comizio  elettorale,  e  di  ogni  altro  diritto
          politico; 
              2. di ogni  pubblico  ufficio,  di  ogni  incarico  non
          obbligatorio di pubblico servizio, e della qualita' ad essi
          inerente di pubblico ufficialeo  d'incaricato  di  pubblico
          servizio; 
              3.  dell'ufficio  di   tutoreo   di   curatore,   anche
          provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla  tutela
          o alla cura; 
              4. dei gradi e delle dignita' accademiche, dei  titoli,
          delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche; 
              5. degli stipendi, delle pensioni e degli  assegni  che
          siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico; 
              6. di ogni  diritto  onorifico,  inerente  a  qualunque
          degli uffici, servizi, gradi o  titoli  e  delle  qualita',
          dignita' e decorazioni indicati nei numeri precedenti; 
              7.  della  capacita'  di  assumere  o   di   acquistare
          qualsiasi  diritto,  ufficio,  servizio,  qualita',  grado,
          titolo, dignita', decorazione e insegna onorifica, indicati
          nei numeri precedenti. 
              L'interdizione temporanea  priva  il  condannato  della
          capacita' di  acquistare  o  di  esercitare  o  di  godere,
          durante  l'interdizione,  i   predetti   diritti,   uffici,
          servizi, qualita', gradi, titoli e onorificenze. 
              Essa non puo' avere una durata inferiore a un anno, ne'
          superiore a cinque. 
              La legge determina i casi nei quali l'interdizione  dai
          pubblici uffici e' limitata ad alcuni di questi." 
 
                                   "Art. 29 
 
 
          (Casi nei quali alla condanna consegue  l'interdizione  dai
                               pubblici uffici) 
 
              La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione
          per  un  tempo  non  inferiore   a   cinque   anniimportano
          l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici;
          e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore  a
          tre anniimporta l'interdizione dai pubblici uffici  per  la
          durata di anni cinque. 
              La dichiarazione di abitualitao di professionalita' nel
          delitto,  ovvero  di   tendenza   a   delinquere,   importa
          l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5  giugno
          2003, n. 131 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1): 
 
                                    "Art. 8 
 
 
          (Attuazione dell'art. 120  della  Costituzione  sul  potere
                                 sostitutivo) 
 
              1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'art.  120,
          secondo  comma,  della  Costituzione,  il  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   Ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie e del Ministro competente per  materia.  L'art.
          11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo  le  finalita'  tutelate   dall'art.   120   della
          Costituzione, il Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione  dei  commi  3  e  4  dell'art.  3deldecreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 126, primo comma, della
          Costituzione della Repubblica italiana: 
              "Con decreto motivato del Presidente  della  Repubblica
          sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e  la
          rimozione del Presidente della Giunta che abbiano  compiuto
          atti contrari  alla  Costituzione  o  gravi  violazioni  di
          legge. Lo scioglimento  e  la  rimozione  possono  altresi'
          essere disposti per  ragioni  di  sicurezza  nazionale.  Il
          decreto e' adottato sentita una Commissione di  deputati  e
          senatori costituita, per le questioni regionali,  nei  modi
          stabiliti con legge della Repubblica.". 
              - Si riporta il testo dell'  art.  2,  comma  83  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010)), come modificato  dalla  presente
          legge, nonche' del comma 84 della legge succitata: 
 
                                    Art. 2 
 
 
                            (Disposizioni diverse) 
 
 
                                  (Omissis). 
 
              83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al  comma
          81 emerga l'inadempienza della  regione,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute e sentito il Ministro per i  rapporti
          con le regioni,  il  Consiglio  dei  Ministri,  sentite  la
          Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'art. 3,  comma
          2, della citata intesa Stato-regioni in  materia  sanitaria
          per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere  entro
          i termini perentori, rispettivamente, di dieci e  di  venti
          giorni dalla richiesta, diffida la regione  interessata  ad
          attuare  il  piano,  adottando  altresi'  tutti  gli   atti
          normativi,  amministrativi,  organizzativi   e   gestionali
          idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso
          previsti. In caso di perdurante inadempienza, accertata dal
          Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti  regionali
          e dal Comitato permanente per la  verifica  dell'erogazione
          dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente
          all'art. 12 e all'art. 9 della citata intesa 23 marzo 2005,
          sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario  n.  83  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,  il  Consiglio
          dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro della  salute  e
          sentito il Ministro per  i  rapporti  con  le  regioni,  in
          attuazione  dell'art.  120  della  Costituzione  nomina  il
          presidente della regione o un altro soggetto commissario ad
          acta  per  l'intera  durata  del  piano  di   rientro.   Il
          commissario adotta tutte  le  misure  indicate  nel  piano,
          nonche'  gli  ulteriori  atti  e  provvedimenti  normativi,
          amministrativi,  organizzativi   e   gestionali   da   esso
          implicati in quanto  presupposti  o  comunque  correlati  e
          necessari  alla   completa   attuazione   del   piano.   Il
          commissario verifica altresi' la piena ed esatta attuazione
          del  piano  a  tutti  i  livelli  di  governo  del  sistema
          sanitario  regionale.  A  seguito  della  deliberazione  di
          nomina del commissario: 
              a)  oltre  all'applicazione   delle   misure   previste
          dall'art. 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,  n.
          311, come da ultimo modificato dal comma  76  del  presente
          articolo, in via automatica sono  sospesi  i  trasferimenti
          erariali a carattere non  obbligatorio,  da  individuare  a
          seguito  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre
          in via automatica, i direttori generali,  amministrativi  e
          sanitari  degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale,
          nonche' dell'assessorato regionale competente; 
              b) con riferimento all'esercizio  in  corso  alla  data
          della delibera di nomina  del  commissario  ad  acta,  sono
          incrementate  in  via  automatica,  in  aggiunta  a  quanto
          previsto dal comma 80, nelle misure  fisse  di  0,15  punti
          percentuali   l'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive   e   di   0,30   punti   percentuali
          l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle  aliquote
          vigenti, secondo le modalita' previste dall'art.  1,  comma
          174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  da  ultimo
          modificato dal comma 76 del presente articolo. 
              84.  Qualora  il  presidente  della  regione,  nominato
          commissario ad acta per la  redazione  e  l'attuazione  del
          piano ai sensi del comma 79, non  adempia  in  tutto  o  in
          parte all'obbligo di redazione del piano o  agli  obblighi,
          anche    temporali,    derivanti    dal    piano    stesso,
          indipendentemente  dalle  ragioni  dell'inadempimento,   il
          Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art.  120  della
          Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della
          predisposizione  del  piano  di   rientro   e   della   sua
          attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta' in sede  di
          verifica e  monitoraggio  nell'attuazione  del  piano,  nei
          tempi o  nella  dimensione  finanziaria  ivi  indicata,  il
          Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art.  120  della
          Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno  o
          piu'  commissari  ad  acta  di  qualificate  e   comprovate
          professionalita'  ed  esperienza  in  materia  di  gestione
          sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati
          nel piano e non realizzati.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, della legge
          3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia  di  rimborso
          delle spese per consultazioni elettorali e  referendarie  e
          abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
          volontaria  ai  movimenti   e   partiti   politici),   come
          modificato dalla presente legge: 
 
                                    "Art. 1 
 
 
          (Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti  o
                               partiti politici) 
 
 
                                  (Omissis). 
 
              6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bissono corrisposti
          con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno.  I
          rimborsi di cui al comma 4  sono  corrisposti  in  un'unica
          soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si e' svolta
          la consultazione  referendaria.  In  caso  di  scioglimento
          anticipato del Senato della Repubblica o della  Camera  dei
          deputati o di un Consiglio regionale  il  versamento  delle
          quote annuali dei relativi rimborsi e' interrotto. In  tale
          caso  i  movimenti  o  partiti   politici   hanno   diritto
          esclusivamente al versamento delle quote dei  rimborsi  per
          un numero di anni pari alla durata  della  legislatura  dei
          rispettivi organi.  Il  versamento  della  quota  annua  di
          rimborso, spettante  sulla  base  del  presente  comma,  e'
          effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione
          di anno. Le  somme  erogate  o  da  erogare  ai  sensi  del
          presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro,
          vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire
          oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono  comunque
          cedibili a terzi. 
 
                                 (Omissis).".