Art. 2 Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 dicembre 2012, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 24 settembre 2012. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 24 settembre 2012. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.