Art. 2 
 
  Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche  di  cui
all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le  ore  11
del  giorno  27  dicembre  2012,  con  l'osservanza  delle  modalita'
indicate negli articoli 6 e 7 del citato  decreto  del  24  settembre
2012. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita'  di
cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 24 settembre 2012. 
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.