Art. 2 
 
 
Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di  servizio
                      o missioni internazionali 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente  per  gli
elettori italiani residenti all'estero, in occasione  delle  elezioni
per  il  rinnovo  della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica  nell'anno  2013,  esercitano  il  diritto  di  voto   per
corrispondenza all'estero per  la  circoscrizione  della  Camera  dei
Deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica  in  cui  e'
compreso il comune di Roma Capitale, secondo  le  modalita'  indicate
nel presente articolo, i seguenti elettori: 
  a)  appartenenti  alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di   polizia
temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello  svolgimento  di
missioni internazionali; 
  b) dipendenti di amministrazioni  dello  Stato,  di  regioni  o  di
province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio,
qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero,  secondo
quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia  superiore
a tre mesi e inferiore a  dodici  mesi,  ovvero  non  siano  comunque
tenuti ad iscriversi all'AIRE ai sensi della legge 27  ottobre  1988,
n. 470, nonche', qualora non iscritti  alle  anagrafi  dei  cittadini
italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi; 
  c) professori e ricercatori universitari  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382,  titolari  di
incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge
4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge  30  dicembre  2010,  n.
240, che si trovano in servizio presso  istituti  universitari  e  di
ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno  sei  mesi  e
non piu' di dodici mesi che, alla data  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da
almeno tre mesi, nonche', qualora non  iscritti  nelle  anagrafi  dei
cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi. 
  2. Gli elettori di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),  presentano
apposita dichiarazione ai fini dell'iscrizione  nell'elenco  previsto
dal comma  4,  quinto  periodo,  che  deve  pervenire  al  comando  o
amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo
giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando  il
nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne  coniugate  o
vedove, il luogo e la data  di  nascita,  il  sesso,  l'indirizzo  di
residenza,  il  comune  di   iscrizione   nelle   liste   elettorali,
l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile,
i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero.  I  familiari
conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e  non
oltre  il  trentacinquesimo  giorno  antecedente  alla   data   della
votazione   in   Italia,    fanno    pervenire    la    dichiarazione
all'amministrazione  di  appartenenza  del   proprio   familiare   ed
unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' in ordine allo stato di familiare  convivente
del dipendente. Il comando o amministrazione  di  appartenenza  o  di
impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data
della votazione in  Italia,  fa  pervenire  all'ufficio  consolare  i
nominativi  dei  dichiaranti,  in  elenchi  distinti  per  comune  di
residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo,  unitamente
all'attestazione della presentazione delle  rispettive  dichiarazioni
entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di
essi, delle condizioni previste al comma 1. 
  3. Gli elettori di cui al comma  1,  lettera  c),  fanno  pervenire
direttamente  all'ufficio  consolare   la   dichiarazione   ai   fini
dell'iscrizione nell'elenco previsto dal  comma  4,  quinto  periodo,
comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, entro e non
oltre  il  trentacinquesimo  giorno  antecedente  alla   data   della
votazione  in  Italia  e  unitamente  a  essa   rendono,   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di  notorieta'  che  attesti  i  requisiti  di  servizio  e
permanenza all'estero di cui al comma  1,  lettera  c).  I  familiari
conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera  c),  unitamente
alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco  previsto  dal
comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo
del comma 2, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in ordine allo
stato di familiare convivente del professore o ricercatore. 
  4. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente
alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun  comune  per
via telematica, ove  possibile  per  posta  elettronica  certificata,
ovvero tramite telefax, l'elenco dei nominativi, con luogo e data  di
nascita, dei residenti  nel  comune  che  hanno  fatto  pervenire  le
dichiarazioni di cui ai  commi  2  e  3.  Ciascun  comune,  entro  le
successive  ventiquattro  ore,  con  le   stesse   modalita',   invia
all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche
cumulativa, in ordine alla mancanza di cause  ostative  al  godimento
dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli  elettori  compresi
nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni  successivi  alla
scadenza  del  termine  di  cui  al  secondo   periodo,   l'ufficiale
elettorale redige l'elenco  degli  elettori  per  i  quali  e'  stata
rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio
del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla
commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro
il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in  Italia,
i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni  in  cui  essi
risultano iscritti. Nei casi  in  cui  vi  siano  cause  ostative  al
godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia
la relativa attestazione e il comune trasmette, per via telematica  o
tramite telefax, apposita comunicazione all'ufficio  consolare  entro
il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio  consolare
iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi
diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco. Sono  iscritti
nell'elenco  anche  i  nominativi  degli   elettori   temporaneamente
all'estero la cui richiesta di attestazione,  inviata  tramite  posta
elettronica certificata, non e' stata riscontrata  dal  comune  entro
tre giorni dalla sua ricezione. 
  5. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c),  che  hanno
fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione  nell'elenco
previsto dal comma 4,  quinto  periodo,  possono  revocarla  mediante
espressa   dichiarazione   di   revoca,   datata    e    sottoscritta
dall'interessato,  che  deve   pervenire   direttamente   all'ufficio
consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente  alla
data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il  giorno
successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione  di  revoca,  per
via  telematica  o  tramite  telefax,  al  comune  di  residenza  del
dichiarante. 
  6. Gli elettori che hanno presentato  dichiarazione  di  revoca  ai
sensi del comma 5 e gli elettori che, pur  essendo  nelle  condizioni
previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno  fatto  pervenire
la dichiarazione nei termini e con le modalita' previsti dai commi  2
e 3, restano  iscritti  nelle  liste  della  sezione  del  comune  di
residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto.  Gli  elettori
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto  al  voto  per
corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione  nei
termini  e  con  le  modalita'  previsti  al  comma  5,  non  possono
esercitare il proprio diritto di voto nel territorio  nazionale.  Gli
elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto  al  voto  per
corrispondenza, esercitano il diritto  di  voto  in  Italia,  qualora
presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto
di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che,  per  cause  di
forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto  di  voto  per
corrispondenza all'estero. 
  7. Il Ministero dell'interno,  non  piu'  tardi  del  ventiseiesimo
giorno antecedente la data della votazione  in  Italia,  consegna  al
Ministero degli affari esteri le liste  dei  candidati  e  i  modelli
delle schede elettorali relative alla circoscrizione della Camera dei
deputati e alla circoscrizione del Senato della Repubblica in cui  e'
compreso il comune di Roma  Capitale.  Sulla  base  delle  istruzioni
fornite  dal  Ministero  degli  affari  esteri,   le   rappresentanze
diplomatiche  e  consolari,  preposte  a  tale  fine   dallo   stesso
Ministero,  provvedono  alla  stampa  del  materiale  elettorale   da
inserire nel plico che  viene  inviato  all'elettore  temporaneamente
all'estero che esercita il diritto di voto  per  corrispondenza.  Non
oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni  in
Italia, gli uffici consolari inviano  agli  elettori  temporaneamente
all'estero che esercitano il diritto di voto  per  corrispondenza  il
plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e la
relativa busta, un foglio con  le  indicazioni  delle  modalita'  per
l'espressione del voto, le liste dei candidati, la matita  copiativa,
nonche' una  busta  affrancata  recante  l'indirizzo  del  competente
ufficio consolare. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di
una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono
inviate all'elettore in unica busta. Un plico non  puo'  contenere  i
documenti elettorali di piu' di un elettore. Una  volta  espresso  il
proprio voto sulla scheda elettorale mediante  la  matita  copiativa,
l'elettore introduce  nell'apposita  busta  la  scheda  o  le  schede
elettorali, sigilla la busta, la  introduce  nella  busta  affrancata
unitamente  alla  matita  copiativa  e  al  tagliando  staccato   dal
certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto  e
la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente la data  stabilita
per le votazioni in Italia. Le schede e le buste  che  le  contengono
non devono recare alcun segno di riconoscimento. 
  8. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al
delegato del sindaco del comune di Roma Capitale  le  buste  comunque
pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del  giovedi'  antecedente
la data stabilita per le votazioni in Italia,  unitamente  all'elenco
di cui al comma 4, quinto periodo. Le  buste  sono  inviate  con  una
spedizione  unica,  per  via  aerea  e  con  valigia  diplomatica.  I
responsabili degli uffici  consolari  provvedono,  dopo  l'invio  dei
plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede  pervenute
dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle  non
utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore.  Di
tali operazioni viene redatto apposito verbale, che  viene  trasmesso
al Ministero degli affari esteri. 
  9. Per gli elettori di cui al comma 1, lettera a),  sono  definite,
in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa  tra
il Ministero della  difesa  e  i  Ministeri  degli  affari  esteri  e
dell'interno, le modalita' tecnico-organizzative  di  formazione  dei
plichi, del loro recapito all'elettore all'estero,  di  raccolta  dei
plichi all'estero, nonche' quelle di consegna dei  plichi  stessi,  a
cura del Ministero della difesa, al delegato del sindaco  del  comune
di Roma Capitale. Le intese di cui al presente comma sono  effettuate
anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di
cui al comma 1, lettera a), e agli elettori  in  servizio  presso  le
rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  e   ai   loro   familiari
conviventi, anche nel caso in cui non siano state concluse le  intese
in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27
dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o  sociale  di
cui al comma 4 del medesimo articolo 19. 
  10.  Le   schede   votate   per   corrispondenza   dagli   elettori
temporaneamente all'estero sono scrutinate negli uffici elettorali di
sezione  individuati,  entro  e  non  oltre   il   ventesimo   giorno
antecedente alla  data  della  votazione  in  Italia,  in  un  elenco
approvato dalla Commissione elettorale circondariale  del  comune  di
Roma Capitale, su proposta dell'ufficiale elettorale. Con  le  stesse
modalita' ed entro il medesimo termine, vengono istituiti fino ad  un
massimo di dieci seggi speciali nel comune di Roma Capitale, ciascuno
dei quali e' composto da un presidente e da due scrutatori,  nominati
con le modalita' stabilite per  tali  nomine.  Uno  degli  scrutatori
assume le funzioni di segretario del seggio. I plichi  contenenti  le
schede votate, pervenuti al delegato del sindaco, sono  dal  medesimo
delegato proporzionalmente distribuiti ai  seggi  speciali.  Di  tali
operazioni viene redatto apposito  verbale  congiunto  da  parte  del
delegato e dei presidenti  dei  seggi  speciali.  Successivamente,  i
seggi speciali procedono al compimento delle  operazioni  preliminari
allo scrutinio, alle quali  possono  assistere  i  rappresentanti  di
lista designati presso ciascuno di essi. L'atto di  designazione  dei
rappresentanti di lista e' presentato con le modalita' e nei  termini
di cui all'articolo 25, primo comma,  del  testo  unico  delle  leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei  deputati  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo  1957,  n.  361,  e
successive modificazioni,  e  comunque  non  oltre  le  ore  9  della
domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale. 
  11. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate  dagli  elettori,
il delegato del sindaco consegna ai presidenti dei seggi speciali gli
elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che  esercitano  il
diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 4, quinto periodo. 
  12. A partire dalle ore 9 della domenica fissata per  la  votazione
nel territorio nazionale, il presidente del seggio  speciale  procede
alle operazioni di  apertura  dei  plichi  assegnati  al  seggio  dal
delegato del sindaco. Coadiuvato dal segretario, il presidente: 
  a) apre i plichi e accerta  che  il  numero  delle  buste  ricevute
corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale  congiunto  di
consegna dei plichi; 
  b) procede successivamente all'apertura  di  ciascuna  delle  buste
esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni: 
  1)  accerta  che  la  busta  esterna  contenga  il  tagliando   del
certificato elettorale di un solo elettore e la busta  interna  nella
quale deve essere contenuta la scheda o le schede  con  l'espressione
del voto; 
  2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna  appartenga
ad  un  elettore  incluso  nell'elenco   consolare   degli   elettori
temporaneamente all'estero che esercitano  il  diritto  di  voto  per
corrispondenza; 
  3) accerta che la busta interna, contenente la scheda o  le  schede
con l'espressione del voto, sia chiusa, integra  e  non  rechi  alcun
segno di riconoscimento; 
  4) annulla le schede incluse in una busta che contiene piu'  di  un
tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di  un  elettore
che ha votato piu' di una  volta,  o  di  un  elettore  non  inserito
nell'elenco consolare,  o  infine  contenute  in  una  busta  aperta,
lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa  dal
relativo  tagliando  del  certificato  elettorale  la  busta  interna
recante la scheda o le schede annullate in  modo  tale  che  non  sia
possibile procedere alla identificazione del voto; 
  5) forma plichi sigillati e  firmati  da  tutti  i  componenti  del
seggio, contenenti ciascuno centocinquanta buste interne  validamente
inviate dagli elettori. 
  13. Delle operazioni descritte al comma 12 il presidente del seggio
speciale redige apposito verbale. I plichi contenenti le buste con le
schede di cui al  comma  12,  lettera  b),  numero  5),  formati  dal
presidente   del   seggio   speciale   unitamente   a   verbale    di
accompagnamento, sono presi in consegna dal delegato del sindaco che,
anche a mezzo di propri incaricati, distribuisce un plico a  ciascuno
degli uffici elettorali di sezione individuati  ai  sensi  del  primo
periodo del comma 10, fino ad esaurimento dei plichi stessi. 
  14. Gli uffici elettorali di  sezione,  individuati  ai  sensi  del
primo periodo del comma 10,  procedono  alle  operazioni  di  spoglio
delle schede votate dagli elettori di cui al comma 1. A tale fine: 
  a) il presidente procede all'apertura del plico formato dal  seggio
speciale, previa verifica dell'integrita'  del  medesimo,  accertando
che il numero delle buste contenute nel plico  sia  corrispondente  a
quello   indicato   nel   verbale   di    accompagnamento;    procede
successivamente all'apertura delle singole buste, imprimendo il bollo
della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio; 
  b) uno scrutatore, individuato dal presidente,  appone  la  propria
firma sul retro di ciascuna scheda e la  inserisce  nella  rispettiva
urna, una per la Camera dei deputati  ed  una  per  il  Senato  della
Repubblica, in uso presso l'ufficio elettorale di sezione  anche  per
contenere le schede votate presso il medesimo ufficio; 
  c) procede allo  scrutinio  congiunto  delle  schede  votate  dagli
elettori temporaneamente all'estero  e  delle  schede  votate  presso
l'ufficio elettorale di sezione; 
  d) procede, sia per l'elezione del Senato della Repubblica che  per
l'elezione della Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica  del
risultato dello scrutinio delle  schede  votate  presso  il  medesimo
ufficio e delle schede votate all'estero. 
  15. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori
temporaneamente all'estero che esercitano  il  diritto  di  voto  per
corrispondenza  si  applicano  le  disposizioni  in  vigore  per   lo
scrutinio delle schede votate nel territorio nazionale, in quanto non
diversamente disposto  dal  comma  14.  Ai  fini  dell'esercizio  del
diritto di voto per  corrispondenza  degli  elettori  temporaneamente
all'estero e dello  svolgimento  delle  operazioni  preliminari  allo
scrutinio, si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di
cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive  modificazioni,
e al relativo  regolamento  di  attuazione  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104. 
  16. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati  nello
svolgimento di missioni internazionali ed  i  titolari  degli  uffici
diplomatici  e  consolari,  o  loro  delegati,  adottano  ogni  utile
iniziativa  al  fine  di   garantire   il   rispetto   dei   principi
costituzionali di liberta', personalita' e segretezza del voto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il riferimento alla legge  27  ottobre  1988,  n.
          470,  recante:  «Anagrafe  e  censimento   degli   italiani
          all'estero»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   7
          novembre 1988, n. 261. 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante:  «Riordinamento
          della docenza universitaria, relativa fascia di  formazione
          nonche'   sperimentazione   organizzativa   e    didattica»
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  luglio  1980,  n.
          209). 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  12,  della
          legge 4 novembre 2005, n. 230, recante: «Nuove disposizioni
          concernenti i professori e  i  ricercatori  universitari  e
          delega al Governo per  il  riordino  del  reclutamento  dei
          professori   universitari»   (pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale. 5 novembre 2005, n. 258): 
              «Art. 1. (Omissis). 
              12.  Le  universita'   possono   realizzare   specifici
          programmi di ricerca sulla base di convenzioni con  imprese
          o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati,  che
          prevedano anche l'istituzione temporanea, per  periodi  non
          superiori a sei anni, con oneri  finanziari  a  carico  dei
          medesimi soggetti, di posti di professore straordinario  da
          coprire mediante conferimento  di  incarichi  della  durata
          massima di tre anni, rinnovabili sulla base  di  una  nuova
          convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneita'  per
          la fascia dei professori ordinari,  ovvero  a  soggetti  in
          possesso   di   elevata   qualificazione   scientifica    e
          professionale. Ai titolari degli incarichi e' riconosciuto,
          per il periodo  di  durata  del  rapporto,  il  trattamento
          giuridico  ed  economico  dei   professori   ordinari   con
          eventuali  integrazioni  economiche,  ove  previste   dalla
          convenzione.  I  soggetti  non  possessori   dell'idoneita'
          nazionale non possono partecipare al processo di formazione
          delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3),
          ne' farne parte, e sono esclusi  dall'elettorato  attivo  e
          passivo per l'accesso alle cariche di preside di facolta' e
          di rettore. Le  convenzioni  definiscono  il  programma  di
          ricerca,  le  relative  risorse  e  la  destinazione  degli
          eventuali utili  netti  anche  a  titolo  di  compenso  dei
          soggetti che hanno partecipato al programma. 
              Omissis». 
              - Per il riferimento alla legge 30  dicembre  2010,  n.
          240, recante: «Norme in  materia  di  organizzazione  delle
          universita',  di  personale  accademico   e   reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario» e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10. 
              - Si riporta l'art. 47 del decreto del Presidente della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa.  (Testo  A)»  (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  del  20  febbraio  2001,  n.  42,
          supplemento ordinario): 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Si riporta l'art. 19, comma 1 e comma 4  della  legge
          27 dicembre 2001, n. 459, recante: «Norme  per  l'esercizio
          del  diritto  di  voto  dei  cittadini  italiani  residenti
          all'estero» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5  gennaio
          2002, n. 4): 
              «Art. 19. - 1. Le rappresentanze diplomatiche  italiane
          concludono intese in forma semplificata con i Governi degli
          Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire: 
              a) che  l'esercizio  del  voto  per  corrispondenza  si
          svolga in condizioni  di  eguaglianza,  di  liberta'  e  di
          segretezza; 
              b) che nessun pregiudizio possa derivare per  il  posto
          di lavoro e per i  diritti  individuali  degli  elettori  e
          degli altri cittadini italiani in  conseguenza  della  loro
          partecipazione a tutte le attivita' previste dalla presente
          legge. 
              2. (Omissis). 
              3. (Omissis). 
              4. Le disposizioni relative all'esercizio del  voto  in
          Italia si applicano anche agli elettori di cui all'art.  1,
          comma 1, residenti in Stati la cui  situazione  politica  o
          sociale non garantisce, anche temporaneamente,  l'esercizio
          del diritto di voto  secondo  le  condizioni  di  cui  alle
          lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.  A  tale
          fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente
          del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'interno  del
          verificarsi,  nei  diversi  Stati,   di   tali   situazioni
          affinche'  siano  adottate   le   misure   che   consentano
          l'esercizio del diritto di voto in Italia.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  25,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.
          361, recante: «Approvazione del  testo  unico  delle  leggi
          recanti norme per la elezione della  Camera  dei  deputati»
          (pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale  3  giugno  1957,  n.
          139): 
              «Art. 25. - Con dichiarazione scritta su carta libera e
          autenticata  da  un  notaio   o   da   un   Sindaco   della
          circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da
          essi autorizzate  in  forma  autentica,  hanno  diritto  di
          designare, all'Ufficio di ciascuna sezione  ed  all'Ufficio
          centrale circoscrizionale, due rappresentanti della  lista:
          uno effettivo e l'altro  supplente,  scegliendoli  fra  gli
          elettori  della  circoscrizione  che  sappiano  leggere   e
          scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti  presso
          gli uffici elettorali di sezione  e'  presentato  entro  il
          venerdi' precedente l'elezione, al  segretario  del  comune
          che ne dovra' curare la trasmissione  ai  presidenti  delle
          sezioni elettorali o e' presentato direttamente ai  singoli
          presidenti delle sezioni il  sabato  pomeriggio  oppure  la
          mattina stessa delle elezioni,  purche'  prima  dell'inizio
          della votazione. 
              Omissis». 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, recante: «Regolamento  di
          attuazione della legge 27 dicembre 2001,  n.  459,  recante
          disciplina  per  l'esercizio  del  diritto  di   voto   dei
          cittadini  italiani  residenti  all'estero»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2003, n. 109.