Art. 2 
 
  1. Il Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  Sindaci,  e'
autorizzato ad  assegnare  ai  nuclei  familiari  la  cui  abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte, ovvero sia stata sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti
delle competenti autorita',  adottati  a  seguito  degli  eccezionali
eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma
sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel
limite  di  €  200,00  per  ogni  componente  del  nucleo   familiare
abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove  si  tratti
di un nucleo familiare composto da una  sola  unita',  il  contributo
medesimo e' stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano
presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di  handicap,
ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non  inferiore  al
67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di  €  200,00  mensili  per
ognuno dei soggetti sopra indicati. Il contributo per ciascun  nucleo
familiare non puo' comunque superare il limite massimo  di  €  600,00
mensili. 
  2. Il Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  Sindaci,  e'
autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma  sistemazione
dei  nuclei  familiari,  a  disporre  per  il  reperimento   di   una
sistemazione alloggiativa alternativa, presso strutture  pubbliche  e
private, anche di tipo alberghiero, stipulando apposite convenzioni. 
  3. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a
decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che  non  si
siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero
si  sia  provveduto  ad  altra  sistemazione  avente   carattere   di
stabilita'.