Art. 2 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. L'importazione e l'esportazione di tessuti e cellule da o  verso
gli Stati che ne fanno libero  commercio  sono  vietate;  e'  vietata
altresi'  l'importazione  di  tessuti  e  cellule  da  Stati  la  cui
legislazione prevede la possibilita' di prelievo di tessuti e cellule
provenienti da cadaveri di cittadini condannati a morte.