Art. 2 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. Per poter accedere ai contributi di cui all'art. 1,  i  Consorzi
per l'internazionalizzazione devono: 
    a) essere costituiti ai  sensi  degli  articoli  2602  e  2612  e
seguenti del codice civile  o  in  forma  di  societa'  consortile  o
cooperativa da PMI industriali, artigiane, turistiche, di  servizi  e
agroalimentari aventi sede in Italia; possono,  inoltre,  partecipare
anche  imprese  del  settore  commerciale. E'  altresi'  ammessa   la
partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese  di
grandi dimensioni, purche' non fruiscano dei contributi  pubblici  di
cui  al  presente  decreto.  La  nomina   della   maggioranza   degli
amministratori dei consorzi per  l'internazionalizzazione  spetta  in
ogni caso alle PMI consorziate,  a  favore  delle  quali  i  consorzi
svolgono in via prevalente la loro attivita'; 
    b) avere per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti  e
dei servizi delle piccole e medie imprese nonche'  il  supporto  alla
loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e
il partenariato con imprese estere.  Nelle  attivita'  funzionali  al
raggiungimento dell'oggetto sono  ricomprese  le  attivita'  relative
all'importazione di materie prime e di  prodotti  semilavorati,  alla
formazione specialistica per l'internazionalizzazione, alla qualita',
alla  tutela  e  all'innovazione   dei   prodotti   e   dei   servizi
commercializzati nei  mercati  esteri,  anche  attraverso  marchi  in
contitolarita' o collettivi; 
    c) avere uno statuto in cui  risulti  espressamente  indicato  il
divieto di distribuzione degli avanzi e degli utili di esercizio,  di
ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie
anche  in  caso  di  scioglimento  del  Consorzio  o  della  Societa'
consortile o cooperativa; 
    d) avere un fondo consortile  interamente  sottoscritto,  versato
almeno  per  il  25  per  cento,  formato   da   singole   quote   di
partecipazione non inferiori a 1.250 euro e non superiori al  20  per
cento del fondo stesso; 
    e) non essere in liquidazione o soggetti a procedure concorsuali. 
  2. I consorzi dovranno possedere  i  requisiti  richiesti  in  modo
continuativo  dalla  data  di   domanda   fino   all'erogazione   del
contributo;  l'eventuale  perdita  in  itinere  dei   requisiti   non
consentira' l'erogazione del contributo stesso.