Art. 2 Trattamento economico, normativo e previdenziale del congedo obbligatorio e facoltativo del padre 1. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, a un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione, corrisposta secondo le modalita' stabilite nell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 2. Con riferimento al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternita' dagli articoli 29 e 30 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.