Art. 2 Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 febbraio 2013, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 novembre 2010; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di 5 offerte. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto 10 novembre 2010. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.