Art. 2 
 
 
                     Pubblicizzazione dei prezzi 
                 visibile dalla carreggiata stradale 
 
  1. In attuazione dell'art. 15, comma 5, del decreto  legislativo  6
settembre 2005,  n.  206,  per  prezzi  effettivamente  praticati  al
consumo da esporre in modo visibile dalla carreggiata si intendono  i
prezzi per modalita' di erogazione del carburante senza servizio, ove
presenti, e i prezzi per modalita' di erogazione con servizio. 
  2. I prezzi, ove presente e attiva la modalita' non servito, devono
essere pubblicizzati su appositi cartelloni, senza indicazioni  sotto
forma di sconti, secondo l'ordine dall'alto verso il basso:  gasolio,
benzina, GPL, metano. Nei casi in cui la modalita'  non  servito  non
sia presente o nei momenti in  cui  non  sia  attiva,  devono  essere
comunque esposti i prezzi della modalita' con servizio, segnalando la
diversa forma di erogazione. Il prezzo  dei  prodotti  GPL  e  metano
possono essere esposti su cartelloni separati, purche'  collocati  in
modo da mantenere l'ordine di esposizione di cui sopra. 
  3. Ove presente e attiva anche la  modalita'  di  rifornimento  con
servizio, i relativi  prezzi  praticati  al  pubblico  devono  essere
riportati su supporti o cartelli  separati,  mantenendo  il  medesimo
ordine ed indicandoli solo come differenza  in  aumento  rispetto  al
prezzo non servito, ove esso sia presente e attivo. Negli altri  casi
il prezzo con  servizio  praticato  e'  direttamente  indicato  nella
cartellonistica di cui al  comma  2,  specificando  la  modalita'  di
erogazione. 
  4. Il  posizionamento,  le  caratteristiche  e  le  dimensioni  dei
supporti e dei cartelli per la pubblicizzazione dei prezzi  praticati
al pubblico, esposti in modo  visibile  dalla  carreggiata  stradale,
devono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dall'art.  23,   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e  relative  norme  attuative  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
  5. L'altezza dei caratteri usati per indicare i prezzi esposti  sui
supporti e sui cartelli di cui al comma 2, deve essere determinata in
modo da garantirne  la  visibilita'  in  condizioni  di  sicurezza  e
assicurando indicativamente una dimensione minima  dei  caratteri  di
almeno 12  centimetri,  salvo  incompatibilita'  derivante  da  altre
disposizioni. 
  6. I prezzi devono essere esposti in  euro  per  litro  o,  per  il
metano, in euro per chilogrammo, indicando  le  cifre  decimali  fino
alla terza. Le prime due cifre decimali del prezzo  esposto  in  euro
devono essere evidenziate in base alla dimensione o  il  risalto  dei
caratteri,    attraverso    l'indicazione    della    terza    cifra,
alternativamente,  in  formato  apice  o  pedice  ovvero  con  minore
luminosita' o risalto cromatico. 
  7. Quando nell'impianto siano presenti e attive  diverse  modalita'
di erogazione non servito, l'obbligo di esposizione del prezzo  nella
cartellonistica e' riferito alla modalita' con prezzo piu'  basso  di
offerta al pubblico.