Art. 2 Concessione del contributo 1. Per l'anno 2012, ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, e' concesso, ai sensi dell'art. 3-bis, decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, un contributo destinato all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, a valere sulle somme non impegnate, pari ad euro 25.000.080,00 , disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nell'esercizio 2012, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di ci al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. Il contributo e' erogato sul conto di tesoreria intestato all'organo straordinario della liquidazione, in un'unica soluzione, entro 15 giorni successivi alla data del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 marzo 2013 Il direttore centrale: Verde