Art. 2 Adempimenti 1. Le societa' di mutuo soccorso sono iscritte nella apposita sezione di cui all'art. 1 dietro presentazione di apposita istanza all'ufficio del registro delle imprese, accompagnata dal proprio atto costitutivo e statuto predisposti in conformita' degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818. 2. Le societa' di mutuo soccorso sono inoltre tenute ad iscrivere nella apposita sezione di cui all'art. 1, ove ne ricorrano i presupposti: a) le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto di cui al comma 1; b) la delibera di nomina dei componenti l'organo amministrativo, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche; c) la delibera di nomina dei componenti del comitato dei sindaci, ove costituito, se non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche; d) la delibera di attribuzione della legale rappresentanza della societa' di mutuo soccorso, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche; e) la delibera di istituzione di eventuali sedi secondarie; f) la delibera di scioglimento della societa' di mutuo soccorso, e di nomina dei liquidatori; g) gli atti conseguenti alla fase di liquidazione; h) l'istanza di cancellazione dalla apposita sezione di cui all'art. 1; i) ogni altro atto previsto dalla legge. 3. Le societa' di mutuo soccorso sono altresi' tenute a depositare nella apposita sezione di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale applicando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti per lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa dal decreto ministeriale 24 gennaio 2008, redatto in conformita' del documento denominato «linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali», paragrafo 1.2 e seguenti. 4. Le societa' di mutuo soccorso denunciano al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581: a) l'avvio delle attivita' ricomprese tra quelle individuate negli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e le relative modifiche; b) l'apertura di unita' locali, e loro relative modifiche, con specificazione dell'attivita' svolta presso le stesse.