Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Con riferimento all'anno 2012, sulla retribuzione imponibile  di
cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni, e'  concesso,  con  effetto
dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro,  nel  rispetto
dei limiti finanziari annui  previsti  a  carico  del  Fondo  di  cui
all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli  3  e  4,  uno
sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste
dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di  secondo
livello,  nella  misura  del  2,25  per  cento   della   retribuzione
contrattuale  percepita  e  conformemente  a  quanto  previsto  dalla
ripartizione di cui all'art. 1, comma 67,  lettere  b)  e  c),  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  2. Entro il 30 ottobre dell'anno 2013, sulla base dei risultati del
monitoraggio  effettuato  dall'INPS,  con  apposita  conferenza   dei
servizi  tra  le  amministrazioni  interessate,  indetta   ai   sensi
dell'art. 14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modifiche ed integrazioni,  puo'  essere  rideterminata,  per  l'anno
2012, la misura del limite massimo  della  retribuzione  contrattuale
percepita  di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto  stabilito
dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  3. Ai fini della fruizione dello sgravio  contributivo  di  cui  al
comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali,  ovvero  di
secondo livello, devono: 
    a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora
il deposito non sia gia' avvenuto, a  cura  dei  medesimi  datori  di
lavoro o dalle associazioni a cui  aderiscono,  presso  la  Direzione
provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto; 
    b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttivita',
qualita',  redditivita',  innovazione  ed  efficienza  organizzativa,
oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento  economico  o
agli utili della impresa o a ogni altro elemento  rilevante  ai  fini
del miglioramento della competitivita' aziendale. 
  4.  Nel  caso  di  contratti  territoriali,  qualora  non   risulti
possibile la rilevazione di  indicatori  a  livello  aziendale,  sono
ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti  delle  imprese
del settore sul territorio. 
  5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quando
risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di
riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a  quanto
previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre  1989,  n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.
389. 
  6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma  1  e'
subordinata al rispetto delle condizioni di  cui  all'art.  1,  comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  7. I datori di lavoro che  hanno  indebitamente  beneficiato  dello
sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al versamento  dei
contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste
dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia.   Resta   salva
l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato. 
  8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al  comma  1
le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente
dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa  ai  comparti
del pubblico impiego. 
  9. Per le imprese di somministrazione  lavoro  di  cui  al  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si
fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui  al  comma
1, alla contrattazione di secondo livello  sottoscritta  dall'impresa
utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.