Art. 2 Retribuzione di produttivita' 1. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1, per retribuzione di produttivita' si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttivita'/redditivita'/qualita'/efficienza/innovazione, o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate: a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un piu' efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttivita' convenuti mediante una programmazione mensile della quantita' e della collocazione oraria della prestazione; b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attivita' lavorative; d) attivazione di interventi in materia di fungibilita' delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.