Art. 2 Il budget economico annuale 1. Il budget economico annuale e' deliberato dall'organo di vertice entro i termini di cui all'art. 24, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, salvo diverso termine previsto da norme di legge. 2. Per le societa' comprese nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, il budget economico annuale e' deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno. 3. Il budget economico annuale, deliberato in termini di competenza economica con le modalita' previste dai regolamenti interni dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, e' redatto ovvero riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1. 4. Costituiscono allegati al budget economico annuale: a) il budget economico pluriennale; b) la relazione illustrativa o analogo documento; c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi di cui all'art. 9, comma 3; d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformita' alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012; e) la relazione del collegio dei revisori dei conti o sindacale. 5. Entro 10 giorni dalla sua deliberazione, da adottare ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 91/2011, il budget economico annuale, completo degli allegati, e' trasmesso all'amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'art. 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.