Art. 2 
 
  1. L'ufficio del medico competente istituito presso il Dipartimento
per le politiche di gestione, promozione  e  sviluppo  delle  risorse
umanne e strumentali costituisce, nell'ambito di propria  competenza,
la struttura di riferimento per i datori di lavoro di cui all'art.  1
con sede in Roma.