Art. 2 Standard formativi delle specializzazioni di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 1. Ai fini della spendibilita' nazionale ed europea delle certificazioni in esito ai percorsi di IFTS di cui al successivo art. 4, e' approvato l'elenco delle specializzazioni tecniche superiori che costituiscono le figure di riferimento a livello nazionale di cui all'allegato C, declinabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni professionali, espressione del contesto socio economico del territorio. 2. Al fine di valorizzare pienamente le opportunita' offerte dall'apprendimento in assetto lavorativo e connotare al meglio la dimensione professionalizzante delle specializzazioni tecniche superiori, i percorsi di IFTS possono essere svolti in apprendistato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 per i giovani e ai sensi dell'art. 7, comma 4 del citato decreto per i lavoratori in mobilita'.