Art. 2 Validita' dei diplomi dei corsi sperimentali di ordinamento e struttura 1. Con il decreto ministeriale 28 gennaio 2013, n. 15, che individua, per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2012/2013, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale di ordinamento e struttura, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono gli esami di Stato e i titoli che si conseguono al termine di detti corsi. 2. Il diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale ad indirizzo artistico e' comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e valido per l'iscrizione a qualsiasi facolta' universitaria. 3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermati dall'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.