Art. 2 
 
            Validita' dei diplomi dei corsi sperimentali 
                     di ordinamento e struttura 
 
  1. Con  il  decreto  ministeriale  28  gennaio  2013,  n.  15,  che
individua, per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2012/2013,  le
materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai
commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento  e
sperimentale di ordinamento e struttura, sono indicati  gli  istituti
presso i quali si svolgono gli esami di  Stato  e  i  titoli  che  si
conseguono al termine di detti corsi. 
  2.  Il  diploma  conseguito  al  termine  di  un  corso  di  studio
quinquennale   ad   indirizzo   artistico   e'   comprensivo    anche
dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e  valido  per  l'iscrizione  a
qualsiasi facolta' universitaria. 
  3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai  sensi
dell'art. 278 del decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  e
confermati dall'art. 1, primo  comma,  del  decreto  ministeriale  26
giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si  conseguono  a
conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.