Art. 2 
 
                    Soggetti ammessi a presentare 
                      la domanda di contributo 
 
  1. Possono essere ammessi a presentare domanda di contributo: 
    a. le reti tra micro e piccole  imprese  (MPI)  nella  forma  del
"contratto di rete", cosi' come definito ai sensi dell'art. 3,  commi
4-ter e seguenti del decreto-legge n. 5/2009, convertito con legge n.
33/2009, integrato e modificato dall'art. 1  della  legge  99/2009  e
dall'art.  42  del  decreto-legge   n.   78/2010,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e, successivamente, modificato
dall'art.  45  del  decreto-legge   n.   83/2012,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 134/2012; 
    b. Ulteriori raggruppamenti di imprese che potranno  assumere  le
seguenti forme giuridiche: 
      i. A.T.I  Associazioni  temporanee  di  imprese  costituite,  o
ancora da costituire; 
      ii. Consorzi e le societa' consortili costituiti anche in forma
cooperativa. 
  2. L'aggregazione deve prevedere la  partecipazione  di  un  numero
minimo di 10 MPI. 
  3. La  domanda  viene  presentata  da  una  impresa  capofila,  che
fungera' da referente amministrativo per l'erogazione del  contributo
e dovra'  essere  sottoscritta  dalle  altre  imprese  che  intendono
associarsi alla rete. 
  4. Le aggregazioni non ancora costituite dovranno presentare idonea
documentazione con  la  quale  manifestano  l'impegno  a  costituirsi
formalmente, nelle fattispecie previste  dal  comma  1  del  presente
articolo, entro 90 giorni dalla data di  pubblicazione  del  bando  a
pena di esclusione. 
  5. Possono presentare il progetto esclusivamente  micro  e  piccole
imprese in possesso dei seguenti requisiti: 
    a. avere sede operativa in Italia; 
    b. essere iscritte nel Registro imprese (REA)  al  momento  della
presentazione della domanda di contributo; 
    c. essere in  attivita'  al  momento  della  presentazione  della
domanda; 
    d. non  trovarsi  in  difficolta'  ai  sensi  degli  orientamenti
comunitari  sugli  aiuti  di  Stato   per   il   salvataggio   e   la
ristrutturazione di imprese in difficolta'  e,  in  particolare,  non
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di  amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa vigente; 
    e. aver assolto gli obblighi contributivi  previsti  dalle  norme
contrattuali e dalle norme sulla salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    f. non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e  successivamente
non rimborsato o non depositato in un conto  bloccato  aiuti  che  lo
Stato e' tenuto a  recuperare  in  esecuzione  di  una  decisione  di
recupero adottata dalla Commissione europea; 
    g. non avere vincoli di collegamento o  di  controllo  con  altre
societa' partecipanti alla rete. 
  6. Almeno l'80 % delle imprese partecipanti alla rete devono essere
imprese turistiche ovvero avere il codice primario  ATECO  2007,  che
rientri  tra  quelli  dettagliati  nell'allegato  del   provvedimento
(gruppo lettera I, nonche' agenzie di viaggio  e  societa'  trasporto
persone).