Art. 2 
 
  1. La presente ordinanza ha efficacia dal  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
sino al 31 ottobre 2013. 
  2. Avverso la  presente  ordinanza  puo'  essere  proposto  ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale  per  il  Lazio
oppure alternativamente ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica. 
  La presente ordinanza sara' trasmessa alla Corte dei conti  per  la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 2 aprile 2013 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi 

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Min. salute  e  Min.
lavoro registro n. 4, foglio n. 303