Art. 2 1. La presente ordinanza ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sino al 31 ottobre 2013. 2. Avverso la presente ordinanza puo' essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio oppure alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La presente ordinanza sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 2013 Il Ministro: Balduzzi Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Min. salute e Min. lavoro registro n. 4, foglio n. 303