Art. 2 1. Restano di competenza della Regione del Veneto le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di territorio gia' compreso nella perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale "Venezia (Porto Marghera)", che, a seguito del presente decreto, non e' piu' incluso nella nuova perimetrazione di cui all'art. 1.