Art. 2 
 
  1. Restano di competenza della Regione  del  Veneto  le  necessarie
operazioni di  verifica  ed  eventuale  bonifica  della  porzione  di
territorio gia' compreso nella perimetrazione del sito di bonifica di
interesse nazionale "Venezia (Porto Marghera)", che,  a  seguito  del
presente decreto, non e' piu' incluso nella nuova  perimetrazione  di
cui all'art. 1.