Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Roma, 10 aprile 2013 Il Ministro delle infrastrutture dei trasporti Passera Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Il Ministro della salute Balduzzi Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi