Art. 2 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente si provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
    Roma, 10 aprile 2013 
 
           Il Ministro delle infrastrutture dei trasporti 
                               Passera 
 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Fornero 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Balduzzi 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Grilli 
 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                        e la semplificazione 
                           Patroni Griffi