Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le definizioni, se non diversamente ed espressamente indicato: a) «SIC» o «sistema» e' il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 3 T.U.). Il controllo e la gestione del sistema e delle banche dati e' demandato all'ufficio del casellario centrale (art. 19 T.U.); b) «Sistema SIES» e' il sistema informativo dell'esecuzione penale che la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia ha concepito allo scopo di informatizzare tutte le attivita' connesse all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari delle Procure, dei Tribunali di sorveglianza, degli Uffici di sorveglianza e degli uffici del giudice dell'esecuzione. In particolare l'applicativo SIES e' segmentato in tre sottosistemi: il sistema informativo esecuzioni penali (SIEP), il sistema informativo uffici di sorveglianza (SIUS) e il sistema informativo giudice dell'esecuzione (SIGE). c) «Sistema SIUS» e' il sistema che gestisce tutte le attivita' connesse ai procedimenti della magistratura della sorveglianza; d) «Sistema SIEP» e' il sistema che gestisce tutte le attivita' dei procedimenti del pubblico ministero; e) «sistema di interconnessione SIC/SIES» e' l'insieme del software, hardware e reti di trasmissione che collegano i sistemi SIC ed il sistema SIES (sottosistemi SIEP e SIIUS) posti all'interno del dominio della giustizia; f) «servizio web» e' l'insieme dei moduli software realizzati sui due sistemi SIC e SIES, basati sulla cooperazione applicativa e sulla tecnologia cosiddetta Web Service, per i fini del presente decreto; g) «modulo WEB/SIC-SIES» o «servizio applicativo di interoperabilita'» e' l'applicazione che consente direttamente dei sistemi fonte (SIEP e SIUS) di consultare la banca dati del sistema del casellario per i fini del presente decreto; h) «ufficio iscrizione SIUS/SIEP» o «ufficio SIUS/SIEP» e' il Tribunale di sorveglianza, l'Ufficio di sorveglianza e l'ufficio del pubblico ministero che assume, ai sensi dell'art. 15 del T.U., le funzioni di ufficio iscrizione, al quale e' demandata anche la competenza sulle attivita' necessarie per la gestione eventuale dei provvedimenti giudiziari direttamente sul SIC; i) «Utente SIUS/SIEP» e' l'utente autorizzato dall'ufficio giudiziario ad accedere al sistema SIUS o SIEP e abilitato ad effettuare le operazioni di cui al presente decreto; j) «titolo esecutivo» e' la sentenza penale di condanna, la sentenza di proscioglimento o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; k) «provvedimento/soggetto provvisorio» e' il provvedimento/soggetto iscritto provvisoriamente sul SIC al fine di consentire l'acquisizione dei provvedimenti giudiziari della magistratura della sorveglianza e del titolo esecutivo trasmesso da SIEP; l) «portale del casellario» e' il sito dell'ufficio del casellario centrale disponibile all'interno del dominio giustizia; m) «RUG» (Rete Unitaria della Giustizia) e' l'infrastruttura telematica che interconnette tra loro i sistemi informatici interni al Dominio Giustizia; n) «Alias» e' il soggetto iscritto nel sistema che risulta condannato con identita' diverse; o) «Anagrafica di richiamo» e' il soggetto iscritto nel sistema per il quale, successivamente alla condanna, sono stati cambiati i dati anagrafici a seguito di comunicazione del comune competente; p) per le «altre definizioni» si rimanda ai decreti dirigenziali del 25 gennaio 2007 e del 5 dicembre 2012.