Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto  le  definizioni,
se non diversamente ed espressamente indicato: 
    a) «SIC» o «sistema» e' il sistema informativo automatizzato  del
casellario  giudiziale,  del   casellario   dei   carichi   pendenti,
dell'anagrafe delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato,
dell'anagrafe dei  carichi  pendenti  degli  illeciti  amministrativi
dipendenti da reato (art. 3 T.U.). Il controllo  e  la  gestione  del
sistema e delle banche dati e' demandato all'ufficio  del  casellario
centrale (art. 19 T.U.); 
    b) «Sistema  SIES»  e'  il  sistema  informativo  dell'esecuzione
penale  che   la   Direzione   generale   dei   sistemi   informativi
automatizzati del Ministero della giustizia ha concepito  allo  scopo
di informatizzare tutte  le  attivita'  connesse  all'esecuzione  dei
provvedimenti   giudiziari   delle   Procure,   dei   Tribunali    di
sorveglianza, degli Uffici di sorveglianza e degli uffici del giudice
dell'esecuzione. In particolare l'applicativo SIES e'  segmentato  in
tre sottosistemi: il sistema informativo esecuzioni penali (SIEP), il
sistema informativo  uffici  di  sorveglianza  (SIUS)  e  il  sistema
informativo giudice dell'esecuzione (SIGE). 
    c) «Sistema SIUS» e' il sistema che gestisce tutte  le  attivita'
connesse ai procedimenti della magistratura della sorveglianza; 
    d) «Sistema SIEP» e' il sistema che gestisce tutte  le  attivita'
dei procedimenti del pubblico ministero; 
    e)  «sistema  di  interconnessione  SIC/SIES»  e'  l'insieme  del
software, hardware e reti di trasmissione che collegano i sistemi SIC
ed il sistema SIES (sottosistemi SIEP e SIIUS) posti all'interno  del
dominio della giustizia; 
    f) «servizio web» e' l'insieme dei moduli software realizzati sui
due sistemi SIC e SIES, basati sulla cooperazione applicativa e sulla
tecnologia cosiddetta Web Service, per i fini del presente decreto; 
    g)   «modulo   WEB/SIC-SIES»   o   «servizio    applicativo    di
interoperabilita'» e' l'applicazione che  consente  direttamente  dei
sistemi fonte (SIEP e SIUS) di consultare la banca dati  del  sistema
del casellario per i fini del presente decreto; 
    h) «ufficio iscrizione SIUS/SIEP» o  «ufficio  SIUS/SIEP»  e'  il
Tribunale di sorveglianza, l'Ufficio di sorveglianza e l'ufficio  del
pubblico ministero che assume, ai sensi dell'art.  15  del  T.U.,  le
funzioni di ufficio  iscrizione,  al  quale  e'  demandata  anche  la
competenza sulle attivita' necessarie per la gestione  eventuale  dei
provvedimenti giudiziari direttamente sul SIC; 
    i)  «Utente  SIUS/SIEP»  e'  l'utente  autorizzato   dall'ufficio
giudiziario ad accedere  al  sistema  SIUS  o  SIEP  e  abilitato  ad
effettuare le operazioni di cui al presente decreto; 
    j) «titolo esecutivo» e'  la  sentenza  penale  di  condanna,  la
sentenza di proscioglimento o decreto  penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile; 
    k)      «provvedimento/soggetto      provvisorio»      e'      il
provvedimento/soggetto iscritto provvisoriamente sul SIC al  fine  di
consentire  l'acquisizione   dei   provvedimenti   giudiziari   della
magistratura della sorveglianza e del titolo esecutivo  trasmesso  da
SIEP; 
    l)  «portale  del  casellario»  e'  il  sito   dell'ufficio   del
casellario centrale disponibile all'interno del dominio giustizia; 
    m) «RUG» (Rete  Unitaria  della  Giustizia)  e'  l'infrastruttura
telematica che interconnette tra loro i sistemi  informatici  interni
al Dominio Giustizia; 
    n) «Alias» e'  il  soggetto  iscritto  nel  sistema  che  risulta
condannato con identita' diverse; 
    o) «Anagrafica di richiamo» e' il soggetto iscritto  nel  sistema
per il quale, successivamente alla condanna, sono  stati  cambiati  i
dati anagrafici a seguito di comunicazione del comune competente; 
    p) per le «altre definizioni» si rimanda ai decreti  dirigenziali
del 25 gennaio 2007 e del 5 dicembre 2012.