Art. 2 
 
 
                 Pagamenti dei debiti delle regioni 
                      e delle province autonome 
 
  1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte  ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed  esigibili  alla  data  del  31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura
o richiesta equivalente  di  pagamento  entro  il  predetto  termine,
diversi da quelli finanziari e sanitari di cui  all'articolo  3,  ivi
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati  alla  data
del 31 dicembre 2012, a causa di carenza  di  liquidita',  in  deroga
all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n.281, ((
e all'articolo 32, comma 24, lettera  b),  della  legge  12  novembre
2011, n.183, )) con certificazione congiunta  del  Presidente  e  del
responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle
finanze,  entro  il  30  aprile  2013  l'anticipazione  di  somme  da
destinare  ai  predetti  pagamenti,  a  valere  sulle  risorse  della
«Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni  e  alle  province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi
da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 1, comma 10. 
  2. Le somme di cui al comma 1 da  concedere,  proporzionalmente,  a
ciascuna  regione  sono   stabilite   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il  15  maggio  2013.
Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  puo'
individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio  proporzionale
di cui al periodo precedente. 
  3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui
al presente articolo, si provvede, a seguito: 
    a) della predisposizione, da parte regionale,  di  misure,  anche
legislative, idonee e  congrue  di  copertura  annuale  del  rimborso
dell'anticipazione di liquidita', maggiorata degli interessi; 
    b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, alla data del  31  dicembre  2012,  ovvero  dei
debiti per i quali sia stata emessa fattura o  richiesta  equivalente
di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi  i  pagamenti  in
favore degli enti  locali,  comprensivi  di  interessi  nella  misura
prevista dai contratti, dagli  accordi  di  fornitura,  ovvero  dagli
accordi transattivi, intervenuti fra le parti,  ovvero,  in  mancanza
dei predetti accordi, dalla legislazione vigente; 
    c) della sottoscrizione di apposito contratto  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del Tesoro e la regione
interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e  di
restituzione delle somme, comprensive di interessi e  in  un  periodo
non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non
adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle  medesime
somme da parte del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sia
l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a  carico
della Regione e' pari al rendimento di mercato del  Buoni  Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. 
  4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e  c)
del  comma  3,  provvede  un  apposito  tavolo  istituito  presso  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal  Ragioniere  generale
dello Stato o da un suo delegato, e composto: 
    a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri o suo delegato; 
    b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero  dell'economia
e delle finanze o suo delegato; 
    c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo
delegato; 
    d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome o suo delegato. 
  5. All'atto  dell'erogazione,  le  regioni  interessate  provvedono
all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di  pagamento:
dell'avvenuto   pagamento   e   dell'effettuazione   delle   relative
registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al
Tavolo di  cui  al  comma  precedente,  rilasciata  dal  responsabile
finanziario della Regione ((  ovvero  da  altra  persona  formalmente
indicata dalla Regione, di cui all'articolo 3, comma 6. )) 
  6. Il pagamento dei  debiti  oggetto  del  presente  articolo  deve
riguardare,  per  almeno  due  terzi,  residui  passivi  ((  in   via
prioritaria di parte capitale, anche  perenti,  nei  confronti  degli
enti locali, purche' nel  limite  di  corrispondenti  residui  attivi
degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'.
)) Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli  enti
locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi  ed
esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i  quali
sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
il  predetto  termine.  Limitatamente  alla  Regione  siciliana,   il
principio di cui al  presente  comma  si  estende  anche  alle  somme
assegnate agli enti locali dalla  regione  e  accreditate  sui  conti
correnti  di  tesoreria  regionale.  ((  Ogni  regione   provvede   a
concertare con le  Anci  e  le  Upi  regionali  il  riparto  di  tali
pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di  cui
al presente comma si estende anche alle  somme  assegnate  agli  enti
locali dalla regione e accreditate sui conti  correnti  di  tesoreria
regionale. )) 
  7.  L'ultimo  periodo  della   lettera   n-bis),   del   comma   4,
dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n.183  e'  sostituito
dal seguente: «L'esclusione opera nei  limiti  complessivi  di  1.000
milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per  l'anno
2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.». 
  8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si  provvede
con gli stessi criteri e modalita' dettati dall'articolo 3, comma  2,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico -
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei
dati  acquisiti  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  -  ai  sensi  del
comma 460, dell'articolo 1, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,
effettua entro il 15 settembre il  monitoraggio  sull'utilizzo,  alla
data del (( 31 luglio, ))del plafond di spesa  assegnato  a  ciascuna
regione e provincia autonoma, rispettivamente,  in  base  al  decreto
ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al
comma 8 del presente articolo. All'esito del  predetto  monitoraggio,
il Dipartimento per lo sviluppo  e  la  coesione  economica,  qualora
sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province
autonome riferite al primo semestre, riscontri  per  alcune  di  esse
un'insufficienza e per altre un'eccedenza del (( plafond )) di  spesa
assegnato,  dispone  con  decreto   direttoriale,   per   l'anno   di
riferimento, la  rimodulazione  del  quadro  di  riparto  del  limite
complessivo  al  fine  di  assegnare  un  maggiore  o  minore  spazio
finanziario  alle  regioni  e  province  autonome  commisurato   alla
effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre di  riferimento.
Il  decreto  direttoriale   di   cui   al   periodo   precedente   e'
tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del secondo comma, dell'articolo 10
          della  legge  16  maggio  1970,   n.   281   (Provvedimenti
          finanziari  per  l'attuazione  delle  Regioni   a   statuto
          ordinario): 
              "Art.   10.(Mutui,   obbligazioni   e   anticipazioni)-
          (Omissis). 
              L'importo complessivo delle annualita' di  ammortamento
          per capitale e interesse dei mutui e delle altre  forme  di
          indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve
          essere compatibile con i vincoli di cui al comma  1  e  non
          puo' comunque  superare  il  20  per  cento  dell'ammontare
          complessivo delle entrate tributarie  non  vincolate  della
          regione  ed  a  condizione  che   gli   oneri   futuri   di
          ammortamento trovino  copertura  nell'ambito  del  bilancio
          pluriennale della regione stessa. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo 32 della
          citata legge n. 183 del 2011: 
              "24. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano  che   si   trovano   nelle   condizioni   indicate
          dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1,  lettera  a),
          del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  149,  si
          considerano adempienti al patto di  stabilita'  interno,  a
          tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a: 
              a) impegnare le spese correnti, al  netto  delle  spese
          per la sanita', in misura non superiore all'importo annuale
          minimo dei corrispondenti  impegni  effettuati  nell'ultimo
          triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli
          stanziamenti relativi alle spese correnti, al  netto  delle
          spese per la sanita', ad un importo non superiore a  quello
          annuale  minimo  dei  corrispondenti  impegni   dell'ultimo
          triennio; 
              b)   non   ricorrere    all'indebitamento    per    gli
          investimenti; 
              c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
          titolo  con  qualsivoglia   tipologia   contrattuale,   ivi
          compresi i  rapporti  di  collaborazione  continuata  e  di
          somministrazione, anche  con  riferimento  ai  processi  di
          stabilizzazione in  atto.  E'  fatto  altresi'  divieto  di
          stipulare contratti di servizio  che  si  configurino  come
          elusivi  della  presente  disposizione.  A  tal  fine,   il
          rappresentante  legale  e  il  responsabile  del   servizio
          finanziario certificano trimestralmente il  rispetto  delle
          condizioni di cui alle lettere  a)  e  b)  e  di  cui  alla
          presente lettera. La certificazione e' trasmessa,  entro  i
          dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato. In caso  di  mancata
          trasmissione della certificazione le regioni si considerano
          inadempienti al patto di stabilita' interno.  Lo  stato  di
          inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di
          cui all'articolo  7,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso
          il  termine   perentorio   previsto   per   l'invio   della
          certificazione.". 
              Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 32 della
          citata legge n. 183 del 2011, come modificato dal  presente
          decreto-legge: 
              "Art. 32. (Patto di stabilita' interno delle regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano)  -  1.-  3.
          (Omissis). 
              4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2  e
          3 e' determinato, sia  in  termini  di  competenza  sia  in
          termini di cassa, dalla somma delle  spese  correnti  e  in
          conto capitale risultanti dal consuntivo al netto: 
              a) delle spese  per  la  sanita',  cui  si  applica  la
          specifica disciplina di settore; 
              b) delle spese per la concessione di crediti; 
              c)  delle  spese  correnti  e  in  conto  capitale  per
          interventi   cofinanziati   correlati   ai    finanziamenti
          dell'Unione  europea,  con  esclusione   delle   quote   di
          finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
          europea    riconosca    importi    inferiori,     l'importo
          corrispondente alle spese non riconosciute e'  incluso  tra
          le spese del patto di stabilita' interno relativo  all'anno
          in cui e' comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la
          comunicazione sia effettuata nell'ultimo  quadrimestre,  il
          recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo; 
              d)  delle  spese  relative  ai   beni   trasferiti   in
          attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010,  n.  85,
          per un importo corrispondente  alle  spese  gia'  sostenute
          dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei  medesimi
          beni, determinato dal decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri di cui all'articolo 9, comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 85 del 2010; 
              e) delle spese  concernenti  il  conferimento  a  fondi
          immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in  attuazione
          del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 
              f) abrogata; 
              g)  delle  spese  concernenti  i  censimenti   di   cui
          all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010,  n.  122,  nei  limiti   delle   risorse   trasferite
          dall'ISTAT; 
              h) delle spese  conseguenti  alla  dichiarazione  dello
          stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio  1992,  n.
          225,  nei  limiti  dei  maggiori  incassi   derivanti   dai
          provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater,  della
          legge n. 225 del 1992, acquisiti in  apposito  capitolo  di
          bilancio; 
              i) delle spese in  conto  capitale,  nei  limiti  delle
          somme effettivamente incassate  entro  il  30  novembre  di
          ciascun anno, relative al gettito derivante  dall'attivita'
          di recupero fiscale ai sensi dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n.  68,  acquisite  in  apposito
          capitolo di bilancio; 
              l)  delle   spese   finanziate   dal   fondo   per   il
          finanziamento  del   trasporto   pubblico   locale,   anche
          ferroviario  di  cui  all'articolo   21,   comma   3,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 entro  il
          limite di 1600 milioni; 
              m)  per  gli  anni  2013  e  2014,  delle   spese   per
          investimenti  infrastrutturali  nei  limiti  definiti   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          di cui al comma 1  dell'articolo  5  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              n); 
              n-bis) per gli anni 2012,  2013  e  2014,  delle  spese
          effettuate  a  valere  sulle  risorse  dei  cofinanziamenti
          nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le  Regioni
          ricomprese  nell'Obiettivo  Convergenza  e  nel  regime  di
          phasing  in  nell'Obiettivo  Competitivita',  di   cui   al
          Regolamento  del  Consiglio   (CE)   n.   1083/2006,   tale
          esclusione e' subordinata all'Accordo  sull'attuazione  del
          Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione
          opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di  euro  per
          l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e  di
          1.000 milioni di euro per l'anno 2014; 
              n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania per
          il termovalorizzatore di  Acerra  e  per  l'attuazione  del
          ciclo integrato  dei  rifiuti  e  della  depurazione  delle
          acque, nei limiti  dell'ammontare  delle  entrate  riscosse
          dalla  Regione  entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno,
          rivenienti dalla quota spettante alla  stessa  Regione  dei
          ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60
          milioni di euro annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai
          sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre  2009,
          n. 195,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di
          cui all'articolo 7, comma 6,  dello  stesso  decreto-legge,
          destinate alla  medesima  Regione  quale  contributo  dello
          Stato; 
              n-quater) per l'anno  2013  delle  spese  effettuate  a
          valere sulle somme attribuite alle  regioni  ai  sensi  del
          comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilita'. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  3  del
          citato decreto-legge  n.  201  del  2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              "2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno
          e di indebitamento netto di cui al comma  1,  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze con una dotazione, in termini di sola  cassa,
          di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013
          e 2014 un "Fondo di compensazione per gli interventi  volti
          a favorire lo sviluppo", ripartito tra le  singole  Regioni
          sulla base della chiave di riparto  dei  fondi  strutturali
          2007-2013, tra programmi operativi  regionali,  cosi'  come
          stabilita  dal  Quadro  Strategico   Nazionale   2007-2013,
          adottato con Decisione CE C(2007) n.  3329  del  13  luglio
          2007. All'utilizzo del Fondo si provvede, con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del
          Ministro per la coesione  territoriale,  da  comunicare  al
          Parlamento  e  alla   Corte   dei   conti,   su   richiesta
          dell'Amministrazione interessata,  sulla  base  dell'ordine
          cronologico  delle  richieste  e  entro  i   limiti   della
          dotazione assegnata ad ogni singola Regione.". 
              Si riporta il testo del comma 460 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 228 del 2012: 
              "460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
          patto  di  stabilita'  interno  e  per  acquisire  elementi
          informativi   utili   per   la   finanza   pubblica   anche
          relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni  e
          le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  utilizzando  il
          sistema  web  appositamente  previsto  per  il   patto   di
          stabilita'  interno,   le   informazioni   riguardanti   le
          modalita'  di  determinazione  dei  propri   obiettivi   e,
          trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo
          di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione
          di  competenza  finanziaria  sia   quella   di   competenza
          eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le  modalita'
          definiti con decreto del  predetto  Ministero,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.".