Art. 2 Ambito e finalita' di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 179/2012, stabilisce criteri e modalita' semplificati di accesso alla garanzia del Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati nonche', ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo.