Art. 2 Banca dati delle prestazioni sociali agevolate 1. La banca dati delle prestazioni sociali agevolate e' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al fine di rafforzare il sistema dei controlli dell'ISEE, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La banca dati e' alimentata dalle informazioni sulle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, e sui soggetti che ne hanno beneficiato, che devono essere comunicate all'INPS anche ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali informazioni, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, contribuiscono ad assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e costituiscono, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, parte della base conoscitiva del SISS. 2. Le informazioni che costituiscono la banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono le seguenti: a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario; b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate; c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali agevolate. Le informazioni sono raccolte secondo le modalita' di cui alla Tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto. L'elenco delle prestazioni sociali agevolate, di cui alla lettera b), e' riportato nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali agevolate mettono a disposizione della banca dati le informazioni, di cui al comma 2, di propria competenza. Ai fini della trasmissione delle informazioni, gli enti locali possono avvalersi del sistema pubblico di connettivita' attraverso servizi di cooperazione applicativa. 4. Per le prestazioni che non siano riconducibili all'elenco di cui alla Tabella 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori, si provvedera' ad ampliare l'elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata. 5. Le modalita' attuative e le specifiche tecniche per l'acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei dati di cui al comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite dall'INPS con decreto direttoriale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.