Art. 2 
 
           Banca dati delle prestazioni sociali agevolate 
 
  1. La banca dati delle prestazioni sociali agevolate  e'  istituita
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  al  fine
di rafforzare il sistema dei controlli dell'ISEE, ai sensi  dell'art.
5 del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La banca dati e'
alimentata dalle informazioni sulle  prestazioni  sociali  agevolate,
condizionate all'ISEE, e sui soggetti che ne hanno  beneficiato,  che
devono essere comunicate all'INPS anche ai  sensi  dell'art.  38  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali informazioni,  limitatamente
alle   prestazioni   sociali   agevolate,   condizionate    all'ISEE,
contribuiscono ad assicurare  una  compiuta  conoscenza  dei  bisogni
sociali e del  sistema  integrato  degli  interventi  e  dei  servizi
sociali e costituiscono, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della  legge
8 novembre 2000, n. 328, parte della base conoscitiva del SISS. 
  2.  Le  informazioni  che  costituiscono  la   banca   dati   delle
prestazioni sociali agevolate sono le seguenti: 
    a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario; 
    b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate; 
    c)  informazioni  relative  alle  caratteristiche  e  al   valore
economico delle prestazioni sociali agevolate. 
  Le informazioni sono raccolte secondo  le  modalita'  di  cui  alla
Tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto.  L'elenco
delle prestazioni sociali agevolate,  di  cui  alla  lettera  b),  e'
riportato nella Tabella  1,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  3. Gli enti locali e  ogni  altro  ente  erogatore  di  prestazioni
sociali  agevolate  mettono  a  disposizione  della  banca  dati   le
informazioni, di cui al comma 2, di propria competenza. Ai fini della
trasmissione delle informazioni, gli enti  locali  possono  avvalersi
del  sistema  pubblico  di  connettivita'   attraverso   servizi   di
cooperazione applicativa. 
  4. Per le prestazioni che non siano riconducibili all'elenco di cui
alla Tabella 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,   su
segnalazione  degli  enti  erogatori,  si  provvedera'  ad   ampliare
l'elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata. 
  5.  Le  modalita'  attuative   e   le   specifiche   tecniche   per
l'acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei
dati di cui al comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono definite  dall'INPS  con  decreto  direttoriale,  nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.