Art. 2 1. L'istanza di inserimento, modifica o riesame di prodotti deve essere inoltrata, dai soggetti interessati, al Ministero - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, Ufficio agricoltura biologica ed ecocompatibile, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - e-mail PQA5@mpaaf.gov.it, corredata della documentazione tecnica e scientifica i cui elementi sono riportati nell'allegato al presente Decreto. 2. La Commissione all'unanimita' affida ad un componente o, se del caso, ad un esperto il compito di svolgere una valutazione preliminare del Dossier. 3. La Commissione esprime, per ciascuna istanza, un parere formale e motivato entro quattro mesi dal ricevimento del Dossier. 4. I pareri formulati vengono trasmessi per posta elettronica a: a) Regioni e Provincie Autonome; b) Organizzazioni professionali agricole; c) Rappresentati delle Associazioni di categoria piu' rappresentative del biologico: Federbio ed AIAB; d) Organizzazioni di produttori di mezzi tecnici: Agrofarma e IBMA. 5. Entro 30 giorni dall'invio della documentazione, i soggetti individuati ai commi precedenti, se del caso, presentano al Ministero - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, Ufficio agricoltura biologica ed ecocompatibile, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - e-mail PQA5@mpaaf.gov.it, osservazioni in merito al parere formulato dalla Commissione. 6. La Commissione, esaminate le osservazioni pervenute, formula un parere definitivo entro sei mesi dalla data di ricevimento del Dossier.