Art. 2 I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi 90 giorni. Le attestazioni dei versamenti devono essere inviate all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via del Tritone, 181 - Roma. I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi gia' predisposti per le modalita' di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.