Art. 2 Definizione dell'attivita' amatoriale. Certificazione 1. Ai fini del presente decreto e' definita amatoriale l'attivita' ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attivita' che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. 2. Coloro che praticano attivita' ludico - motoria in contesti organizzati e autorizzati all'esercizio nel rispetto delle disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l'idoneita' all'attivita' ludico-motoria secondo quanto previsto nell'allegato A. 3. La certificazione conseguente al controllo medico di cui al comma 2, che deve essere adeguata e appropriata in relazione ai parametri suddetti, e' rilasciata dal medico certificatore su apposito modello predefinito (allegato B). 4. All'atto dell'iscrizione o avvio delle attivita' il certificato e' esibito all'incaricato della struttura o luogo presso cui si svolge l'attivita' ludico - motoria e conservato in tali sedi in copia fino alla data di validita' o fino alla cessazione dell'attivita' stessa. 5. Non sono tenuti all'obbligo della certificazione: a) coloro che effettuano l'attivita' ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato; b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attivita' motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo; c) i praticanti di alcune attivita' ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi cammino" e attivita' assimilabili nonche' i praticanti di attivita' prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attivita' assimilabili. 6. Ai soggetti di cui al comma 5, i quali non sono tenuti all'obbligo di certificazione, e' comunque raccomandato un controllo medico prima dell'avvio dell'attivita' ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarieta' alla pratica di tali attivita' o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensita'. Nell'ambito delle campagne di comunicazione di cui al successivo art. 6 viene data ampia informazione di tali raccomandazioni.