Art. 2 
 
 
Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
                               n. 192 
 
  (( 01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) "prestazione energetica di un  edificio":  quantita'  annua  di
energia primaria effettivamente consumata  o  che  si  prevede  possa
essere necessaria per soddisfare, con un uso standard  dell'immobile,
i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale
e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari,
la ventilazione e, per il  settore  terziario,  l'illuminazione,  gli
impianti ascensori e scale mobili. Tale quantita' viene  espressa  da
uno o piu' descrittori che tengono conto del  livello  di  isolamento
dell'edificio e delle caratteristiche  tecniche  e  di  installazione
degli  impianti  tecnici.  La  prestazione  energetica  puo'   essere
espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile,  o  totale
come somma delle precedenti ». )) 
  1. Al comma 1 dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 192, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti: 
    «l-bis)  "attestato  di  prestazione  energetica  dell'edificio":
documento, redatto nel rispetto delle norme  contenute  nel  presente
decreto e  rilasciato  da  esperti  qualificati  e  indipendenti  che
attesta  la  prestazione  energetica  di   un   edificio   attraverso
l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il
miglioramento dell'efficienza energetica; 
    l-ter) "attestato di  qualificazione  energetica":  il  documento
predisposto  ed  asseverato  da  un  professionista  abilitato,   non
necessariamente estraneo alla proprieta', alla progettazione  o  alla
realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di
energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio,
o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di  certificazione
energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi  ammissibili
fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico  o,  ove  non
siano  fissati  tali  limiti,  per  un  identico  edificio  di  nuova
costruzione; 
    l-quater) "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito  di
un unico processo, di energia termica  e  di  energia  elettrica  e/o
meccanica rispondente ai requisiti di cui  al  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 4 agosto 2011, (( pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011; 
    l-quinquies)  "confine  del  sistema"   o   "confine   energetico
dell'edificio": )) confine che include tutte le  aree  di  pertinenza
dell'edificio, sia all'interno che  all'esterno  dello  stesso,  dove
l'energia e' consumata o prodotta; 
    l-sexies) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel  quale
si svolge, in tutto o in parte,  l'attivita'  istituzionale  di  enti
pubblici; 
    l-septies)  "edificio  di  proprieta'  pubblica":   edificio   di
proprieta' dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonche' di
altri  enti  pubblici,  anche  economici  ed  occupati  dai  predetti
soggetti; 
    l-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad  altissima
prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del
presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui
all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi
nullo  e'  coperto  in  misura  significativa  da  energia  da  fonti
rinnovabili, (( prodotta in situ )); 
    l-novies) (( "edificio  di  riferimento"  o  "target  ))  per  un
edificio  sottoposto  a  verifica  progettuale,  diagnosi,  o   altra
valutazione energetica":edificio identico  in  termini  di  geometria
(sagoma, volumi, superficie calpestabile,  superfici  degli  elementi
costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale,
destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche
termiche e parametri energetici predeterminati; 
    l-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per  l'edilizia  o
componente dell'involucro di un edificio; 
    l-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa  per
vettore energetico finale,  fornita  al  confine  dell'edificio  agli
impianti tecnici per produrre  energia  termica  o  elettrica  per  i
servizi energetici dell'edificio; 
    l-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia  proveniente
da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare,
aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; 
    l-terdecies) "energia esportata": quantita' di energia,  relativa
a un dato vettore energetico, generata all'interno  del  confine  del
sistema (( e  ceduta  per  l'utilizzo  ))  all'esterno  dello  stesso
confine; 
    l-quaterdecies) "energia primaria": energia, da fonti rinnovabili
e  non,  che  non  ha  subito  alcun  processo   di   conversione   o
trasformazione; 
    l-quinquiesdecies) "energia prodotta in situ": energia prodotta o
captata o prelevata all'interno del confine del sistema; 
    l-sexiesdecies) "fabbisogno annuale globale di energia primaria":
quantita'  di  energia  primaria  relativa  a  tutti  i  servizi,  ((
considerati  nella  determinazione  della   prestazione   energetica,
erogata )) dai sistemi tecnici presenti all'interno del  confine  del
sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno; 
    l-septiesdecies) "fabbricato": sistema costituito dalle strutture
edilizie  esterne,   costituenti   l'involucro   dell'edificio,   che
delimitano  un  volume  definito  e  dalle   strutture   interne   di
ripartizione dello stesso volume.  Sono  esclusi  gli  impianti  e  i
dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno; 
    l-octiesdecies) "fattore di  conversione  in  energia  primaria":
rapporto adimensionale che indica la quantita'  di  energia  primaria
impiegata per produrre un'unita' di  energia  fornita,  per  un  dato
vettore  energetico;  tiene   conto   dell'energia   necessaria   per
l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il  trasporto  e,  nel
caso dell'energia elettrica, del  rendimento  medio  del  sistema  di
generazione  e  delle  perdite  medie  di  trasmissione  del  sistema
elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento,  delle  perdite
medie di distribuzione della  rete.  Questo  fattore  puo'  riferirsi
all'energia   primaria   non   rinnovabile,   all'energia    primaria
rinnovabile  o  all'energia  primaria   totale   come   somma   delle
precedenti; 
    l-noviesdecies) "involucro di un edificio": elementi e componenti
integrati di  un  edificio  che  ne  separano  gli  ambienti  interni
dall'ambiente esterno; 
    l-vicies) "livello ottimale in funzione dei  costi":  livello  di
prestazione energetica che comporta il costo piu'  basso  durante  il
ciclo di vita economico stimato, dove: 
      1) il costo piu' basso e' determinato tenendo conto  dei  costi
di investimento legati all'energia, dei costi di  manutenzione  e  di
funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento; 
      2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo  di
vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano
stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel  suo
complesso oppure al ciclo di vita economico stimato  di  un  elemento
edilizio nel caso in cui siano  stabiliti  requisiti  di  prestazione
energetica per gli elementi edilizi; 
      3)  il  livello  ottimale  in  funzione  dei  costi  si   situa
all'interno della scala di livelli di prestazione  in  cui  l'analisi
costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico e' positiva; 
    l-vicies semel)  "norma  tecnica  europea":  norma  adottata  dal
Comitato   europeo   di   normazione,   dal   Comitato   europeo   di
normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per  le  norme
di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico; 
    l-vicies b. (soppresso). 
    l-viciester) "riqualificazione  energetica  di  un  edificio"  un
edificio esistente e' sottoposto a riqualificazione energetica quando
i lavori in qualunque modo denominati,  a  titolo  indicativo  e  non
esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo, ricadono in  tipologie  diverse  da  quelle
indicate (( alla lettera l-viciesquater) )); 
    l-viciesquater) "ristrutturazione importante di un edificio":  un
edificio esistente e' sottoposto a ristrutturazione importante quando
i lavori in qualunque modo denominati  (a  titolo  indicativo  e  non
esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo) insistono su oltre il 25  per  cento  della
superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di  tutte
le unita' immobiliari che lo costituiscono (( e consistono, a  titolo
esemplificativo  e  non  esaustivo  )),  nel  rifacimento  di  pareti
esterne, di intonaci esterni, del tetto  o  dell'impermeabilizzazione
delle coperture; 
    l-viciesquinquies)  ((  "sistema  di  climatizzazione  estiva"  o
"impianto  ))  di  condizionamento  d'aria":  complesso  di  tutti  i
componenti  necessari  a  un  sistema   di   trattamento   dell'aria,
attraverso il quale la  temperatura  e'  controllata  o  puo'  essere
abbassata; 
    l-viciessexies)  "sistema  tecnico,  per  l'edilizia":   impianto
tecnologico  dedicato  ((  a  un  servizio  energetico  ))  o  a  una
combinazione dei servizi energetici o  ad  assolvere  a  una  o  piu'
funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un  sistema
tecnico e' suddiviso in piu' sottosistemi; 
    l-viciessepties)  "teleriscaldamento"   o   "teleraffrescamento":
distribuzione di energia termica in forma di vapore,  acqua  calda  o
liquidi refrigerati da una o  piu'  fonti  di  produzione  verso  una
pluralita' di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o
il raffrescamento di spazi, per processi  di  lavorazione  e  per  la
fornitura di acqua calda sanitaria; 
    l-duodetricies) "unita' immobiliare": parte, piano o appartamento
di  un  edificio   progettati   o   modificati   per   essere   usati
separatamente; 
    l-undetricies) "vettore energetico": sostanza o  energia  fornite
dall'esterno del confine  del  sistema  per  il  soddisfacimento  dei
fabbisogni energetici dell'edificio. ». 
    (( l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico  destinato
ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti,  con
o senza produzione di acqua calda  sanitaria,  indipendentemente  dal
vettore energetico  utilizzato,  comprendente  eventuali  sistemi  di
produzione, distribuzione e  utilizzazione  del  calore  nonche'  gli
organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli  impianti
termici  gli  impianti  individuali  di   riscaldamento.   Non   sono
considerati impianti  termici  apparecchi  quali:  stufe,  caminetti,
apparecchi di riscaldamento localizzato  ad  energia  radiante;  tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti  termici
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli  apparecchi
al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5
kW.  Non  sono  considerati  impianti  termici  i  sistemi   dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria  al  servizio
di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ». 
  1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
192, il punto 14 e' sostituito dal seguente: 
  «14. fabbisogno annuo di energia primaria  per  la  climatizzazione
invernale e' la quantita' di energia primaria globalmente  richiesta,
nel corso di un anno, per  mantenere  negli  ambienti  riscaldati  la
temperatura di progetto». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 2 del citato decreto  legislativo
          n. 192 del 2005: 
              "Art. 2. Definizioni. 
              1. Ai fini del presente decreto si definisce: 
                a)  «edificio»  e'  un   sistema   costituito   dalle
          strutture edilizie esterne che  delimitano  uno  spazio  di
          volume definito, dalle strutture interne  che  ripartiscono
          detto  volume  e  da  tutti  gli  impianti  e   dispositivi
          tecnologici che si trovano stabilmente al suo  interno;  la
          superficie esterna che delimita un edificio puo'  confinare
          con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente  esterno,
          il terreno, altri edifici; il termine puo' riferirsi  a  un
          intero edificio ovvero a parti  di  edificio  progettate  o
          ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari
          a se' stanti; 
                b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio per
          il quale la richiesta di permesso di costruire  o  denuncia
          di  inizio  attivita',  comunque  denominato,   sia   stata
          presentata successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto; 
                c) prestazione energetica di un edificio":  quantita'
          annua di energia primaria effettivamente consumata o che si
          prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un  uso
          standard   dell'immobile,   i   vari   bisogni   energetici
          dell'edificio, la climatizzazione invernale  e  estiva,  la
          preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la
          ventilazione e, per il settore terziario,  l'illuminazione,
          gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantita' viene
          espressa da uno o piu' descrittori che  tengono  conto  del
          livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche
          tecniche e di  installazione  degli  impianti  tecnici.  La
          prestazione energetica  puo'  essere  espressa  in  energia
          primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come  somma
          delle precedenti; 
              d); 
              e); 
              f); 
              g) «generatore di calore o  caldaia»  e'  il  complesso
          bruciatore-caldaia che permette  di  trasferire  al  fluido
          termovettore il calore prodotto dalla combustione; 
              h) «potenza termica utile di un generatore  di  calore»
          e' la quantita' di calore trasferita nell'unita'  di  tempo
          al fluido termovettore; l'unita' di misura utilizzata e' il
          kW; 
              i) «pompa di calore» e' un dispositivo  o  un  impianto
          che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una  sorgente
          di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente
          a temperatura controllata; 
              l) «valori nominali delle  potenze  e  dei  rendimenti»
          sono i valori di potenza massima  e  di  rendimento  di  un
          apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per  il
          regime di funzionamento continuo; 
              l-bis)    «attestato    di    prestazione    energetica
          dell'edificio»: documento, redatto nel rispetto delle norme
          contenute nel presente  decreto  e  rilasciato  da  esperti
          qualificati  e  indipendenti  che  attesta  la  prestazione
          energetica  di  un  edificio   attraverso   l'utilizzo   di
          specifici descrittori e  fornisce  raccomandazioni  per  il
          miglioramento dell'efficienza energetica; 
              l-ter) «attestato  di  qualificazione  energetica»:  il
          documento predisposto ed asseverato  da  un  professionista
          abilitato, non necessariamente  estraneo  alla  proprieta',
          alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio,  nel
          quale sono riportati i fabbisogni di  energia  primaria  di
          calcolo,  la  classe  di  appartenenza   dell'edificio,   o
          dell'unita'  immobiliare,  in  relazione  al   sistema   di
          certificazione energetica in vigore,  ed  i  corrispondenti
          valori  massimi  ammissibili  fissati  dalla  normativa  in
          vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati  tali
          limiti, per un identico edificio di nuova costruzione; 
              l-quater)   «cogenerazione»:   produzione   simultanea,
          nell'ambito di un unico processo, di energia termica  e  di
          energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di
          cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4
          agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
          19 settembre 2011; 
              l-quinquies)   "confine   del   sistema"   o   "confine
          energetico dell'edificio": confine  che  include  tutte  le
          aree  di  pertinenza  dell'edificio,  sia  all'interno  che
          all'esterno dello stesso, dove  l'energia  e'  consumata  o
          prodotta; 
              l-sexies) «edificio adibito ad uso pubblico»:  edificio
          nel quale si svolge,  in  tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          istituzionale di enti pubblici; 
              l-septies) «edificio di proprieta' pubblica»:  edificio
          di proprieta' dello  Stato,  delle  regioni  o  degli  enti
          locali, nonche' di altri enti pubblici, anche economici  ed
          occupati dai predetti soggetti; 
              l-octies) «edificio a energia quasi zero»: edificio  ad
          altissima prestazione energetica,  calcolata  conformemente
          alle disposizioni del  presente  decreto,  che  rispetta  i
          requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4,  comma
          1. Il fabbisogno energetico molto basso o  quasi  nullo  e'
          coperto  in  misura  significativa  da  energia  da   fonti
          rinnovabili, prodotta in situ; 
              l-novies) "edificio di riferimento" o  "target  per  un
          edificio sottoposto a  verifica  progettuale,  diagnosi,  o
          altra valutazione energetica": edificio identico in termini
          di  geometria  (sagoma,  volumi,  superficie  calpestabile,
          superfici degli elementi  costruttivi  e  dei  componenti),
          orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e
          situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e
          parametri energetici predeterminati; 
              l-decies)  «elemento  edilizio»:  sistema  tecnico  per
          l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio; 
              l-undecies) «energia  consegnata  o  fornita»:  energia
          espressa per vettore energetico finale, fornita al  confine
          dell'edificio agli impianti tecnici  per  produrre  energia
          termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio; 
              l-duodecies) «energia da  fonti  rinnovabili»:  energia
          proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale  a  dire
          energia   eolica,    solare,    aerotermica,    geotermica,
          idrotermica  e  oceanica,  idraulica,  biomassa,   gas   di
          discarica, gas residuati  dai  processi  di  depurazione  e
          biogas; 
              l-ter  decies)  «energia   esportata»:   quantita'   di
          energia, relativa a un dato  vettore  energetico,  generata
          all'interno del confine del sistema e ceduta per l'utilizzo
          all'esterno dello stesso confine; 
              l-quater decies) «energia primaria»: energia, da  fonti
          rinnovabili e non, che non  ha  subito  alcun  processo  di
          conversione o trasformazione; 
              l-quinquies decies) «energia prodotta in situ»: energia
          prodotta o captata o prelevata all'interno del confine  del
          sistema; 
              l-sexies decies) «fabbisogno annuale globale di energia
          primaria»: quantita' di energia primaria relativa a tutti i
          servizi, considerati nella determinazione della prestazione
          energetica,   erogata   dai   sistemi   tecnici    presenti
          all'interno  del  confine  del  sistema,  calcolata  su  un
          intervallo temporale di un anno; 
              l-septies  decies)  «fabbricato»:  sistema   costituito
          dalle strutture edilizie esterne,  costituenti  l'involucro
          dell'edificio, che delimitano un volume  definito  e  dalle
          strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono
          esclusi gli impianti e i  dispositivi  tecnologici  che  si
          trovano al suo interno; 
              l-octies decies) «fattore  di  conversione  in  energia
          primaria»: rapporto adimensionale che indica  la  quantita'
          di energia primaria impiegata  per  produrre  un'unita'  di
          energia fornita, per  un  dato  vettore  energetico;  tiene
          conto  dell'energia   necessaria   per   l'estrazione,   il
          processamento, lo stoccaggio,  il  trasporto  e,  nel  caso
          dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di
          generazione e  delle  perdite  medie  di  trasmissione  del
          sistema   elettrico    nazionale    e    nel    caso    del
          teleriscaldamento, delle  perdite  medie  di  distribuzione
          della  rete.  Questo  fattore  puo'  riferirsi  all'energia
          primaria non rinnovabile, all'energia primaria  rinnovabile
          o all'energia primaria totale come somma delle precedenti; 
              l-novies decies) «involucro di un edificio»: elementi e
          componenti integrati di un edificio  che  ne  separano  gli
          ambienti interni dall'ambiente esterno; 
              l-vicies) «livello ottimale  in  funzione  dei  costi»:
          livello di prestazione energetica  che  comporta  il  costo
          piu' basso durante il  ciclo  di  vita  economico  stimato,
          dove: 
              1) il costo piu' basso e' determinato tenendo conto dei
          costi di investimento  legati  all'energia,  dei  costi  di
          manutenzione e di  funzionamento  e,  se  del  caso,  degli
          eventuali costi di smaltimento; 
              2) il ciclo di vita economico stimato si  riferisce  al
          ciclo di vita economico stimato rimanente  di  un  edificio
          nel caso in cui siano stabiliti  requisiti  di  prestazione
          energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo
          di vita economico stimato di un elemento edilizio nel  caso
          in cui siano stabiliti requisiti di prestazione  energetica
          per gli elementi edilizi; 
              3) il livello ottimale in funzione dei costi  si  situa
          all'interno della scala di livelli di  prestazione  in  cui
          l'analisi  costi-benefici  calcolata  sul  ciclo  di   vita
          economico e' positiva; 
              l-vicies semel) «norma tecnica europea»: norma adottata
          dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di
          normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo  per
          le norme di telecomunicazione e resa  disponibile  per  uso
          pubblico; 
              l-vicies bis). (soppresso). 
              l-vicies  ter)  «riqualificazione  energetica   di   un
          edificio»:  un   edificio   esistente   e'   sottoposto   a
          riqualificazione energetica quando i  lavori  in  qualunque
          modo denominati,  a  titolo  indicativo  e  non  esaustivo:
          manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione  e
          risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse  da
          quelle indicate alla lettera l-vicies quater); 
              l-vicies quater)  «ristrutturazione  importante  di  un
          edificio»:  un   edificio   esistente   e'   sottoposto   a
          ristrutturazione importante quando i  lavori  in  qualunque
          modo denominati  (a  titolo  indicativo  e  non  esaustivo:
          manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione  e
          risanamento conservativo) insistono  su  oltre  il  25  per
          cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio,
          comprensivo  di  tutte  le  unita'   immobiliari   che   lo
          costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e  non
          esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne,  di  intonaci
          esterni,  del  tetto  o   dell'impermeabilizzazione   delle
          coperture; 
              l-vicies quinquies) "sistema di climatizzazione estiva"
          o "impianto di condizionamento d'aria": complesso di  tutti
          i  componenti  necessari  a  un  sistema   di   trattamento
          dell'aria,  attraverso   il   quale   la   temperatura   e'
          controllata o puo' essere abbassata; 
              l-vicies sexies)  "sistema  tecnico,  per  l'edilizia":
          impianto tecnologico dedicato a un servizio energetico o  a
          una combinazione dei servizi energetici o  ad  assolvere  a
          una o piu'  funzioni  connesse  con  i  servizi  energetici
          dell'edificio. Un sistema  tecnico  e'  suddiviso  in  piu'
          sottosistemi; 
              l-vicies      septies)      «teleriscaldamento»       o
          «teleraffrescamento»: distribuzione di energia  termica  in
          forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o
          piu' fonti di produzione verso una pluralita' di edifici  o
          siti  tramite  una  rete,  per  il   riscaldamento   o   il
          raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e  per
          la fornitura di acqua calda sanitaria; 
              l-duodetricies) «unita' immobiliare»:  parte,  piano  o
          appartamento di un edificio  progettati  o  modificati  per
          essere usati separatamente; 
              l-undetricies) «vettore energetico»: sostanza o energia
          fornite  dall'esterno  del  confine  del  sistema  per   il
          soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio. 
              l-tricies)  "impianto  termico":  impianto  tecnologico
          destinato ai servizi di climatizzazione invernale o  estiva
          degli ambienti, con  o  senza  produzione  di  acqua  calda
          sanitaria,   indipendentemente   dal   vettore   energetico
          utilizzato, comprendente eventuali sistemi  di  produzione,
          distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi
          di  regolarizzazione  e  controllo.  Sono  compresi   negli
          impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
          Non sono considerati  impianti  termici  apparecchi  quali:
          stufe, caminetti, apparecchi di  riscaldamento  localizzato
          ad  energia  radiante;  tali  apparecchi,  se  fissi,  sono
          tuttavia assimilati agli impianti termici quando  la  somma
          delle potenze nominali del  focolare  degli  apparecchi  al
          servizio della singola unita'  immobiliare  e'  maggiore  o
          uguale a 5 kW. Non  sono  considerati  impianti  termici  i
          sistemi dedicati esclusivamente alla  produzione  di  acqua
          calda sanitaria al servizio di singole  unita'  immobiliari
          ad uso residenziale ed assimilate. 
              l-tricies)  "impianto  termico":  impianto  tecnologico
          destinato ai servizi di climatizzazione invernale o  estiva
          degli ambienti, con  o  senza  produzione  di  acqua  calda
          sanitaria,   indipendentemente   dal   vettore   energetico
          utilizzato, comprendente eventuali sistemi  di  produzione,
          distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi
          di  regolarizzazione  e  controllo.  Sono  compresi   negli
          impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
          Non sono considerati  impianti  termici  apparecchi  quali:
          stufe, caminetti, apparecchi di  riscaldamento  localizzato
          ad  energia  radiante;  tali  apparecchi,  se  fissi,  sono
          tuttavia assimilati agli impianti termici quando  la  somma
          delle potenze nominali del  focolare  degli  apparecchi  al
          servizio della singola unita'  immobiliare  e'  maggiore  o
          uguale a 5 kW. Non  sono  considerati  impianti  termici  i
          sistemi dedicati esclusivamente alla  produzione  di  acqua
          calda sanitaria al servizio di singole  unita'  immobiliari
          ad uso residenziale ed assimilate 
              1-bis.  Nell'allegato  A  del  decreto  legislativo  19
          agosto  2005,  n.  192,  il  punto  14  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «14.  fabbisogno  annuo  di  energia  primaria  per  la
          climatizzazione  invernale  e'  la  quantita'  di   energia
          primaria globalmente richiesta, nel corso di un  anno,  per
          mantenere  negli  ambienti  riscaldati  la  temperatura  di
          progetto». 
              2. Ai fini del presente decreto si applicano,  inoltre,
          le definizioni dell'allegato A.". 
              L'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
          192 e' stato prima sostituito dall'allegato A al D.Lgs.  29
          dicembre  2006,  n.  311,  ai  sensi  di  quanto   disposto
          dall'art. 8 dello  stesso  decreto,  poi  modificato  dalle
          lettere a) e b) del comma 1 dell'art.  7,  D.M.  26  giugno
          2009 e dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.  35,  L.
          23  luglio  2009,  n.  99  e,  infine,   cosi'   sostituito
          dall'allegato A al D.M.  22  novembre  2012,  ai  sensi  di
          quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1 dello  stesso  D.M.
          22 novembre 2012.