Art. 2 
 
 
         Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore 
                    di pesce e cefalopodi freschi 
 
  1. L'operatore del settore  alimentare  che  offre  in  vendita  al
consumatore finale pesce anche di acqua dolce e  cefalopodi  freschi,
sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'art. 44 del
regolamento (CE) 1169/2011 deve  esporre  apposito  cartello  con  le
informazioni riportate all'allegato 1. 
  2. Il cartello di cui al comma 1  e'  apposto  in  modo  da  essere
facilmente visibile dalla posizione in cui il  consumatore  prende  o
riceve la merce. Le informazioni riportate devono essere  chiaramente
leggibili ed in nessun modo nascoste, oscurate, limitate  o  separate
da  altre  indicazioni  scritte  o  grafiche  o  da  altri   elementi
suscettibili di interferire. 
  3. Eventuali altre indicazioni presenti sul cartello devono  essere
riportate in caratteri di dimensioni inferiori alle  informazioni  di
cui al comma 1.