Art. 2 
 
 
Interventi straordinari per favorire  l'occupazione,  in  particolare
                              giovanile 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente  articolo  contengono  misure
volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che  coinvolge
in particolare i soggetti giovani. 
  2. In considerazione della situazione occupazionale  richiamata  al
comma 1,  che  richiede  l'adozione  di  misure  volte  a  restituire
all'apprendistato il ruolo di modalita' tipica di entrata dei giovani
nel mercato del lavoro, entro il  30  settembre  2013  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a  disciplinare
il contratto di  apprendistato  professionalizzante  o  contratto  di
mestiere, anche in vista  di  una  disciplina  maggiormente  uniforme
sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa  pubblica  di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
Nell'ambito delle linee guida di cui al precedente  periodo,  possono
in particolare essere adottate le seguenti  disposizioni  derogatorie
dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: 
    a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  a)  e'  obbligatorio  esclusivamente   in   relazione   alla
formazione per l'acquisizione delle competenze  tecnico-professionali
e specialistiche; 
    b)  la  registrazione  della   formazione   e   della   qualifica
professionale  a  fini  contrattuali   eventualmente   acquisita   e'
effettuata in un documento avente i contenuti minimi del  modello  di
libretto formativo del cittadino di cui al decreto del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  del  10  ottobre  2005,  recante
«Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»; 
    c) in caso di imprese multi localizzate,  la  formazione  avviene
nel rispetto della disciplina  della  regione  ove  l'impresa  ha  la
propria sede legale. 
  3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione delle linee  guida
di cui al comma 2, in relazione  alle  assunzioni  con  contratto  di
apprendistato professionalizzante o  contratto  di  mestiere  trovano
diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere (( a), b) e c)
)) del medesimo comma 2.  ((  Nelle  ipotesi  di  cui  al  precedente
periodo, resta comunque salva  ))  la  possibilita'  di  una  diversa
disciplina in  seguito  all'adozione  delle  richiamate  linee  guida
ovvero in seguito all'adozione di disposizioni  di  specie  da  parte
delle singole regioni. 
  4. - 5. (( (Soppressi) )) 
  (( 5-bis. Al fine di sostenere  la  tutela  del  settore  dei  beni
culturali e' istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo un Fondo straordinario  con
stanziamento pari a  1  milione  di  euro,  denominato  «Fondo  mille
giovani per  la  cultura»,  destinato  alla  promozione  di  tirocini
formativi e di orientamento nei settori delle attivita' e dei servizi
per cultura rivolti a giovani fino a  ventinove  anni  di  eta'.  Con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' di accesso al Fondo di cui  al
presente comma. 
  5-ter. Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee
guida di cui all'Accordo sancito  il  24  gennaio  2013  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro  pubblici
e privati con sedi in piu' regioni possono fare riferimento alla sola
normativa della regione dove e' ubicata  la  sede  legale  e  possono
altresi' accentrare le comunicazioni di  cui  all'articolo  1,  commi
1180 e seguenti, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  presso  il
Servizio informatico nel cui ambito territoriale e' ubicata  la  sede
legale. )) 
  6. In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 e'  istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con
dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno  degli  anni  2013,
2014, 2015, volto a  consentire  alle  amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennita' per  la
partecipazione  ai  tirocini  formativi  e  di  orientamento  di  cui
all'articolo 1, comma 34, lettera d) della legge 28 giugno  2012,  n.
92, per le ipotesi in cui il soggetto  ospitante  del  tirocinio  sia
un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento  autonomo  e  non
sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al  relativo  onere
attingendo ai fondi gia' destinati alle esigenze  formative  di  tale
amministrazione. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, sono adottate le modalita' attuative del comma 6. 
  8. Gli interventi straordinari di  cui  ai  commi  da  1  a  7  del
presente articolo costituiscono  oggetto  di  monitoraggio  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n.  92.  A  tal
fine, entro il 31  dicembre  2015,  si  provvede  ad  effettuare  una
specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo  periodo  del
medesimo articolo 1. 
  9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, le parole: «entro  due  anni  dalla  data  di  assunzione»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2015». 
  10. Al fine di promuovere  l'alternanza  tra  studio  e  lavoro  e'
autorizzata la spesa di 3 milioni per l'anno 2013 e di 7,6 milioni di
euro per l'anno 2014 da destinare  al  sostegno  delle  attivita'  di
tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti  ai  corsi  di
laurea nell'anno accademico 2013-2014. 
  11. Il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  della  ricerca,
con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sentita la CRUI, fissa i criteri e le
modalita' per la ripartizione, su base premiale, delle risorse di cui
al comma 10 tra le universita' statali che  attivano  tirocini  della
durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati. 
  12. Le universita' provvedono all'attribuzione agli studenti  delle
risorse assegnate ai sensi del comma 11 , sulla base  di  graduatorie
formate secondo i seguenti criteri di premialita': 
    a) regolarita' del percorso di studi; 
    b) votazione media degli esami; 
    c) condizioni economiche dello studente  individuate  sulla  base
dell'Indicatore della situazione economica  equivalente,  di  cui  al
decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   109,   e   successive
modificazioni. 
  13. Ciascuna universita' assegna le risorse agli studenti utilmente
collocati in graduatoria fino  all'esaurimento  delle  stesse,  dando
priorita' agli studenti che hanno concluso gli  esami  del  corso  di
laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. ((  Tale
importo e'  assegnato  allo  studente  quale  cofinanziamento,  nella
misura del 50 per cento, del  rimborso  spese  corrisposto  da  altro
soggetto pubblico o privato. Per i soli  tirocini  all'estero  presso
soggetti pubblici l'importo puo' essere corrisposto anche in forma di
benefici o facilitazioni non monetari. )) 
  14. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  decreto
da adottare entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge fissa i criteri e le  modalita'  per  definire
piani di intervento, di durata triennale,  per  la  realizzazione  di
tirocini formativi in orario extracurricolare presso  imprese,  altre
strutture produttive di beni e servizi  o  enti  pubblici,  destinati
agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di  secondo
grado, con priorita'  per  quelli  degli  istituti  tecnici  e  degli
istituti  professionali,  sulla  base  di  criteri  che  ne   premino
l'impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati  anche  i
criteri per l'attribuzione di crediti  formativi  agli  studenti  che
svolgono i suddetti tirocini. Dall'attuazione delle misure di cui  al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2011, n. 167, (Testo unico dell'apprendistato,  a
          norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre  2007,
          n. 247), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  10  ottobre
          2011, n. 236, e' il seguente: 
              "Art. 4 (Apprendistato professionalizzante o  contratto
          di mestiere). -  1.  Possono  essere  assunti  in  tutti  i
          settori di attivita', pubblici o privati, con contratto  di
          apprendistato professionalizzante  o  di  mestiere  per  il
          conseguimento  di  una  qualifica  professionale   a   fini
          contrattuali i soggetti di eta'  compresa  tra  i  diciotto
          anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di  una
          qualifica professionale, conseguita ai  sensi  del  decreto
          legislativo 17  ottobre  2005,  n.  226,  il  contratto  di
          apprendistato professionalizzante o di mestiere puo' essere
          stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'. 
              2.  Gli  accordi   interconfederali   e   i   contratti
          collettivi    stabiliscono,    in     ragione     dell'eta'
          dell'apprendista e del tipo di qualificazione  contrattuale
          da conseguire, la durata e le modalita' di erogazione della
          formazione    per    l'acquisizione    delle     competenze
          tecnico-professionali  e  specialistiche  in  funzione  dei
          profili   professionali   stabiliti    nei    sistemi    di
          classificazione e inquadramento del personale,  nonche'  la
          durata,  anche  minima,  del  contratto  che,  per  la  sua
          componente formativa, non puo' comunque essere superiore  a
          tre  anni  ovvero  cinque  per  i   profili   professionali
          caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati  dalla
          contrattazione collettiva di riferimento. 
              3. La  formazione  di  tipo  professionalizzante  e  di
          mestiere, svolta sotto la responsabilita' della azienda, e'
          integrata,   nei   limiti   delle    risorse    annualmente
          disponibili, dalla offerta formativa  pubblica,  interna  o
          esterna alla  azienda,  finalizzata  alla  acquisizione  di
          competenze di base e trasversali per un  monte  complessivo
          non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e
          disciplinata dalle  Regioni  sentite  le  parti  sociali  e
          tenuto conto  dell'eta',  del  titolo  di  studio  e  delle
          competenze dell'apprendista. 
              4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori
          di  lavoro  possono  definire,  anche   nell'ambito   della
          bilateralita', le modalita'  per  il  riconoscimento  della
          qualifica di maestro artigiano o di mestiere. 
              5. Per i datori  di  lavoro  che  svolgono  la  propria
          attivita' in cicli stagionali  i  contratti  collettivi  di
          lavoro stipulati a livello nazionale  da  associazioni  dei
          datori  e  prestatori  di  lavoro   comparativamente   piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale  possono   prevedere
          specifiche  modalita'  di  svolgimento  del  contratto   di
          apprendistato, anche a tempo determinato.". 
              - Il testo dell'art. 1, commi 1180  e  seguenti,  della
          legge 27 dicembre  2006,  n.  296  -  Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007) e' il seguente: 
              "1180. All'art.  9-bis  del  decreto-legge  1°  ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996,  n.  608,  il  comma  2  e'  sostituito  dai
          seguenti: 
              «2. In caso di instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
          con apporto lavorativo, i datori  di  lavoro  privati,  ivi
          compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e  le
          pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione
          al Servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
          ubicata la sede di lavoro entro  il  giorno  antecedente  a
          quello di instaurazione  dei  relativi  rapporti,  mediante
          documentazione  avente  data  certa  di  trasmissione.   La
          comunicazione  deve  indicare   i   dati   anagrafici   del
          lavoratore, la data di assunzione, la  data  di  cessazione
          qualora il rapporto  non  sia  a  tempo  indeterminato,  la
          tipologia contrattuale, la  qualifica  professionale  e  il
          trattamento economico e normativo  applicato.  La  medesima
          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di
          orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza  lavorativa
          ad essi assimilata. Le Agenzie di  lavoro  autorizzate  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
          a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
          alla data di assunzione, al  Servizio  competente  nel  cui
          ambito territoriale e'  ubicata  la  loro  sede  operativa,
          l'assunzione, la proroga e  la  cessazione  dei  lavoratori
          temporanei assunti nel mese precedente. 
              2-bis.  In  caso  di  urgenza  connessa   ad   esigenze
          produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo'  essere
          effettuata  entro  cinque  giorni  dall'instaurazione   del
          rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di  comunicare
          entro  il  giorno  antecedente  al   Servizio   competente,
          mediante comunicazione avente data certa  di  trasmissione,
          la data di inizio della  prestazione,  le  generalita'  del
          lavoratore e del datore di lavoro». 
              1181. L'art. 7, comma 2,  del  decreto  legislativo  19
          dicembre 2002, n. 297, e' abrogato. 
              1182. Fino alla effettiva operativita' delle  modalita'
          di trasferimento dei  dati  contenuti  nei  moduli  per  le
          comunicazioni  obbligatorie  di  cui  al  decreto  previsto
          dall'art. 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile
          2000, n. 181, resta in vigore  l'obbligo  di  comunicazione
          all'INAIL  di  cui  all'art.  14,  comma  2,  del   decreto
          legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38,  da   effettuarsi
          esclusivamente   attraverso   strumenti   informatici.   La
          medesima comunicazione deve  essere  effettuata  all'IPSEMA
          per gli assicurati del settore marittimo. 
              1183.  Al  comma  5   dell'art.   4-bis   del   decreto
          legislativo 21  aprile  2000,  n.  181,  sono  aggiunte  le
          seguenti lettere: 
              «e-bis) trasferimento del lavoratore; 
              e-ter) distacco del lavoratore; 
              e-quater) modifica della ragione sociale del datore  di
          lavoro; 
              e-quinquies)  trasferimento  d'azienda  o  di  ramo  di
          essa». 
              1184. All'art. 4-bis del decreto legislativo 21  aprile
          2000, n. 181, il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
              «6.  Le  comunicazioni   di   assunzione,   cessazione,
          trasformazione e proroga dei rapporti di  lavoro  autonomo,
          subordinato, associato, dei tirocini e di altre  esperienze
          professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al
          Servizio competente nel cui ambito territoriale e'  ubicata
          la sede di lavoro, con i moduli di cui  al  comma  7,  sono
          valide  ai  fini  dell'assolvimento   degli   obblighi   di
          comunicazione nei confronti  delle  direzioni  regionali  e
          provinciali  del  lavoro,  dell'Istituto  nazionale   della
          previdenza    sociale,    dell'Istituto    nazionale    per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre
          forme previdenziali sostitutive o  esclusive,  nonche'  nei
          confronti   della   Prefettura-Ufficio   territoriale   del
          Governo. 
              6-bis. All'art. 7, comma 1, del testo unico di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  e  successive
          modificazioni, le parole: "o lo assume per qualsiasi  causa
          alle proprie dipendenze" sono soppresse». 
              6-ter.  Per  le  comunicazioni  di  cui   al   presente
          articolo, i datori di  lavoro  pubblici  e  privati  devono
          avvalersi dei  servizi  informatici  resi  disponibili  dai
          servizi competenti presso i quali e'  ubicata  la  sede  di
          lavoro. Il decreto di cui al comma 7  disciplina  anche  le
          modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto  dal
          presente comma». 
              1185. E' abrogato  l'art.  19,  comma  5,  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni.". 
              - Il testo dell'art. 1, comma 34, della citata legge n.
          92 del 2012 e' il seguente: 
              "Art. 1 (Disposizioni generali, tipologie  contrattuali
          e disciplina in tema di flessibilita' in  uscita  e  tutele
          del lavoratore). - (omissis) 
              34. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della  presente  legge,  il  Governo  e  le  regioni
          concludono in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano un accordo per  la  definizione  di  linee-guida
          condivise  in  materia   di   tirocini   formativi   e   di
          orientamento, sulla base dei seguenti criteri: 
              a) revisione della disciplina dei  tirocini  formativi,
          anche in  relazione  alla  valorizzazione  di  altre  forme
          contrattuali a contenuto formativo; 
              b) previsione di azioni e interventi volti a  prevenire
          e  contrastare  un  uso   distorto   dell'istituto,   anche
          attraverso la puntuale individuazione delle  modalita'  con
          cui il tirocinante presta la propria attivita'; 
              c)  individuazione  degli  elementi  qualificanti   del
          tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; 
              d) riconoscimento di una congrua indennita',  anche  in
          forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.". 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge
          n. 92 del 2012, si veda il riferimento  normativo  all'art.
          1. 
              - Il testo dell'art. 2, comma 6, del  decreto-legge  13
          maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  12  luglio  2011,  n.  106,  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 2 (Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel
          Mezzogiorno). - 1. In funzione e nella prospettiva  di  una
          sistematica definizione a livello europeo della  fiscalita'
          di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalita' che
          deve  essere  relativa  a  lavoro,   ricerca   e   imprese,
          coerentemente con la  decisione  assunta  nel  "Patto  Euro
          plus" del 24-25 marzo  2011  dove  si  prevedono  strumenti
          specifici ai  fini  della  promozione  della  produttivita'
          nelle  regioni  in  ritardo   di   sviluppo,   viene,   per
          cominciare,  introdotto  un  credito  d'imposta  per   ogni
          lavoratore assunto nel Mezzogiorno a  tempo  indeterminato.
          L'assunzione deve  essere  operata  nei  ventiquattro  mesi
          successivi alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato
          "Patto Euro plus", il funzionamento del credito di  imposta
          si basa  sui  requisiti  oggi  previsti  dalla  Commissione
          Europea e specificati nei successivi commi. 
              2.  Nel  rispetto  delle   disposizioni   di   cui   al
          Regolamento (CE)  n.  800/2008  della  Commissione,  del  6
          agosto  2008,  che  dichiara  alcune  categorie  di   aiuti
          compatibili con il mercato  comune  in  applicazione  degli
          articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi  dell'  art.  40
          del predetto Regolamento, ai  datori  di  lavoro  che,  nei
          ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore
          del presente decreto  aumentano  il  numero  di  lavoratori
          dipendenti  a  tempo  indeterminato  assumendo   lavoratori
          definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" ai  sensi
          del numero 18 dell' art. 2 del predetto Regolamento,  nelle
          regioni del  Mezzogiorno  (Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
          Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia)  e'  concesso
          per ogni nuovo  lavoratore  assunto  un  credito  d'imposta
          nella misura del 50% dei costi salariali di cui  al  numero
          15 del citato art. 2 sostenuti nei dodici  mesi  successivi
          all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei  lavoratori
          dipendenti  a  tempo  indeterminato   riguardi   lavoratori
          definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati"  ai
          sensi del numero 19 dell' art. 2 del predetto  Regolamento,
          il credito d'imposta e' concesso nella misura del  50%  dei
          costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi  successivi
          all'assunzione. Ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'art. 2 del
          citato  Regolamento,   per   lavoratori   svantaggiati   si
          intendono  lavoratori   privi   di   impiego   regolarmente
          retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di  un  diploma
          di scuola  media  superiore  o  professionale,  ovvero  che
          abbiano superato i 50 anni di eta', ovvero che vivano  soli
          con una  o  piu'  persone  a  carico,  ovvero  occupati  in
          professioni o  settori  con  elevato  tasso  di  disparita'
          uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una  minoranza
          nazionale con caratteristiche ivi definite; per  lavoratori
          molto svantaggiati, si  intendono  i  lavoratori  privi  di
          lavoro da almeno 24 mesi. 
              3. Il credito di imposta e' calcolato sulla base  della
          differenza tra il numero dei  lavoratori  con  contratto  a
          tempo indeterminato rilevato in ciascun mese  e  il  numero
          dei  lavoratori  con  contratto   a   tempo   indeterminato
          mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di
          assunzione. Per le assunzioni di dipendenti  con  contratto
          di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta  in
          misura proporzionale alle ore prestate  rispetto  a  quelle
          del contratto nazionale. 
              4. L'incremento della base occupazionale va considerato
          al netto delle diminuzioni  occupazionali  verificatesi  in
          societa' controllate o collegate ai  sensi  dell'art.  2359
          del codice civile o  facenti  capo,  anche  per  interposta
          persona, allo stesso soggetto. 
              5. Per i soggetti che assumono la qualifica  di  datori
          di  lavoro  a  decorrere  dal  mese  successivo  a   quello
          dell'entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   ogni
          lavoratore assunto  con  contratto  a  tempo  indeterminato
          costituisce  incremento   della   base   occupazionale.   I
          lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale
          si   assumono   nella   base   occupazionale   in    misura
          proporzionale alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle  del
          contratto nazionale. 
              6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione
          dei redditi relativa al periodo d'imposta per il  quale  e'
          concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
          ai sensi dell' art. 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241,  e  successive  modificazioni,  entro  il  15
          maggio 2015. Esso non concorre alla formazione del  reddito
          e  del  valore  della  produzione  ai   fini   dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive e non rileva  ai  fini
          del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade: 
              a) se il numero  complessivo  dei  dipendenti  a  tempo
          indeterminato  e'  inferiore  o  pari  a  quello   rilevato
          mediamente  nei  dodici  mesi  precedenti  alla   data   di
          assunzione; (13) 
              b) se i posti di lavoro creati non sono conservati  per
          un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel  caso
          delle piccole e medie imprese; 
              c) nei casi in cui  vengano  definitivamente  accertate
          violazioni non formali, sia alla normativa  fiscale  che  a
          quella contributiva in materia di lavoro dipendente per  le
          quali  siano  state  irrogate  sanzioni  di   importo   non
          inferiore a euro 5.000, oppure  violazioni  alla  normativa
          sulla salute e  sulla  sicurezza  dei  lavoratori  previste
          dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi in  cui  siano
          emanati provvedimenti definitivi della magistratura  contro
          il datore di lavoro per condotta antisindacale. 
              7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c)  del  comma
          7, i datori di lavoro sono  tenuti  alla  restituzione  del
          credito d'imposta di cui hanno  gia'  usufruito.  Nel  caso
          ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma  7,
          e' dovuta la restituzione del credito maturato e  usufruito
          dal momento in cui e'  stata  commessa  la  violazione.  Il
          credito d'imposta regolato dal presente  articolo,  di  cui
          abbia gia' usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto
          a  una  procedura  concorsuale,  e'   considerato   credito
          prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle
          violazioni di cui alla lettera c) del comma 7  decorrono  i
          termini  per  procedere  al  recupero  delle  minori  somme
          versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli
          interessi calcolati al tasso legale, e  per  l'applicazione
          delle relative sanzioni. 
              8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i
          rapporti con le regioni e per la  coesione  territoriale  e
          con il Ministro  della  gioventu',  previa  intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le  province  autonome,  e  tenendo  conto  dei
          notevoli  ritardi  maturati,  in  assoluto  e  rispetto  al
          precedente ciclo di programmazione,  nell'impegno  e  nella
          spesa dei fondi strutturali comunitari,  sono  stabiliti  i
          limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni
          di cui al comma 1 nonche' le disposizioni di attuazione dei
          commi precedenti anche al fine  di  garantire  il  rispetto
          delle condizioni che  consentono  l'utilizzo  dei  suddetti
          fondi strutturali comunitari  per  il  cofinanziamento  del
          presente credito d'imposta. 
              8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede
          nel limite massimo delle risorse come individuate ai  sensi
          del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia  delle  entrate
          sono dettati termini e modalita' di fruizione  del  credito
          di imposta al fine del  rispetto  del  previsto  limite  di
          spesa. 
              9. Le risorse necessarie  all'attuazione  del  presente
          articolo   sono   individuate,   previo   consenso    della
          Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle  risorse
          nazionali e comunitarie del Fondo  Sociale  Europeo  e  del
          Fondo  Europeo   di   Sviluppo   Regionale   destinate   al
          finanziamento  dei   programmi   operativi,   regionali   e
          nazionali nei limiti stabiliti con il  decreto  di  cui  al
          comma 8. Le citate  risorse  nazionali  e  comunitarie  per
          ciascuno  degli  anni  2011,  2012  e  2013  sono   versate
          all'entrata del  bilancio  dello  Stato  e  successivamente
          riassegnate per le suddette finalita' di spesa, ad apposito
          programma  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze.   A   tal   fine,   le
          Amministrazioni titolari dei relativi programmi  comunicano
          al Fondo di rotazione di cui all' art.  5  della  legge  16
          aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari  e  nazionali,
          riconosciuti a titolo di credito di imposta  dalla  UE,  da
          versare all'entrata del bilancio dello  Stato.  Nelle  more
          della    conclusione    della     procedura     finalizzata
          all'individuazione  e  riassegnazione  delle  risorse,   la
          regolazione contabile  delle  compensazioni  esercitate  ai
          sensi del comma 6 avviene utilizzando i  fondi  disponibili
          sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle  entrate  -
          Fondi di bilancio» senza incidere sul saldo giornaliero  di
          tesoreria.". 
              - Il testo del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          109, e successive  modificazioni  (Definizioni  di  criteri
          unificati di valutazione  della  situazione  economica  dei
          soggetti che richiedono prestazioni  sociali  agevolate,  a
          norma dell'art. 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n.
          449) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998,
          n. 90.