Art. 2 Termini di applicazione 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 2. Limitatamente alle DOCG i cui vigenti disciplinari di produzione non contemplano disposizioni limitative per l'uso delle chiusure dei recipienti, il termine di entrata in vigore della modifica di cui all'art. 1, punto 2), del presente decreto e' prorogato di sei mesi. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2013 Il Ministro: De Girolamo