Art. 2 
 
 
                       Termini di applicazione 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
  2. Limitatamente alle DOCG i cui vigenti disciplinari di produzione
non contemplano disposizioni limitative per l'uso delle chiusure  dei
recipienti, il termine di entrata in vigore  della  modifica  di  cui
all'art. 1, punto 2), del presente decreto e' prorogato di sei mesi. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 settembre 2013 
 
                                             Il Ministro: De Girolamo