Art. 2 
 
  I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 1, comma  367,  della
legge 24 dicembre 2012, n.  228,  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A. e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito  operanti
nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, sono assistiti dalle garanzie dello  Stato  di  cui  al
predetto art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.