Art. 2 I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui al predetto art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.