Art. 2 Con successivo provvedimento sara' definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 8 agosto 2013 D'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto Zaccardi